Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

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6. Sentenza 8 maggio 1920 nella causa Siebenmann.

L’azione di constatazione dell’inesistenza del debito prevista dall'art. 83 al. 2 LEF sospende il decorso del termine per chiedere la dichiarazione del fallimento, non quello dell’art. 88 al. 2 LEF per chiedere il pignoramento. Onde prevenire la perenzione della domanda di dichiarazione del fallimento il creditore non è tenuto a domandare l'allestimento dell’inventario secondo gli art.83 e 162 LET.

Fatti

A. — 113 novembre 1916 Marta Siebenmann promuoveva esecuzione in via di pignoramento o di concorso contro 160 Entscheidungen der SchuldbetrelbungsGottlieb e Lina Siebenmann, Hòtel-Pension Siebenmann in Orselina, con due precetti esecutivi separati, il primo diretto contro Gottlieb Siebenmann per un credito di + 4500 fr., il secondo contro Lina Siebenmann per 27,500 fr. (precetti esecutivi N! 19,457 e 19,458). L'opposizione interposta essendo stata rimossa provvisoriamente con sentenza del 23 febbraio 1917, i debitori promossero il 20 marzo 1917 l’azione di constatazione dell’inesistenza del debito a stregua dell’art. 83 al. 2 LEF. Il 21 ottobre 1919 l’azione veniva ritirata e la causa cancellata dal ruolo con decreto del 24 ottobre 1919 : in seguito di che, nel febbraio 1920 (la data esatta non risulta dagli atti), la creditrice chiedeva la prosecuzione delle esecuzioni Ni 19,457 e 19,458. i

B. — L'ufficio di Locarno, pur ritenendo che i due ‘debitori fossero soggetti alla procedura di fallimento, vi si rifiutò pretendendo che le esecuzioni fossero perenti.

In questo modo di vedere convenne anche l'Autorità cantonale di Vigilanza colla querelata decisione sulla base dei motivi seguenti : Per il disposto dell’art. 86 al. 2 LEF il diritto di chiedere il pignoramento sì estingue decorso un anno dalla notifica del precetto. Questo termine non è sospeso dalla procedura di rigetto dell’opposizione, la quale era del resto già definita colla sentenza del 23 feb-. braio 1917. La domanda di proseguimento in data del febbraio 1920 era quindi tardiva. Per mantenere in vita i due precetti esecutivi, la creditrice avrebbe dovuto chiedere la formazione deli’inventario a sensi degli art. 83 al. 1° e 162 LEF.

C. — Da questa decisione, intimatale il 23 aprile 1920, la creditrice ricorre al Tribunale federale nei modi e nei termini di legge.

Considerando in diritto :

10 — Una prosecuzione delle esecuzioni N' 19,457 e 19,458 sarebbe infatti tardiva nè potrebbe più essere chiesta se le dette esecuzioni dovessero essere proseguite in via di pignoramento, Il termine perentorio di un anno previsto dall’art. 38 al. 2 non viene nè sospeso nè interrotto dall'azione che tende alla dichiarazione di inesistenza del debito secondo l’art. 83 al. 2 LEF.

Ottenuto il rigetto provvisorio, il creditore può, malgrado la pendenza dell’azione precitata, chiedere il pignoramento provvisorio (art. 83 al. 1 LEF) : se non lo fa, il termine di cui all’art. 88 al. 2 continua a decorrere. Nel caso in esame, la domanda di prosecuzione fu interposta lungo tempo dopo che il termine di un anno era trascorso dal giorno della notifica dei precetti in questione (3 novembre 1916 a febbraio 1920) e anche da quello in cui fu pronunciato il rigetto provvisorio (23 febbraio 1917 : v. art. 88 al. 2 LEF).

2° — Diversa è la situazione se le esecuzioni devono essere proseguite per via di fallimento. A mente dell’art. 166 LEF, il diritto di chiedere il fallimento si estingue bensi col decorso di un anno meno venti giorni (cfr. art. 159 e 166 LEF : termine per chiedere il fallimento dalla notifica della comminatoria), ma il secondo alinea dell’art. 166 soggiunge, che ove sia stata fatta opposizione, « non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a' quello della sua giudiziale definizione ». Questo disposto è, secondo le ragioni che lo dettarono, da comprendersi in modo generico, vale a dire da applicarsi tanto all’azione di constatazione del credito concessa al creditore cui fosse stato negato il rigetto dell’opposizione, quanto a quella di dichiarazione d’inesistenza del debito spettante al debitore a mente dell’art. 83 al. 2 LEF, poichè ambedue sono provvedimenti provocati dal debitore in seguito all'opposizione da esso interposta e tendono a far constatare giudizialmente l’esistenza od inesistenza del credito per cui si domanda il fallimento. Una soluzione diversa condurrebbe alla conseguenza intollerabile che il creditore potrebbe essere escluso dal diritto di proseguire l’esecuzione in base al precetto che l’ha introdotta il che significherebbe in AS db Hi — 1920 2 18 Entscheidungen der Schuldbetreibungsrealtà l'annullamento dell'esecuzione — ove la causa di disconoscimento del debito durasse oltre il termine previsto dall’art. 166 LEF.

D'altro canto, non risulta dalla legge che onde prevenire la perenzione della domanda di comminatoria di fallimento il creditore debba instare par la formazione dell’inventario previsto dagli art. 83 e 162 LEF. Questa misura è posta dalla legge nella facoltà del giudice del fallimento che può, malgrado l’istanza del creditore, tralasciarla, ove non la reputi opportuna : essa non è dunque provvedimento essenziale di esecuzione la cui inosservanza potrebbe essere di nocumento al creditore.

Se si tratta di esecuzione in via di fallimento, la domanda di prosecuzione del febbraio 1920 non può ritenersi tardiva. Infatti, dedotto il lasso di tempo durante il quale l’azione di disconoscimento restò pendente (20 marzo 1917 a 27 ottobre 1919), cioè oltre due anni e mezzo, non erano trascorsi più di 8 mesi e mezzo dalla notifica dei precetti esecutivi all’insinuazione della domanda di prosecuzione.

L’incarto non fornisce lementi sufficienti per decidere quale delle due forme di esecuzione sia applicabile in concreto. Il ricorso non può. quindi essere ammesso che nel senso dei motivi.

La camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.

unà Konkurskammer. N° 7. 15) B.SANIERUNG V. EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER

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