Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

52 III 22

7. Sentenza 18 febbrajo 1926 nella causa Riva.

‘ Ove il debitore sia stato diseredato e non abbia contestata la diseredazione, i creditori, che al momento dell’apertura della successione sono portatori di certificati di carenza di beni, sono autorizzati a promuovere l’azione di diseredazione, ma sino a tanto che la diseredazione non é annullata, non è possibile il pignoramento della quota che spetterebbe al debitore se non fosse stato diseredato.

Sachverhalt

A. — I 24 settembre 1925 mancava ai vivi Pia Albrizzi, nata Primavesi, in Lugano. Con testamento luglio 1925, la defunta aveva disereditato il marito Giuseppe Albrizzi, di modo che la successione passava alle figlie Andreina, Augusta, Maria Luigia e Giuseppina. Il 23 ottobre 1925 l’Ufficio di Lugano pignorava a favore dei creditori Adolfo e Alfonso Riva e Giuseppe Moccetti in Lugano (gruppo N° 2460) «la quota parte di eredità » spettante al debitore Giuseppe Albrizzi nella successione » della defunta di lei consorte Pia Albrizzi nata Primavesi ». In precedenza, in occasione di un sequestro ottenuto dal creditore Moccetti, le coeredì, con communicazione del 3 ottobre 1925, avevano notificato all'Ufficio che il padre loro era stato disereditato dalla consorte a norma dell’art. 477 cif. 2 CCS. In seguito, essendo loro stato communicato anche il pignoramento 23 ottotre, con lettere 19 e 30 novembre, esse notificavano all'Ufficio, che la communicazione 3 ottobre doveva essere considerata come atto di rivendicazione dei diritti staggiti, e domandavano che l'Ufficio dovesse procedere in conformità degli art. 106-109 LEF, assegnando ai creditori pignoranti il termine di 10 giorni per procedere in giudizio.

B. — Nel frattempo, i creditori Adolfo ed Alfonso Riva avevano diffidato il debitore Giuseppe Albrizzi (art. 524 CCS) a dare inizio entro 20 giorni all’azione di contestazione della clausola di diseredazione, sotto la comminatoria che, in caso negativo, l’azione sarebbe stata proposta dai creditori stessi. Il 15 novembre il diffidato dichiarava di rifiutarsi dal contestare la diseredazione, ritenendola giusta e meritata. In seguito di che i creditori Alfonso ed Adolfo Riva, asserendosi in possesso di regolari atti di carenza di beni, iniziarono, per loro conto, contro le coeredi Alibrizzi la causa di contestazione della diseredazione, la quale è pendente avanti la Pretura di Lugano-Città.

C. — Con lettera 2 dicembre 1923 l'Ufficio, rispondendo alla diffida 3 ottobre delle coeredì |Albrizzi di procedere, in relazione al pignoramento 23 ottobre, giusta gli art. 106-109 LEF, dichiarava di non ritenere applicabile nella fattispecie questa procedura, dovendosi invece seguire quella dell’art. 122, poiché si trattava del pignoramento di una quota creditaria.

24 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 7.

D. — Da questo provvedimento le coeredì ricorsero all'Autorità cantonale di Vigilanza domandando che fosse ingiunto all'Ufficio di fare applicazione dell’art. 109 LEF.

Con decisione 13 gennaio u. s. l'Autorità di Vigilanza accolse il gravame. Motivi : Non è vero che la procedura di rivendicazione a norma degli art. 106-109 LEF non sia applicabile nell’ipotesi in cui il pignoramente porti su diritti immateriali. Occorre dunque dar seguito alla rivendicazione. Più tardi, supposto che una causa a sensi dell’art. 109 sia introdotta, potrà essere il caso di sospenderla in attesa dell’esito della causa iniziata dai creditori Riva contro la diseredazione del padre Albrizzi.

E. — Da questa decisione i creditori Riva ricorrono al Tribunale federale domandandone l’annullamento.

Considerando in diritto :

Il debitore Giuseppe Albrizzi è stato diseredato e non solo ha rinunciato a contestare la diseredazione, ma ha espressamente dichiarato di riconoscerla come giusta e fondata. Egli non ha quindi alcun diritto ad una quota dell’eredità di sua moglie e questo diritto inesistente non può per conseguenza formare oggetto di pignoramento. In mancanza di una disposizione speciale, si sarebbe soltanto potuto chiedere, se la rinuncia del debitore a contestare la validità della sua diseredazione non avesse potuto formare oggetto di azione revocatoria da parte dei suoi creditori danneggiati, ma anche in questo caso il pignoramento della sua quota non sarebbe stato possibile che dopo l’ammissione dell’azione revocatoria.

Ma -questa disposizione speciale esiste. L'art. 524 CCS autorizza espressamente i creditori, che al momento dell’apertura della successione erano già portatori di un atto di carenza di beni contro il debitore, a contestare la sua diseredazione, ove egli rifiuti di farlo. Questa disposizione regola la situazione e provvede in modo sufficiente alla salvaguardia degli interessi dei creditori, che in caso di ammissione della loro azione possono agîre direttamente contro gli eredi onde ottenere il pagamento del loro credito fino a concorrenza dell’importo della quota del loro debitore diseredato.

Ma sino a tante che la diseredazione non è annullata, il pignoramento della quota del discredato non è possibile per mancanza di oggetto, l’erede, come tale, non avendo più nessun diritto alla sua quota in seguito alla sua rinuncia ed i suoi creditori non avendo nessun diritto all’infuori di quello loro accordato dell’art. 524 CCS.

Una diversa soluzione avrebbe per conseguenza di ledere i diritti degli altri creditori portatori di un atto di carenza di beni contro l’erede diseredato. Essi hanno, per legge, il diritto di contestare la diseredazione ed hanno un anno di termine per proporre la loro azione. Questo diritto diventerebbe praticamente illusorio, se si permettesse ad un creditore di pignorare la quota creditaria, prima che la diseredazione sia annullata, e di acquistare cosi un diritto di preferenza su di essa nei confronti dei creditori che non hanno chiesto di parteciparvi nei termini di trenta giorni.

Dispositiv

Per questi motivi il pignoramento 23 ottobre 1925 vien annullato d’ufficio per mancanza di oggetto e la procedura di rivendicazione risulta per ciò stesso inapplicabile.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

lì} pignoramento 23 ottobre 1925 viene annullato d’ufficio e di conseguenza è annullata anche la decisione 13 gennaio dell’Autorità cantonale di Vigilanza.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 524 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 106, Art. 107, Art. 108 e Art. 109 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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