Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

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50. Sentenza 2 luglio 1915 nella causa Moroni.

La designazione nel precetto esecutivo delia comunione successorale che procede colla semplice indicazione « Eredi di... » non è conforme all’art. 67 cif.1 LE 7: occorre che siano specificate individualmente le singole persone appartenenti alla comunione.

Fatti

A. — Nell’esecuzione n° 86533 promossa dall’Ufficio di Lugano contro Marianna Moroni nata Lucchini, il precetto esecutivo indica come « creditore » : Lucchini Eredi fu Pietro ed Emilia. » Di questo precetto la debitrice domandava l’annullamento all’Autorità cantonale di Vigilanza, l'indicazione del creditore non corrispondendo al disposto dell’art. 67! LEF, perchè non determina in modo abbastanza. esatto Ia persona del o dei creditori. i und Konkurskammer. N° 50,00 "247 L'Autorità di Vigilanza ha respinto il ricorso sulla «scorta dei seguenti motivi : Il precetto esecutivo indica quale titolo di credito la sentenza 15 aprile 1914 del Tribunale federale prolata nella causa tra gli Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini e la ricorrente. La debitrice è coerede dei coniugi Lucchini coi creditori istanti, deve quindi sapere chi siano gli altri coeredi. Del resto, a mente degli art. 602 e seg. CCS, 49 e 59 LEF, una successione costituisce una persona morale la quale può escutere e venir escussa colla sola indicazione del o dei de cujus, purchè nella domanda di esecuzione si indichi il nome di almeno uno dei coeredì, l'Ufficio dovendo essere posto in grado di sapere a chi esso debba comu- ‘nicare gli atti esecutivi.

B. — Con ricorso 26 giugno 1915 Marianna Moroni si aggrava contro questa decisione presso il Tribunale federale. Essa adduce in sostanza : La causa che ebbe fine colla suaccennata sentenza del Tribunale federale nen vertiva tra gli Eredì Lucchini e la ricorrente, ma fra alcuni di essi e la ricorrente. Una successione non costituisce una persona morale, ma bensì una comunione pro indiviso, alla quale appartengono tutti 1 crediti della successione. Nel caso concreto si chiede chi abbia dato al rappresentante della controparte il mandato di agire a nome della comunione poichè la debitrice stessa fa parte di questa comunione e non ha quindi potuto conferire procura a chicchessia per agire contro sè stessa.

Considerando inzdiritto :

1. — La sola questione a decidersi è quella di sapere se il precetto esecutivo indichi in modo sufficiente la persona del creditore (art. 67! LEF). Gli altri quesiti che la ricorrente solleva nel suo gravame all'Autorità federale (fondatezza del credito escusso, veste del rappresentante ecc.) sono di esclusiva competenza del giudice al quale la debitrice potrà deferirli sollevando oppcsizione.

248 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 2. — E ovvio che la designazione della parte creditrice colla dicitura : « Eredi fu Pietro ed Emilia Lucchini » altro non significa se non che tutti gli eredi Lucchini pretendono alla qualità di creditore nell'esecuzione in discorso, ma non dice punto quali siano questi credi- ‘tori. E possibile che, come afferma l'Autorità cantonale, la debitrice conosca esattamente e per altre circostanze ‘estranee all'esecuzione quali siano questi eredi: ma ciò dipende da circostanze speciali e meramente fortuite (dal fatto cioè che la debitrice è coerede della parte creditrice) e nulla muta alla questione di massima, che sta alla base del ricorso, che è quella di sapere se, intendendo una successione indivisa procedere contro un debitore, sia conforme all’art. 67 LEF che la parte creditrice si design! nel precetto esecutivo con la formola : Eredi 3. — La questione deve venir risolta negativamente. Anzitutto erra l'istanza cantonale ammettendo che il CCS gli eredi costituiscano un ente morale o una persona giuridica. Nel sistema del CCS gli eredi formano, fino alla divisione dell’eredità, una comunione di tutti i diritti e di tutte le obligazioni ; essi posseggono i beni della stessa in proprietà comune e dispongono comune dei diritti inerenti alla successione ; in difetto di speciale pattuizione il diritto di disporre richiede l’unanime decisione dei proprietari (art. 602, 652 e 653 CCS ; vedi anche sentenza del Tri-. bunale federale del 20 maggio 1915 nella causa Aarg. Kantonalbank e. Schàr e lite consorti). Da questa costruzione giuridica della comunione successorale secondo il CCS deriva senz'altro che la designazione della stessa in un precetto colla semplice indicazione « Eredi fu... » — non corrisponde all'intento prefissosi dalla legge (art. 67 LEF), poichè non gli Eredi collettivamente hanno importanza e sostrato. giuridico ma solo le singole persone che compongono la comunione. E, difatti, senza conoscere se tutti gli eredi intendono escuterlo o, eventualund Konkurskammer, N° 51. 249 mente, solamente quali, il debitore non saprà esattamente quale sia il valore giuridico dell’esecuzione stessa, di una sua opposizione o anche di un suo riconoscimento e pagamento del credito, della veste del rappresentante degli eredi ecc. Donde la necessità che in una ta'e esecuzione gli eredi procedenti vengano indicati,

non in maniera collettiva, ma individualmente. Si osserva poi, in via di massima, che ìin un procedimento esecutorio come in ogni altra procedura di diritto civile, una designazione collettiva della parte istante non é ammissibile se non ove essa formi una ragione sociale. In ogni altro caso chi intende intentare un’azione o far valere un diritto in comunione con altri, deve indicare individualmente le persone in nome delle quali il diritto viene esercitato.

pronuncia:

Il ricorso è ammesso.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 602, Art. 652 e Art. 653 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 59 e Art. 67 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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