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21. Sentenza 2 aprile 1914 della IT sezione civile nella causa Lucchini, attori, contro Moroni, convenuta.
L'azione di divisione di un’ eredità proposta in Isvizzera e concernente la successione di persone svizzere decesse in Isvizzera sono da giudicarsi a stregua del CCS, anche se si tratta di stabili siti in Italia. Non proponibilità dell’ appello al TF sulla domanda di erezione di inventario. — Applicabilità dell’art. 612 e suoi requisiti. — Art. 56-58 OGF; 538, 568, 612, 613, 620, CCS.
Fatti
A. — Nelluglio del 1912 moriva in Lugano Emilia Lucchini; nel settembre susseguente la seguiva nella tomba il marito Pietro Lucchini. Essi lasciavano eredi i figli Emilio Riccardo e le figlie Marianna maritata Moroni, Chiara maritata Monico e Pia maritata Casella.
Gli eredi procedettero il 25 giugno 1913 ad una prima divisione della sostanza materna e paterna, dalla quale rimasero esclusi gli stabili seguenti siti in Italia :
a) una filanda a Casanova con essiccatoi a Verona ;
b) un terreno con annessi fabbricati a Verona.
In idata 31 ottobre 1913 i coeredì Riccardo, Emilio, Chiara e Pia domandavano alla Pretura di Lugano-Città:
1° che gli stabili suindicati fossero venduti al pubblico incanto per un prezzo non inferiore a quello di perizia ; e non riuscendo l’incanto, fossero licitati fra tutti i coeredì e per qualunque prezzo, ritenuto che tanto l’incanto quanto la licitazione avessero luogo giusta le norme dettate in proposito dalla legislazione italiana ;
2° che delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di detta realizzazione, ivi comprese quelle per la scelta dei periti e del notaio, fosse incaricato il sig Carlo Pernsch in Lugano, direttore della Banca della Svizzera Italiana.
. e .
C. — Con sentenza 20 novembre 1913 il Pretore di mande degli attori come all'istanza loro 31 ottobre 1913. Dal quale giudizio essendosi appellata la convenuta, e, adesivamente, anche gli attori, il Tribunale di Appello del Cantone Ticino giudicava il 5 febbraio 1914 :
19 Il rimando degli atti per l'assunzione delle prove non è accordato.
20 La domanda d’inventario formulata dalla signora Moroni non è ammessa nel senso dei considerandi.
3° a) Gli stabili filanda di Casanova con essiccatoi a Verona saranno venduti al pubblico incanto mediante due esperimenti d’asta. $. Nel primo di questi esperimenti la delibera non potrà avvenire ad un prezzo inferiore alla stima. Al secondo esperimento invece la delibera potrà essere fatta al maggior offerente, indipendentemente dal valore di stima.
b) È ordinata una perizia diretta a stabilire se il terreno con annessi fabbricati a Verona (esclusi l’essiccatoio e la quarta parte riconosciuta di proprietà esclusiva di Riccardo Lucchini) sia divisibile senza considerevole perdita di valore. $. Nel caso in cui la perizia stabilisse la indivisibilità del suddetto terreno e fabbricato, essi dovranno essere venduti ai publici incanti secondo le norme di cui al dispositivo a. Nel caso in cui invece gli immobili suddetti fossero dichiarati divisibili senza considerevole perdita di valore, si procederà alla divisione in natura a stregua del CCS.
c) La nomina del o dei periti, le operazioni peritali e quelle riferentisi ai pubblici incantie alla divisione avranno luogo in base alla legge italiana, a cura del sig! direttore Carlo Pernsch, nella sua qualità di amministratore dell'eredità.
4° Le spese giudiziarie di prima istanza, la tassa di giustizia di questa sede in 20 fr., oltre le spesedi stampa, bollo, intimazione e di cancelleria, sono caricate alla comunione Eredi Lucchini, anticipate intanto dagli istanti Emilio Lucchini e liti consorti.
104 Erbrecht. N° 21,
D. — Contro questo giudizio la parte convenuta insorge presso il Tribunale federale con atto di appellazione 4 marzo 1914 introdotto nel modo e nei termini di rito. Essa domanda :
« 1° Annullata l’appellata sentenza, gli atti di causa sono » rimandati all'istanza cantonale la quale provvederà :
» a} A che siano deposti negli atti del giudizio tutti i » documenti di acquisto delle proprietà stabili di Verona » e Casanova lasciati dalla defunta Emilia Lucchini e siano » assunte le prove testimoniali da essa offerte.
» b) A che sia proceduto nei modi di legge alla forma- » zione dell’inventario e stima delle attività e passività » tutt'ora indivise lasciate dai defunti coniugi Pietro ed » Emilia Lucchini di Lugano, compresi i beni posti a Verona »e Casanova, allo scopo di procedere alle operazioni di » legge per lo scioglimento della comunione di tutti i beni » inventariati.
» c} A che siano nominati periti per riferire se la filanda » di Casanova e gli essiccatoi a Verona possano essere attri- » buiti e venduti separatamente l’uno dall’altro, e se il » terreno con annessi fabbricati a Verona gia divisibile » senza perdita considerevole di valore.
» 2° L'Autorità cantonale in seguito procederà a nuovo » giudizio della questione circa l’attribuzione o la vendita » degli stabili a Verona e Casanova, osservando nell’even- » tualità di incanto le disposizioni della legislazione ita- » liana (Proc. civ. it. §§5° e seg., 825 e 835), riservata ogni » ragione degli interessati a seguito della rinuncia della » qualità di amministratore fatta dal sig” Pernsch.
»Subordinatamente:
» La filanda a Casanova e gli essiccatoi a Verona, esclusi » il terreno e gli altri fabbricati annessi allo stesso, previa » descrizione e stima, saranno assegnati ai fratelli Emilio » e Riccardo Lucchini, attribuendo al caso uno di detti » stabili a ciascuno di essi mediante sorteggio, con impu- » tazione del prezzo di stima nella rispettiva quota eredi- » taria.
» Le spese dell’istanza federale e di quelle cantonali » sono a carico degli istanti fratelli e sorelle Lucchini. »
E. — Uditi i patrocinatori delle parti.
Considerando in diritto:
1° — La sentenza querelata consta di più capi e diversi sono i punti dell’appellazione con la quale la convenuta la impugna. Gioverà dunque conoscere della proponibilità dell'appello e della sua ammissibilità nei rapporti di ogni singolo punto in litigio, partendo dai principi seguenti :
a) In via generica, e prescindendo da questioni speciali di cui si tratterà separamente, l’appellazione si appalesa proponibile. Nel suo insieme, l’azione introdotta dagli attori è un’azione di divisione dell’eredità dei coniugi Lucchini, azione ristretta dalle istanze cantonali (sentenza di appello, pag. 5), per la posizione assunta dalle parti, ai beni siti in Italia di cui fu sopra parola. Quest’azione è di natura civile ed è da giudicarsi a norma dei disposti del Codice civile svizzero. A ciò nulla muta la circostanza che gli stabili su cui porta l’azione non sono situatlin Isvizzera. Trattandosl di beni appartenenti a persone di nazionalità svizzera, decesse al loro domicilio in Isvizzera, non v’ha dubbio che la legge svizzera trovi la sua applicazione anche in riguardo agli stabili in questione. L'art. 538 CCS infatti dispone che la successione si apre per l’intiero patrimonio nel luogo di ultimo domicilio del defunto, dove deve venir proposta anche l’azione di divisione dell'eredità. La legge dunque considera il foro del domicilio, il diritto del luogo di domicilio e il patrimonio della successione come una unità, indipendentemente dal luogo dove Ile singole parti di questa successione si trovino : il giudice svizzero applicherà le norme del diritto svizzero a tutte le questioni che hanno trattoalladivisione del patrimonio relitto da uno svizzero che è decesso al suo domicilio in Isvizzera. .
Applicando gli enunciati principi alla questioneinesame, sì arguisce anzitutto che la presente vertenza é appelllabile a questo Tribunale sotto l’aspetto di azione di divisione, AS 40 11 — 191£ 8 106 Erbrecht, No 21, poichè que:t’azione fu decisa edera da decidersi a stregua del diritto federale (art. 56 e 57 OGF). È poi fuor di dubbio che la sentenza cantonale, per quanto essa concerne ia divisione (dispositivi 3 a, be c) e le spese (dispositivo 4), è una sentenza dimerito pronunciata in ultima istanza dalle competenti Autorità (art. 58 OGF). b) Altra è la situazione in riguardo al dispositivo concernente la domanda di erezione di inventario (dispositivo 2°). In confronto di questo dispositivo i requisiti dell’appellazione a questa Corte non sono dati, poichè, su questo punto, la sentenza cantonale non riveste il carattere di una sentenza di merito (art. 58 OGF). L’erezione di un inventario infatti altro non è se non una misura provvisionale intenta ad informare gli eredi sulla consistenza dell’eredità e sulle conseguenze dell’adizione : provvedimento essenzialmente assicurativo e non di fondo, poichè lascia del tutto intatte le ragioni delle parti sulla siuccessione stessa (confronta l’art. 568 CCS), specialmente quando, come nella specie, l'inventario vien richiesto dopo l’adizione dell'eredità e cioè non allo scopo di indagine per la rinuncia alla successione (art. 556 CCS). Il Tribunale federale non può dunque entrare nel merito dell’appellazione sul dispositivo 2° della querelata sentenza.
2° — Passando quindi ai diversi punti dell’apellazione, sì osserva ciò che segue :
c) La prima parte della domanda 1c è caduca, poichè le parti convennero davanti al Pretore (vedi il verbale dell'udienza 20 novembre 1913) di considerare la filanda e gli essiccatoi come « indivisibili » : non esiste quindi litigio su questo punto e torna inammissibile la nomina di periti a decidere di cosa pacifica in atti. Tuttavia questa Corte consente nell’opinione espressa dall’istanza cantonale (pag. 6 della sentenza), a mente della quale l’« indivisibilità » degli enti indicati non è oggettiva nel senso dell’ art. 613 CCS, sibbene soggettiva e iranseunte : essi non formano un complesso per loro natura, ma per ammissione delle parti, le quali, dichiarandoli indivisibili, altro non vollero se non esprimere il loro apprezzamento che l'unione di questi beni fosse vantaggiosa dal punto di vista economico e che, dividendoli, essi perderebbero assai del loro valore. Donde, nella specie, l'applicabilità dell'art. 612 CCS e non dell’art. 613, come pretende la convenuta.
La seconda parte poi della domanda 1c (se il terreno con annessi fabricati a Verona sia divisibile senza perdite considerevoli) è stata am messa dall’impugnata sentenza (vedi dispositivo 3b) .....
39 — Passando finalmente all’esame della domanda subordinata, le brevi considerazioni che seguono varranno a dimostrarne l'infondatezza :
Esclusa, per i motivi suindicati (vedi considerando 2c di questa sentenza), l'applicabilità dell’art. 613 CCS, la questione sta tutta nel sapere quale dei modi previsti dall'art. 612 sia da adottarsi per la divisione degli stabili in Verona e Casanova e per il terreno con annessi fabbricati (escluvo l’essiccatoio e la qua:ta parte di proprietà di Riccardo Lucchini), qualora la perizia stabilisse la sua indivisibilità (vedi dispositivo della sentenza 3b, $). In altri termini, si tratta di ricercare se questi beni siano da attribuirsiad uno o parecchi degli eredi, come vuole la convenuta, o invece da vendersi ai pubblici incanti, come propongono gli attori e con loro ha ammesso il giudice cantonale. Ridotto il quesito in questi termini, non sembra arduo l’accertarsi che l’istanza cantonale ha rettamente interpretato la legge e ha giudicato in modo ad essa conforme. Tanto l’art. 612 che l’art. 620 CCS suppongono che l’erede cui sarebbero da attribuire gli enti in questione (oggetti che, se divisi, perderebbero del loro 108 Erbrecht. N° 21.
valore, art. 612 cap. 1°, o azienda agricola costituente una unità economica, art. 620) sia disposto adassumerlie cioè ne faccia formale domanda o per la meno non vi si opponga : requisito questo che non si verifica nel caso in esame. L'art. 620 poi è escluso nella specie dalla semplice circostanza che e:so concerne esclusivamente aziende agricole, non imprese commerciali, le quali solo sono oggetto della presente vertenza : mentre dal capoverso secondo e terzo dell’art. 612 risulta chiaramente che l'attribuzione degli oggetti indivisi all'uno od all’altro degli eredi dalla legge non è concessa se non ove tutti i coeredi vi abbiano aderito, ciascuno di essi avendo il diritto di domandare la spartizione del prezzo di v e ndita. Nella specie dunque, nessuno degli eredi domandando che i beni in questione gli vengano attribuiti, gli attori anzi opponendosi a che ciò venga fatto in loro confronto, e non esistendo quindi l'accordo degli eredi « sulla divisione o sull’attribuzione » (art. 612, cap.2), ne sussegue che non esiste altra via legale per por fine alla comunione se non quella della vendita all’incanto e della divisione del prezzo d’asta. Le modalità poi di questa vendita (se l'incanto debba esser pubblico o tra i soli eredi, se dopo un solo o dopo un doppio esperimento d'asta ecc.), sono da stabilirsi dall'Autorità in difetto di accordo (art. 612 cap. 3°). Il Tribunale di Appello, Autorità la cui competenza non fu impugnata, ha preso in proposito gli opportuni provvedimenti i quali non furono oggetto di speciale impugnativa e sembrano del resto, affatto conformi alla legge ed alle circostanze ; — il Tribunale federale pronuncia: L’appellazione è respinta a' sensi dei considerandi e vien confermata la sentenza 5 febbraio 1914 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.
III. SACHENRECHT DROITS RÉELS