Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

53 III 64

17. Sentenza 23 maggio 1927 nella causa Moier.

Qualora il creditore abbia chiesto la vendita malgrado la pendenza dell’azione di inesístenza del debito, il giudizio sulla regolarità di guell’azione spetta, per principio, alle Autorità di Vigilanza, le quali però, se la questione è dubbia, dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la domanda di vendita.

L'Autorità di Vigilanza è tuttavia competente per conoscere, se l’azione fu promossa tempestivamente, vale a dire entro i termini previsti dall’art. 83 cap. 2 LEF.

Ove il decreto di rigetto provvisorio dell’opposizione sía stato intimato al debitore durante le ferie esecutive, il termine PpPer proporre l’azione non comincia a decorrere che col primo giorno utile dopo di esse.

Sachverhalt

A. — Nell’esecuzione N° 45387 (Ufficio di Locarno) in realizzazione di pegno immobiliare promossa da Enrico Meier in Massagno, l’opposizione del debitore Ernesto Baumann in Locarno fu respinta in via provvVisoria dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino con sentenza 11 settembre, intimata alle parti il 22 dicembre 1926. In seguito di che, con petizione 5 gennaio 1927, il debitore promuoveva davanti il Pretore di Locarno lazione di disconoscimento del debiio prevista dall’art. 83 cap. 2 LEF, Il 27 febbraio u. s., trascorso nel frattempo il termine di sei mesÌi di cui all’art. 116 LEF, il creditore chiese all’Ufficio di procedere alla realizzazione del pegno e contro il di cui rifiuto, basato sull’esìstenza dell’azione predetta di disconoscimento del debito, ricorse all’Autorità cantonale di Vigilanza allegando, che quell’azione era inefficace a sospendere l’esecuzione perché tardiva, essendo stata inoltrata dal debitore 14 giorni (il 5 gennaio 1927) dopo la notificazione della sentenza di rigetto (22 dicembre 1926).

B. — Colla decisione querelata l’Autorità di Vigilanza respinse il reclamo dichiarandosí incompetente a statuire, se l’azione inoltrata dal debitore fosse tardiva :

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 116 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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