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BGE 51 II 452

51 II 452 · Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale

Del 1 gen 1925

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bge-atf-dtf/51-ii-452/it/bge-51-ii-452

Consultato il 30 ago 2026

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  3. Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 8 decisioni citanti è stata analizzata.

51 II 452

71. Sentenza 9 Settembre 1925 della I Sezione civile nella causa Grassî c. Società di Aazicurazioni « La Suizas ». Requisiti di validità della dichiarazione di recesso dalla polizza di cui all’art. 6 legge sed. sul contratto di assícurazione. — La scienza nell’agente di reticenza commessa dallo. stipulante non può essere opposta all’assicuratore se non quando lVagente, per abitudine tollerata dall’ assicuratore 0 col suo consenso diretto, è uso conchiudere esso stess0, direttamente, i contratti di assicurazione. (Abschlussagent).

Fatti

A. — Il 1° settembre 1922 Matilde Codiga in Gordola stipulava colla società di assicurazioni « La Svizzera » in Losanna due contratti di assicurazione : l’uno, sulla vita, per 20,000 fchi. pagabili al decesso dell’assicurata

C. al più tardi, il 1° settembre 1947 ; l’altro contro gli infortuni, col quale all’assiícurata veniva garantito, in caso di morte, l’importo previsto dalla polizza-vita, in cas0 di invalidità permanente 40,000 fchi., in caso di invalidità temporanea 20 fchi. al giorno. La polizza di assícurazione-vita menziona, che il contratto è basato sulle dichiarazioni contenute nella proposta di assìcurazione ed annessì e sv quelle fatte dalla proponente al medico. Á beneficiaria della polizza in caso di morte dell’assicurata, la proposta 8 agosto 1922 desiìgna le odierne convenute in parti eguali e contiene le seguenti domande e risposte :

Domande : Risposte - 3a) Siete attualmente perfettamente sana ? SÌ. 3d) Lo siete sempre stata ? Sì. 3c) Chi ¿ il vostro medico abituale ? Nessuno.

Nel questionario 9 agosto 1922, sottopostole dal Dott. Mario Antonini, ta Codiga dichiara, che il suo stato di salute è buono, che gode abitualmente buona salute, che non ha malattia ed anomalia corporale. Alla domanda sull’esìèstenza di sintomi di malattia agli organi respiratori, essa risponde negativamente e contesta pure di essere mai staia colpita da malattia « non menzionata qui sopra ».

B. — [i 7 dicembre 1922 l’assicurata denunziava alla Soietà un infortunio, che le aveva prodotto una scalfittura alla gamba sinistra. Alla dichiarazione d’infortunio è annesso un rapporto del Dr. Terribilini in Gordola, il quale constata l’esistenza di una ulcera atonica al polpaccio della gamba sinistra e dichiara che questa lesione è « probabilmente » la conseguenza del sinistro. TU Dott. Terribilini dichiara inoltre di conoscere la Codiga da 4 anni e di esserne il medico abituale. Messa in s0- spetto da queste affermazioni, la società, con lettera 22 gennaio 1923, invitava il Dott. Alessandro Casella in Locarno a visíitare la sinistrata ed a riferire, se fosse da escludersì che l’ulcera potesse avere natura Varicosa, tubercolare o sifilitica. Il Dott. Casella visitò la Codiga il 24 gennaio e nel rapporto dello stesso giorno dichiara sostanzialmente : che al momento della visìita la Codiga era a letto ammalata gravemente di tubercolosi polmonare al terzo stadio, con febbre elevata, espettorazione abbondante ed in uno stato da far prevedere una fine non lontana. Infatti, qualche giorno dopo, il 28 Succ., Fammalata soccombeva e Maria Grassì, beneficiaria colla figlia minorenne Giuseppina della polizzavita ed erede della defunta, notificava il decess0 alla Società, alla quale, con lettera 10 febbraio 1923, chiedeva che le fosse pagata la somma di 20,000 fchi. in base alla polizza-vita e di 800 fchi. in base alla polizza contro gli infortuni. Con lettera 16 febbraio, la società rispondeva : « En réponse À votre lettre recommandée du 10 courant » Concernant la police d’assurance de Mie Matilde » Codiga, police N° 42393 du capital de 20,000 fr., nous 454 Versicherungsvertrag. No 71.

» Sommes obligés de vous faire savoir que la défunte nous » ayant fait de fausses déclarations lors de la condlusíion » du susdit contrat, nous refusons tout paiement con- » cernant cette affaire. »

C. — Donde l’attuale causa, nella quale, con petizione 1° maggio 1923 proposta direttamente davanti al tribunale di appello, la società domandava che, annullate le due assicurazioni, fossero dichiarati inesistenti i crediti di 20,000 fchi. e 800 fchi. vantati dalle convenute. L'attrice pretende, in sostanza, che l’assicurata sì è resa colpevole di reticenze e di false dichiarazioni sia nella proposta di assicurazione che nelle dichiarazioni al Dott. Antonini (vedi stato di fatto lett. 4.). In diritto, l’azione è basata sugli art. 4 e 6 legge fed. sul contratto di assìcurazione.

D. —Dall’istruzione della causa risultarono assodate le circostanze di fatto seguenti : Quantunque già sofferente per tubercolosi polmonare nell'inverno 1921-22 e già allora curata, per questa malattia, dal Dott. Terribjilini, la Codiga, nell’estate del 1922, sì mise in relazione con un subagente dell’attrice, certo Fontana, allo scopo di assicurarsì presso « La Svizzera ». In epoca non Pprecisata, ma probabilmente verso la fine di luglio 0 al principio di agosto 1922, il Dott. Terribilini, per incarico di altro agente della società (certo Bianchini), la visitava e, constatato che era affetta da tubercolosi polmonare, conchiudeva pfoponendo alla società il rigetto della domanda di assicurazione. Il certificato (che non sì trova all-incarto, ma il cui contenuto risulta dalla testimonianza Terribilini) veniva da quel medico spedito all’agente Fontana, che lo rimise all'agente generale della società in Lugano sig. Aldo Riva, il quale ne prese conoscenza. Avendo in seguito l’agente Fontana espresso dei dubbi sull’attendibilità del certificato Terribilini, Riva e Fontana incaricavano altro medico, il Dott. Antonini, di un nuovo rapporto. Il Dott. Antonini, dopo una. visita molto so0mmaria, anzi, come afferma listanza cantonale, « poco seria », fatta in Ppresenza della convenuta Maria Grassiì, rilasciava all’attrice il referto 9 agosto di cui sopra (stato di fatto lett. 4), proponendo alla società di conchiudere il contratto, perché il rischio di assicurazione era « molto buono ». II certificato predetto del Dott. Terribilini, che aveva conchiuso per il rigetto della proposta di assicurazione, non fu trasmesso dagli agenti alla società, alla quale pervenne solo l’attestato successivo del Dott. Antonini, in base al quale la Direzione della società in Losanna firmava le polizze 1° settembre 1922.

E. — Con sentenza 2 aprile 1925 il Tribunale di Appello, accogliendo le conclusioni dell’attrice, annullava 1 contratti di assicurazione e dichiarava inesistenti 1 crediti di 20,000 fehi. et 800 fchi. vantati dalle convenute, spese e ripetibili a-loro carico.

Donde l'appello attuale interposto nei modi e nei termini di legge.

Considerando in diritto :

1° Omissìis.

2° La parte convenuta solleva un’obbiezione di ordine ed altra di merito.

a) Basandosi sul prefato art. 6, essa pretende anzitutto che la domanda di annullamento delle assicurazioni sarebbe perenta perché l’attrice non è validamente recessa dal contratto entro 4 settimane da quando ebbe conoscenza delle dichiarazioni inveritiere. che infirmano quei contratti. La società, asserisce la parte convenuta, ebbe conoscenza della falsità delle dichiarazioni della Codiga dal rapporto 24 gennaio del Dott. Casella. E bensì vero che, il 16 febbraio succ., eccitata a pagare le somme di assicurazione, la società vi sì rifutava, asserendo che la Codiga le aveva fatto dichiarazioni inveritiere alla conclusione dei contratti. Ma questa communicazione è inoperante, cioë non vale a svincolare l’attrice, perchè non contiene la dichiarazione esplicita 456 __ Versicherungsvertrag. No 71, che la società intendeva recedere dai. contratti a sensì dell’art. & in fine le. L’obbiezione non regge. È bensì \ vero che nell'ufficio 16 febbraio 1923 Vattrice non fa espressamente dichiarazione di recess0. Má la giurisprudenza di questa Corte è ferma. nel ritenere che l’annullabilità di un contratto di assicurazione per reticenzá non dipende da dichiarazione esplicita di recesso. Basta, come nel caso in esame, che la. società di assícurazione abbia contestato il suo obbligo di pagare le somme dî assicurazione, indicando esPressamente, ¿ome motivo de! rifiuto, le false dichiarazioni: fatte ‘dal proponente alla conclusione del contratto. In síffatta ipotesì, la volontà di non ricouoscere ta validità del contratto (vale a dire di recedere dallo stess0) È implicita nella dichiarazione di contestazione dell’obbligo di pagare le somme di assicurazione (RU 43 IT p. 538 e seg.). Nel caso. in esame non è del resto concepibile per quále altro motivo Fattrice poteva rifiutare il pagamento delia somma di. 20,000. fehi. chiestole da Maria -Grassì con lettera 10 febbraio 1923, se non adducendo, come ha fatto, le false dichiarazioni imputate alla Codiga, che le davano la facoltà di non ritenersì vincolata dal contrafto. La lettera 16 febbraio, pervenuta alla Grassií entro in termine di 4 settimane a mente dell’art. 6 lLe., deve quindi considerarsíi valida dichiarazione di recesso a sensi di quel disposto. b) L’obbiezione di merito sollevatad alle appellanti è dedotta dall'art. 8 cif. 3 e 4 1.c. e consiste nel sostenere

che l’attrice conosceva o doveva conoscere i fatti occultati dalla Codiga (vale a dire che questa era ammalata da tuberculosì ecc.), poiché il suo rappresentante generale nel Ticino, sig. Aldo Riva in Lugano, aveva avuto conoscenza del rapporto medico del Dott. Terribilini, nel quale, secondo le constatäzioni dell’istanza cantonale, era detto che la Codiga soffriva di quella malattia e veniva sconsigliata la stipulazione del contratto. La parte convenuta non attribuisce all’attrice, rappresentata Versicherungsvertrag. N® 71. 457 dalla sua Direzione in Losanna, une conoscenza diretta delle stato reale della Codiga, ma le oppone ta conoscenza che dello stato della proponente ebbe prima della stipulazione del contratto il suo agente generale nel Ticino.

Potrebbesi anzitutto chiedere, se l’attrice non possa validamente opporre a quest’obbiezione la replicatio doli, perché tanto la Codiga che la convenuta Maria Grassì, erede di quella e beneficiaria della polizza-vita, hanno, di concerto, agito dolosamente onde trarre FVattrice in inganno. Potrebbesì altresì opporre all’argomento precitato, che la scienza del Riva sulla falsità delle dichiarazioni non poteva riferirsi che alle risposte concernenti la malattia di cui la Codiga era affetta, mentre non risulta dagli atti o dalle constatazioni dell’istanza cantonale, che egli avesse saputo anche che la Codiga aveva già da tempo un medico abituale. Ora, la reticenza anche solo su questo punto, basterebbe per infirmare i contratti, poichè il fatto occultato, oggetto di apposìita domanda chiaramente formulata, è da presumersì rilevante conformemente all’art. 4 cif.

Ma anche a prescindere da queste considerazioni, l’obbiezione appare infodata. Come il Tribunale federale ebbe ad ammettere (RU 34 II p. 538), la questione di Sapere, se ed entro quali limiti la scienza dell’agente possa essere opposta all’assiíicuratore agli effetti dell’art. 8 cif. 3 e 4, deve essere decisa a norma delle facoltà che all’agente competono ; e, di fronte allo stipulante 0 SsUO0Ì aventi causa (eredi, beneficiari) queste facoltà si desumono dalla natura degli atti, che, abitualmente 0 per tacito consenso dell’assicuratore, l'agente suole compiere nel costui interesse (art. 34 legge sul contratto di assicurazione ; RoELLI, commentario p. 1395 e, passim, p. 417-429), indifferente essendo il titolo che porta l’agente (agente o rappresentante generale, agente a commissione 0 provvigione ecc., OSTERTAG, commentario 458 Versicherungsverirag. N° 71.

p. 114i). Le dichiarazioni fatte dal proponente nella proposta di assícurazione ed annessì riferendosì alla stipulazione stessa del contratto, di cui formano la base, la scienza nell’agente che dette dichiarazioni sono inveritiere, potrà essere opposta all’assícuratore solo quando l’agente, secondo gli atti da lui compiuti abitualmente o per consenso dell’assicuratore, è da ritenersi autorizzato a stipulare egli stess0, direttamente, l’assicurazione, accettando la proposta fattagli dal proponente (così detto « Abschlussagent »). Nel caso in esame le convenute non hanno nemmeno tentato di dimostrare che, per abitudine 0 per consenso, l’agente Riva agisse come se fosse autorizzato a conchiudere direttamente, a nome della società, i contratti propostigli dagli assicurandi. Indizio contrario risulta dall incarto perché le polizze in discors0 s0no firmate dai rappresentanti dell'attrice in Losanna e le convenute non hanno neanche affermato che avrebbero potuto anche essere validamente stipulate dall’agente stesso. Inoltre, l’attrice ha assunto la prova contraria. In base ad un estratto del suo regolamento, essa ha dimostrato che la facoltà di conchiudere il contratto in seguito alla proposta di assicvrazione non spetta’ che alla sede in Losanna e non ai suoi agenti, anche se denominati agenti o rappresentanti generali. E quantunque, come fu aetto, di fronte allo stipulante o suoi aventi diritto l’ambito delle facoltà dell’agente non si determina a sfregvua dei suoi rapporti interni coll’assicuratore. quel documento non è privo di valore. Dovendosì ritenere che, per massima e di regola, gli agenti sì atterranno alle istruzioni della società, le quali determinano, nei rapporti interni, il loro mandato, ess0 rende verosimile l’assunto dell’attrice, che i suoi agenti, anche nei loro rapporti esterni, non sì geriscono come se, abitualmen te 0 per tacito consenso, fossero autorizzati a conchiudere razione : illazione questa che vien confermata anche dalla testimonianza del Direttore della società.

Al Tribunale federale pronuncia : L'appello è respinto.

VII. EISENBAHNHAÄFTPFLICHT tA ETRE RESPONSABILITÉ CIVILE DES CHEMINS DE FER

Citato in