Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

28 I 220

94. Sentenza del 24 qugno 1902 nellu causa Sciaroni.

Sequestro ordinato dal giudice penale, Árt. 44 L. E. F. Cauzione per le spese e per Pindemnità della parte civile.

Sachverhalt

I. I. In epoca, non bene stabilita dagli atti di causa, veniva arrestato a Lugano PVingegnere Raffaello Frasa, imputato di un delitto che non risulta dall’ incarto. ÁAI momento delP’ arresto gli sì trovò indosso un libretto al portatore N° 5485 della Banca Popolare di Lugano nell’ importo di fr. 1ò5 000. Il libretto fu rimesso al Giudice istruttore che lo tenne in custodia, Alla domanda di Celestino Sciaroni, l’Ufficio di Esec. di Lugano procedeva il 31 marzo 1901 al pignoramento del libretto di risparmio per un credito di fr, 1548 16. L'atto di pignoramento dichiara che il libretto veniva lasciato in custodia del Giudice istruttore, nelle mani del quale sì trovava.

La proprietà del libretto staggito veniva poi rivendicata dalla signora Frasa; ma essendosì il creditore opposto a tale rivendicazione, la rivendicante non diede più seguìio al reclamo.

Il 13 maggio 1901 il creditore domandava perciò all'Ufficio di Lugano la realizzazione del libretto staggito; ma lUfficio vi sì rifiutò, allegando che il libretto in gquestione trovavasì deposto press0 Il’Autorità penale, la quale sì rifiutava di fargliene la consegna, per cui l'Ufficio era nell’ impossibilità di procedere alla vendita. Sciaroni ricorse allora alle Autorità di vigilanza, le quali confermarono la disposizione presa dall’ Ufficio, l'Autorità superiore pei motivi seguenti :

Il sequestro del libretto è stato fatto dall’ Autorità penale in virtù dell’ art. 126 della Proe. pen. ticin. che autorizza il sequestro di tutti gli oggetti che poss0no avere qualche importanza per listruzione del process0, come mezzi di prova, 0 perchè soggetti a confisca. Se l’Autorità penale fosse nel suo diritto di trattenere questo oggetto, non è lecito all’ Autorità di vigilanza di esaminare. Basta per essáà di ass0dare 11 fatto che il sequestro è tuttora esgistente, non essendo ancora esaurita la procedura penale contro Fraga. In questo stato di cose non è possìbile ordinare all’ Ufficio la vendita di un oggetto che non è in 8uo pose880 e che egli è impedito di prendere nelle sue mani in forza di ordini giudiziari emananti da un Magistrato, al quale s0no affidati gli interessi generali della società. Nè è possîbile all’ Ufficio di vendere e realizzare un oggetto di cui non può disporre. D'altra parte non è opportuno di procedere alla vendita s0tto riserva dei diritti risgultanti dal sequestro ordinato dalle Autorità penali, perchè agendo in tal modo sì deprezzerebbe Senza 8C0Ppo un titolo che rappresenta un credito assolutamente certo e 8ICUIO.

222 I. Entscheidungen der SchuldbetreibungsIT. È contro questa decisione che Sciaroni ricorre attualmente al Tribunale federale.

sn dirilto :

L'art. 126 del Cod. di proc. pen. ticinese, al quale fa capo la decisione dell’ Autorità superiore cantonale di vigilanza, dispone che « il Giudice istrattore, ed in caso di pericolo nel ritardo, il Procuratore pubblico od il Giudice di pace, devono ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che pos80no avere qualche importanza per listruzione del proCes80, come mezzi di prova, 0 perchè soggetti a confisca. » Îl sequestro può quindi avere due scopi affatto distinti, quello di assíicurare al process0 un mezzo di prova, o quello di mettere a disposizione dell’ Autorità penale gli oggetti di cui esa potrebbe in cas0o di condanna ordinare la confisca, e, Secondo che es80 venne ordinato nell’ uno 0 nell’ altro intento, produce effetti affatto diversi anche in ordine all’applicazione eventuale della Legge fed. sulle Esecuzioni.

Î sequestro, che ha per iscopo di assicurare al process0 un mezzo di prova, è una semplice migura provvisionale che, pur sottraendo momentaneamente alla disponibitità di fatto del proprietario l'oggetto sequestrato, ne lascia sussistere intatta la disponibilità di diritto, per modo che egli può cederlo, venderlo od in qualsíasi modo alienarlo, colla s0ola limitazione che l’acquirente non potrà ottenere la libera disponibilità di fatto che a processo ultimato. Se poi il seguestro cade sopra un titolo di credito, il suo oggetto consiste esclusivamente nel documento sequestrato, ed il sequestro non sí estende nè puo estendersì al credito incorporato nel documento, se trattasí di titolo al portatore, o di cui il documento gserve di prova, se trattasì di titolo di altra natura. Non ostante il Sequesíro, il credito può quindi essere ceduto e quindi anche pignorato e venduto in via di egsecuzione, colla sola riserva che nelle condizioni di vendita dovrà farsi menzione del fatto che il titolo non potrà essere consegnato che quando, ultimato il process0, cadrà espleta la sua funzione come mezzo di prova.

I sequestro a scopo di confisca invece è un atto con cui sí inizia una forma speciale di esecuzione di diritto pubblico, retta dal diritto cantonale, e che ha per effetto di sottrarre l'oggetto sequestrato non s0lo alla disponibilità di fatto, ma anche alla disponibilità di diritto del proprietario. Esso ha quindi per efletto di rendere impossibile l’oppignorazione dell’ oggetto sequestrato, non potendo lo stess80 bene economico formare oggetto di due esecuzioni diverse, Il’una di diritto pubblico, retta dal diritto cantonale, l’altra ordinaria, retta dal diritto federale.

Per giudicare se il rifuto dell’ Ufficio a dare seguito alla domanda di vendita fosse giustificato, occorreva innanzitutto determinare a quale intento era stato ordinato il sequestro basato 8ull’ art. 126 del Cod. di proc. pen. Ad analoga interpellanza direttale, l’Autorità cantonale rispose trasmettendo una dichiarazione del Procuratore pubblico del Cantone Ticino, da cui risulta che il libretto della Cassa di risparmio venne trattenuto e sì trattiene come cauzione per le spese e per Vindennità che potrebbe essere accordata alla parte civile.

Risulta da questo atto che, contrariamente a quanto venne affermato nella gquerelata decisione, il libretto di risparmio in discorso non è stato oggetto di seguestro nè per Il’uno nè per l’altro degli scopi previsti dall’ art. 126, e che per rifiutarne la consegna, l’Autorità penale non invoca nè il 8uo carattere probatorio, nè quello di oggetto soggetto ad eventuale confisca, ma una specie di diritto di ritenzione destinato a garantire l’eventuale pagamento delle spese giudiziarie e dell’ indennità che potrebbe essere accordata alla parte lesa, Ora è fuori di dubbio che una misura di tal genere non è giustificata, nè può costituire un’ ostacolo al proseguimento dell’ esecuzione.

Per ciò che riguarda l'indennità alla parte civile. è chiaro anzitutto che il Procuratore pubblico non ha nessuna qualità per far valere dei diritti che non lo concernono e che una simile indennità non costituisce del resto che un credito di diritto privato, la cui esazione non può avvenire che nei modi e coi mezzi ordinari della Legge Esec. e Fall, Quanto alle spese del process0, devesi bensì riconoscere 224 I. Entscheidungen der Schuldbetreibungsai Cantoni il diritto, anche dopo l’entrata in vigore della Legge Esec. e Fall., di sancire delle disposizioni legislative nel sens0 di autorizzare le proprie Autorità penali a procedere al sequestro di beni dell’ imputato per assicurare l’esecuzione della sentenza da emanarsi e quindi anche l’incass0 delle spese processuali, ma va da sè che un simile sequestro non può essere ordinato dalle Autorità cantonali che in forza di un disposto di legge che lo autorizzi. Ora nel cas0 concreto non 80olo gli art. 126 e 127 della Proc. pen. ticin. non prevedono nulla di analogo, ma l’art. 310 della stesa procedura penale scioglie in modo manifesto la questione, disponendo che il pagamento delle spese del processo deve essere procurato nella via dell’ esecuzione per debiti. Il sequestro per garantire il pagamento delle spese non è quindi autorizzato dalli leggi ticinesì. Se poi lo stato intende garantirsì esercitando un diritto di ritenzione, evidentemente infondato, gul libretto trovato gulla persona dell’ arrestato, non può fario che seguendo la via tracciata dagli art. 106 e 107 della Legge Sulle Esec.

I rifiuto dell’ Ufficio di dar seguito alla domanda di vendita non era quindi giustificato, e il solo riflesso al quale può dar luogo Ïa liquidità del titolo staggito potrebbe essere tutto al più di sapere, ge in vista dell’ importo relativamente esiguo del credito, non sarebbe più conveniente alle parti di ricorrere alla forma eccezionale di realizzazione dell’ art. 131 della Legge federale, in luogo di insisters per una vendita ordinaria.

Dispositiv

Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e Fallimenti Pronuncia :

TI ricorso è ammesso ed annullata quindi la decisione 29 aprile 1902 dell’ Autorità cantonale superiore di vigilanza.

Citato in