Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

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414 Entsctieidungen der Schuldbetreibungs- 92. Sontenza 10 dicembre 1915 in causa Donati e Consgorti.

Competenza delle Autorità cantonali di Vigilanza non solo di annullare una deliberazione della prima adunanza dei creditori colla quale fu istituita un’amministrazione Speciale a sensì dell’art. 237 LEF, ma di ordinare che l’amministrazione del fallimento venga gerita dall’Ufficio. — Facoltà delle Autorità cantonali di Vigilanza di intervenire d’ufficio.

Fatti

A. — Nella prima adunanza dei creditori 28 settembre 1915 del fallimento della ditta Fratelli Bellorini e Fratelli Bernasconi, in Caslano, una proposta dell’avv. Mario Rusca in Lugano di affidare la liquidazione all’Ufficio dei fallimenti di Lugano rimase con 23 voti soccombente verso quella (adottata con 46 voti) di incaricare della liquidazione una speciale amministrazione. L’amminstrazione speciale riescì composta dall’avv. Basilio Donati in Lugano, Giuseppe Franzi in Lugano e Bay-Bossiì in (Como.

B. — Contro questa decisione sí aggravava l’avv. Mario Rusca per sè e quale rappresentante di altri 6 creditori press80 l'Autorità cantonale di Vigilanza domandandone lannullazione e chiedendo che l'Ufficio dei fallimenti fosse invitato ad indire altra riunione per procedere alla nomina di un’amministrazione composta di una sola pers0na. Nel ricorso sì allega che la poca importanza del fallimento non giustifica l'istituzione di un’amministrazione di tre membri e che provvedimento più adeguato alle circostanze sarebbe di affidare la liquidazione alFufficio di Lugano. Il ricorrente critica inoltre il modo con cui sì formò la maggioranza che prese la decisione. Essa sarebbe stata composta di voti accaparrati e di quelli di persone specialmente interessate alla scelta di un’amministrazione spec'ale.

C. — Con decisione 15 ottobre 1915 l’Autorità di vigi- [lanza accolse il ricorso, annullò la querelata risoluzione dell’adunanza dei creditori e devolse l’amministrazione del fallimento all’ufficio dei fallimenti di Lugano. Rivendicata per sè la competenza di annullare tali rigoluzioni quando esse sì appalesáno contrarie alla legge o non adeguate alle circostanze é constatata la tendenza nei fallimenti del Cantone di sostituire un’amministrazione speciale a quella ordinaria e di legge (usficio dei fallimenti), tendenza nella maggior parte dei casì nociva agli interessi della massa, l'Autorità di vigilanza accerta che nel caso0 in esame la nomina di una speciale amministrazione non sì giustifica affatto, stantecchè l’attivo fallimentare raggiunge appena fr. 60,000 e le operazioni di liquidazione sì riducono al realizzo di immobili ed al riparto. Infine constata che difatti ci fu incetta di voti e che uno dei liquidatori non potè contestare di essere patracinatore in una grave questione contro la ditta fallita, ossía contro la massa dei creditori.

D. — Col presente ricorso 24 novembre 1915 Donati e consorti contestfano anzitutto all’Autorità di vigilanza cantonale il diritto di sostifuirsi all’assemblea dei creditori decretando che l’amministrazione deve essere gerita dall’Ufficio dei fallimenti ad esclusione di un’'amministrazione speciale. Essì pretendono inoltre che l'Autorità ha giudicato ultra petita e sorpassate così le sue competenze perchè Rusca € consorti non le avevano chiesto di costituire l’amministrazione speciale coll’Ufficio, ma solo la destituzione di quella nominata e la scelta di una nuova amministrazione composta da un solo amministratore. Infine i ricorrenti danno opera e dimostrare che la ris0- luzione querelata è conforme alle circostanze, che non Vi fu lecita incetta di voti e che le persone scelte non 800 incompatibili colla carica cui furono nominate.

Considerando in diritto:

1° _ A torto i ricorrenti sostengono che se l’Autorità di vigilanza ha il diritto di annullare una decisione dell’assemblea dei creditori colla quale venne istituita una amministrazione fallimentare speciale, non le spetta la LÍs Entscheidungen der Schuldbetreibungsfacoltà di sosftituirsi all’assemblea stessa e di decretare che il fallimento debba venir amministrate dall’Ufficio. Già il Consiglio federale nella qualità che gli competeva di Autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti ha accettata l'opinione opposta (decisiíone 17 novembre 1893 nell'affare Berthier, Archivio III No 28). Ed il Tribunale federale ha costantemente ammesso che le decisioni della prima assemblea dei creditori colle quali fu nominata una amministrazione Speciale, pos- 80110 Venir impugnate con gravame ai sensì dell'art. 17 LEF presso l’Autorità cantonale di vigi'anza e che queste Autorità hanno il diritto di annullarle quand’esse Siano irregolari 0 ingiustificate (RU 24 p. 321, 27 I p. 382, 31 I p. 742; sentenza del Tribunale federale 13 novembre 1915 nella causa Rusca ;- JÆGER, Comm. IIIa ed., oss. 7 all’art. 237 *), La restrizione surriferita delle attribuzioni delle Autorità cantonali di vigilanza non trova appoggio nella legge. La risoluzione dell’assemblea dei creditori colla quale essa affida la liquidazione di un fallimento ad amministrazione speciale è, per sè stessa ed indipendentemente dalla scelta delle persone a questa carica, un provvedimento che, come tale, può essere non giustificato dalle circostanze 0 non conforme agli inseressì della massa. Ora, Fart. 239 LEF dà ad ogni creditore il diritto di aggravarsì contro tutte le decisioni indistintamente dell’assemblea ed in questo diritto risiede una garanzia di legge che la minoranza dei creditori non abbia a subire la legge della maggioranza quand’essa è contraria agli interessì comuni. Indarno sì obbietta che la facoltà di affidare la liquidazione ad amministrazione speciale è un diritto acquisito dell’assembIea dei creditori : essa non è una persona giuridica cui possono spettare dei diritti nel vero senso della parola, sibbene un organo di liquidazione al quale la legge concede, non dei diritti propriamente detti, ma delle attribuzioni allo scopo di meglio ordinare 0 sorvegliare il regolare andamento di una liquidazione ; attribuzioni che, per _* Ed. speec. 1 p, 253, 4 p. 146, 8 p. 288.

* und Konkurskammer. N°-92,- i 4t?7 11 fine stess0 per cui furono date, devono cessare quando il loro esercizio sia contrario agli interessi della massa. E di questi interessi non è giudice in ultima istanza la maggioranza dei creditori, sìibbene, per il preciso disposto dell’art. 239 (vedi anche art. 13 LEF), l'Autorità di vigilanza.

Nel caso in esame l’Autorità cantonale di vigilanza ha accertato che Ia nomina di una speciale amministrazione non è giustificata. Questa decisìone — e quindi anche gli appunti che i ricorrenti le muovono — sfuggono all’apprezzazione di questa Corte perchè la questione di sapere se un provvedimento sia conforme alle circostanze è questione di apprezzamento dei fatti della causa che non è sindacabile da questa Corte (art. 17 e 19 LEF).

20 — Anche il rimprovero che l’Autorità di vigilanza ha giudicato ultra petita e così ecceduto dalle sue competenze è ingiustificato in fatto e infondato in diritto. T ricorrenti presso l’Autorità cantonale di vigilanzo hanno sostenutfo nei motivi del ricorso, che nelle circostanze della specie l’ufficio presenta garanzie maggiori di un’amministrazione 8peciale per la corretta liquidazione del fallimento. Del resto l’Autorità di vigilanza sarebbe stata competente ad intervenire com'’essa fece anche senza formale proposta da parte degli interessati (art. 13 LEF; art. 43 del regolamento 13 luglio 1911 sull’amministrazione degli Uffici dei fallimenti ; JÆGER, IIIa ed. oss. 1a all’art. 13 e le sentenze ivi citate).

Pronuncia:

Li ricorso è respinto.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 13, Art. 17, Art. 19 e Art. 237 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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