Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 4 decisioni citanti è stata analizzata.

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17. Sentenza 15 marzo 1922 della seconda sezione civile nella causa Banca Popolare di Lugano contro Ghidoni. Obbligazione al portatore. — Clausola che la domanda di rimborso da parte del portatore si effettua colla presentazione del titolo alla Banca debitrice per la stampigliatura — Non è solo prescrizioni d’ordine : è condizione di validità della disdetta.

A.— In base a convenzione 30 settembre 1915 stipulata colla Commissione di liquidazione della già Banca Popolare Ticinese in Bellinzona, la Banca Popolare di Lugano assumeva l'obbligo di versare ai creditori della prima il 25 % dei loro crediti chirografari in contanti ed il 35 % in obbligazioni proprie al 4 % da emettersi al 31 marzo 1916 al più tardi, con scadenza a cinque anni. La Banca scelse il tipo delle obbligazioni al portatore, sei delle quali di 900 fchi. cadauna (Ni 0061, 0367-0371) furono rimesse a Ghidoni Alessandro in Arbedo a parziale estinzione del credito, da lui professato verso la Banca Popolare Ticinese. Queste obbligazioni portano in fronte, al di sopra della firma della Banca debitrice, la menzione seguente : « La Banca Popolare di Lugano riconosce di » dovere al portatore del presente titolo la somma di » franchi novecento sulia quale corrisponderà l’interesse » del 4 % annuo a partire dal 1° gennaio 1916, pagabile » al portatore delle cedole staccate dal titolo medesimo. — » La somma è rimborsabile dopo un periodo di cinque » anni dalla data d’emissione e mediante un preavviso di » sel mesi ; non venendo dato il preavviso entro questo » termine, il vincolo si intende reciprocamente rinnovato » per un uguale periodo di tempo e così di seguito, sempre » mantenuto l’obbligo del preavviso come sopra per ogni » scadenza. » Sotto la firma della Banca ed in caratteri minuscoli, ma chiaramente leggibili, seguono, in una annotazione segnata da asterisco, alcune disposizioni, delie quali occorre rilevare quelle che hanno i numeri 2es:«2. La domanda di rimborso da parte del portatore » dell’obbligazione si effettua colla presentazione del titolo » alla Banca, che vi appone un timbro speciale. 3. La » denuncia di rimborso da parte della Banca si effettua » mediante avviso sul Foglio Officiale del Cantone Ticino » per i titoli al portatore e mediante avviso diretto agli » intestati per i titoli nominativi. »

Fatti

B. — Con lettera 5 luglio 1920 Ghidoni preavvisava la debitrice Banca Popolare di Lugano per il rimborso al 31 marzo 1921 delle sei obbligazioni precitate indicandone i numeri. La Banca gli rispondeva il giorno seguente : « Le nostre obbligazioni 4%, di cui ci scrivete, scadono » il 31 marzo 1921 e per ottenerne il rimborso a tale epoca » basterà che almeno 6 mesi prima siano depositati ai » nostri sportelli per l’annotazione del preavviso, ciò che » del resto è indicato nei titoli medesimi. Vorrete quindi » uniformarvi a questa disposizione del nostro regola- » mento per le obbligazioni in vostre mani. Ci pregiamo » però comunicarvi che siamo da parte nostra volontieri » disposti ad accordarvi già sin d’ora la conversione delle » nostre obbligazioni, prolungandone il vincolo per un » altro periodo ed aumentando l’interesse al tasso del » 51% già a partire dal 1° gennaio 1920, ciò che tenuto » calcolo dell'anticipo di tempo per il quale vi viene » corrisposto il maggior interesse equivale ad un impiego » del vostro capitale ad un interesse del 6% circa. Rite- » niamo che considerato l’elevato interesse che vi viene » corrisposto e la sicurezza assoluta che presentano i » titoli di nostra emissione, vorrete voi acconsentire alla » conversione che vi offriamo ed in attesa dell’invio dei » titoli per le opportune modificazioni . . . » Malgrado il monito contenuto in questa lettera, Ghidoni presentava i titoli alla Banca solo il 3 novembre 1920, cioè solo cinque mesi prima della scadenza. La Banca ne rifiutava la stampigliatura e, alla scadenza, il rimborso perchè era decorso il termine entro il quale il preavviso poteva utilmente essere dato.

116 Oblisationenrecht. N° 17.

C. — Donde la petizione 4 giugno 1921 proposta direttamente in appello, colla quale Ghidoni chiedeva alla Banca Popolare dì Lugano il pagamento di 5900 fchi. importo delle obbligazioni in discorso, cogli interessi al 6% dal 1° aprile 1921.

Con sentenza del 19 dicembre 1921 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino accolse la petizione riducendo al 5% l'interesse di mora chiesto dall’attore, spese e ripetibili a carico della convenuta.

D. — Da questa sentenza la Banca Popolare di Lugano ha interposto appello nei modi e nei termini di legge.

Degli argomenti delle parti e dei motivi della sentenza denunziata sì dirà, per quanto occorra, nelle seguenti considerazioni.

Considerando in diritto :

1° — La disdetta di un credito o il preavviso per il suo rimborso non è, per legge, vincclato alPosservanza di forma o di modalità qualsiasi, le quali però possono, ; come è ovvio, essere previste per volontà di parte. Nel i qual caso sono nel dubbio da ritenersi indispensabili per la validità del preavviso stesso (art. 16 CO).

Chiedesi quindi anzitutto se la clausola concernente le modalità del preavviso iscritte nelle obbligazioni in discorso siano state validamente convenute dalle i parti, convenzione che dell resto poteva avvenire sia per esplicita stipulazione, sia anche solo implicitamente, vale a dire con tacita accettazione da parte del creditore della clausola inscrita dalla Banca nelle obbligazioni. Si è invero a ragione che l’istanza cantonale ha respinto l’ipotesi che già la Commissione di liquidazione delia Banca Popolare Ticinese avesse accettato, in nome dei creditori, il modo di disdetta proposto dalla convenuta. La convenzione del 30 settembre al 1° ottobre 1915 nulla prevedeva intorno alle modalità del preavviso e se a qualche membro di questa Commissione il modulo dell’obbligazione allestito dalla Banca è stato comunicato, è lecito ammettere che questo sia avvenuto a mero titolo di informazione. La clausola in questione era dunque il fatto unilaterale della convenuta che pertanto non vincolerebbe l’attore se dal suo contegno non dovesse dedursi che l’ha accettata. Infatti, benchè inscritta al di sotto della firma della debitrice e in caratteri minori del testo stessa dell’obbligazione, la clausola è stampata in modo perfettamente leggibile ed intelligibile, nè poteva esser dubbio clie non emanasse dalla debitrice e, nella sua intenzione, non dovesse considerarsi come parte integrante del titolo stesso. D'altro canto, si deve presumere secondo l’ordinario andamento degli affari, che l'attore, ricevute in pagamento le obbligazioni in discorso, ne abbia preso conoscenza ; se non l’ha fatto, non può invocare questa sua omissione, avvegnacchè a nessuno è lecito prevalersi della propria negligenza. Se l’attore credeva che tale clausola significasse un aggravio degli obblighi assunti dalla convenuta colla convenzione del 30 settembre al 1° ottobre 1915 e non voleva accettarla, avrebbe dovuto insorgere al momento in cui le obbligazioni gli furono rimesse ed esigere un titolo che non contenesse le condizioni, a suo parere, abusive. Ma l’attore agì diversamente. Esso accettò i titoli senza sollevare obbiezione alcuna, li possedette e se ne prevalse per oltre quattro anni per esigerne gli interessi ed esso ebbe nulla a ridire neanche quando la Banca, con lettera del 6 luglio 1920, gli dichiarò esplicitamente che per ottenere il rimborso dei titoli occorreva presentarli

ai suoi sportelli per la stampigliatura « ciò che del resto è indicato nei titoli stessi ». In questo contegno dell’attore deve ravvisarsi senza dubbio un’accettazione per tacito consenso delle modalità cui la Banca aveva assoggettato il preavviso.

20 — Resta da esaminare quale sia il valore di detta clausola, se essa sia solo prescrizione d’ordine o se invece abbia carattere imperativo di modo che la sua inosservanza investa di nullità il preavviso stesso.

118 Obligatinnenrecht. N° 17.

A parte il tenore dell’art. 16 CO, secondo il quale la forma convenuta è presunta essenziale, per il carattere imperativo della clausola stanno anzitutto i termini nei quali è redatta («la domanda di rimborso si effettua », non : «può effettuarsi»), dovendosi inoltre osservare che in analoghi termini, pure imperativi, è redatta 1 clausola 3 sulle formalità che la Banca deve osservare per la denunzia del rimborso. A favore di questa tesi sta anche la ragione della clausola e lo scopo cui tende. Trattandosi : di titoli al portatore, la Banca doveva, onde accertare la : veste del denunziante ad esigere il rimborso, chiedere che ! i titoli le fossero da lui presentati, l’indicazione dei ù numeri delle obbligazioni non potendo bastare a questo scopo perchè non escludeva la possibilità che la disdetta i fosse data da persona che più non li possedesse. E affinchè ti la Banca potesse poi anch'essa prevalersi dell'avvenuta denunzia verso un possessore del titolo che lo fosse diventato dopo la disdetta, occorreva che il fatto dell'avvenuto preavviso risultasse dall’obbligazione medesima, poichè in virtù dell’art. 847 CO il debitore di un titolo al portatore non può opporre al creditore che le eccezioni desunte dal titolo stesso. Se dunque tali sono la ragione e lo scopo della clausola in discorso è vano il ì pretendere che essa sia solo misura d’ordine. Essa era condizione di validità che doveva essere osservata rigorosamente, pena la nullità del preavviso stesso, È pacifico che la condizione non fu adempiuta ; la presentazio1 e del titolo non ebbe luogo sei mesi, ma appena cinque mesi prima della scadenza.

3° — A torto l'istanza cantonale sospetta d’incorrettezza il modo di agire della convenuta. L’addebito potrebbe avere qualche fondamento se la Banca avesse tentato di prevalersi di un errore dell’attore sulla portata o sul senso della clausola precitata. Ma ciò non è e la perfetta rettitudine della convenuta risulta dal fatto che, molto tempo prima che principiasse il termine di disdetta, essa rese attento l’attore sulle modalità del preavviso indicandogli cosa dovesse fare (lettera 6 luglio 1920). Nè miglior fondamento ha l’obbiezione- che la convenuta ‘abbia accettato la dennnzia del debito offrendo al creditore la conversione dei titoli al tasso del 54% a partire dal 1° gennaio 1920. Facendo questa proposta, la Banca supponeva evidentemente che. l'attore si fosse poi conformato alla clausola 2. Del resto, se anche in questa proposta vucisi ravvisare un riconoscimento del preavviso, questo riconoscimento nen era incondizionato, ma dipendeva dall’accettazione della proposta, che poi non seguì.

Il Tribunale federale pronuncia :

L'appello è ammesso.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 16 e Art. 847 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

Citato in

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