Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

47 III 81

25. Sentenza 1° ottobre 1921 nella causa L, Gaggini e glio.

Validità di una opposizione fatta in questi termini : « Si fa formale opposizione per Vimpossìbilità assoluta. » Escussa per il pagamento di 231 fr. 04, la debitrice Maria Paolucci in Castagnola sollevò opposizione in questi términi: «Si fa formale opposizione per limpossibilità assoluta. » L’ufficio di esecuzione di Lugano essendosìí rifiutato a continuare l’esecuzione perchè ravvisava in quei termini valida opposizione, la ditta creditrice se ne aggravô presso l’Autorità di Vigilanza allegando : L'’ufficio non può tener conto di tale opposizione perchè con essa la debitrice non vuol dichiarare altro che la sua incapacità a pagare e ciò non costfituisce contesfazione della consistenza od esigibilità del credito. L’esecuzione deve quindi essere proseguita.

Nella risposta al ricorso — redatta in termini non troppo chiari — la debitrice sembra voler sostenere di aver sollevato opposizione perché la creditrice le avrebbe

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