Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

48 III 198

57. Sentenza nella causa Buzzi del 28 novembre 1922.

Anche in materia di sequestro, il pagamento parziale del debito non involve lo svincolo proporzionale degli oggetti pignorati.

Sachverhalt

E. parimenti, il rimborso dell'ipoteca gravante su uno stabile non induce nè permette di domandare lo svincolo parziale degli altri beni sequestrati.

A.— A garanzia di un suo credito di 24,000 fchi. verso Giuseppe Camerini in Milano, l'Avv. Giovanni Buzzi in Lugano ha ottenuto un decreto di sequestro di case e terreni in Lugano del valore di 59,000 fchi.

All’epoca del sequestro (12 aprile 1921) questi beni erano gravati da un'ipoteca di 35,000 fchi., che in seguito, 11 luglio 1921, veniva estinta e cancellata per pagamento. Invocando questo fatto il debitore, con istanza 22 settembre, chiedeva all'Ufficio lo svincolo di parte dei beni sequestrati in proporzione dell'ipoteca estinta.

B.-— Il provvedimento dell'Ufficio, col quale questa domanda fu accolta, venne confermato dall’Autorità cantonale di Vigilanza colla querelata decisione per i seguenti motivi: L’ipoteca di 35,000 fchi. è stata cancellata ed il sequestro deve quindi essere ridotto in proporzione. Se si ammette il punto di vista del ricorrente, ne verrebbe che a coprire un credito di 24,000 fchi. dovessero essere sottratti alla libera disposizione del debitore dei beni il cui valore supera il credito del doppio.

C.— Da questa decisione il creditore si aggrava presso il Tribunale federale allegando: Il pagamento dell’ipoteca avvenne l’11 luglio 1921, mentre la domanda di riduzione del sequestro non venne fatta che il 22 settembre 1922. Essa era quindi tardiva. Del resto l’Ufficio non era competente a ridurre il sequestro, poichè il giudice, ordinandolo, ha anche precisato, in base all’art. 274 N° 4, su quali oggetti il provvedimento doveva portare.

Considerando in diritto : 1° e 20 — (Questioni d'ordine). ‘ 3° — Come il Tribunale federale ha ripetutamente ammesso in tema di pignoramento, il pagamento par- ziale del debito non involve lo svincolo proporzionale degli oggetti pignorati. Ogni bene pignorato serve di garanzia al debito nella sua totalità (RU 24 I N° 91 e le altre sentenze citate nel commento JAEGER all’art. 97 N° 8). Questo principio è applicabile tanto in materia mobiliare che immobiliare : in altri termini, il rimborso dell'ipoteca non permette di invocare il disposto dell’art. 97 al. 2 LEF per ottenere lo svincolo parziale degli 200 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 57.

stabili pignorati, anche quando taluni di essi potrebbero essere liberati senza che perciò il pignoramento apparisse insufficiente.

Per l’analogia sostanziale che esiste fra i due provvedimenti (pignoramento e sequestro), i principi suesposti si applicano tanto nell’un caso che nell’altro. A prescindere dalla circostanza, che il sequestro cade tosto che il debitore sia in grado di fornire garanzia equivalente al valore dei beni sequestrati (art. 277 LEF), il sequestro colpisce i beni del debitore alla stessa guisa del pignoramento ; li sottrae, cioè, alla libera disposizione del debitore e ciò in modo indivisibile e per la totalità delle pretese del creditore istante (cfr. JAEGER, oss. 6 all'art. 271). Nulla del resto induce ad ammettere che il disposto dell’art. 97 cap. 2 non abbia solo in vista la situazione, quale essa era al momento dell’esecuzione del sequestro, e possa essere invocato anche in base a circostanze avvenute posteriormente, come una diminuzione del debito, uno sgravio dell’onere ipotecario o un aumento del valore dei beni sequestrati. Questa interpretazione del disposto dell'art. 97 che, per ragioni intuitive e di pratica utilità, si impone in tema di pignoramento, deve valere anche in materia di sequestro.

Potrebbesi chiedere se il debitore può invocare l’art. 97 al. 2 al momento in cui il sèéquestro si muta in pignoramento, per domandare che l'Ufficio lo limiti ai beni necessari onde soddisfare il creditore pignorante. La risposta dovrebbe essere negativa poichè, se non è lecito far limitare il sequestro in base all’art. 97 cap. 2, il debitore non può opporsi a che il creditore pignori tutto quello che ha validamente potuto far sequestrare. Del resto, nel caso in esame non trattasi della limitazione di un pignoramento consecutivo ad un sequestro, ma di una limitazione parziale del sequestro stesso.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia : Il ricorso è ammesso.

58. Auszug aus dem Entscheid vom 11. Dezember 19220 i. S. Levaillant. Art. 98 Abs. 3 SchKG. (in der Fassung der Verordnung vom 4. April 1921). — Giaubhaftmachung einer Gefàhrdung gepfAndeter Sachen ist im wesentlichen Ermessens- und Beweisfrage.

Die amtliche Verwahrung gepfaàndeter Gegenstinde oder deren Ùbergabe an einen Dritten, ist, wie die Vorinstanz zutreffend ausfiihri, nach dem neuen Texte des Art. 98 Abs. 3 SchKG nur zulàssig, wenn der Glàubiger glaubhaft macht, dass diese Massnahmen zu seiner

Sicherung geboten seien. Ob diese Voraussetzungen gegeben seien, ist im wesentlichen eine Ermessens- und Beweisfrage, die der ausschliesslichen Kognition der kantonalen Aufsichtsbehòrden iiberlassen bleiben muss. Nur insofern konnte das Bundesgericht einschreiten, als die kantonalen Aufsichtsbehéorden den rechtlichen Begriff des Giaubhaftmachens nicht richtig anwenden, was z. B. der Fall wàre, wenn sie an den vom Glàubiger zu leistenden Nachweis einer Gef&hrdung der Sachen zu strenge Anforderungen stellen soliten. Dies trifft aber im angefochtenen Entscheide nicht zu.

Citato in