Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 12 decisioni citanti è stata analizzata.

53 III 67

17. Sentenza 23 maggio 1927 nella causa Meier.

Qualora il creditore abbia chiesto la vendita malgrado la pendenza dell’azione di inesistenza del debito, il giudizio sulla regolarità di quell’azione spetta, per principio, alle Autorità di Vigilanza, le quali però, se la questione è dubbia, dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la domanda di vendita.

L'Autorità di Vigilanza è tuttavia competente per conoscere, se l’azione fu promossa tempestivamente, vale a dire entro i termini previsti dall’art. 83 cap. 2 LEF.

Ove il decreto di rigetto provvisorio dell’opposizione sia stato intimato al debitore durante le ferie esecutive, il termine per proporre l’azione non comincia a decorrere che col primo giorno utile dopo di esse.

Sachverhalt

A. — Nell’esecuzione N° 45387 (Ufficio di Locarno) in realizzazione di pegno immobiliare promossa da Enrico Meier in Massagno, l'opposizione del debitore Ernesto Baumann in Locarno fu respinta in via provvisoria dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino con sentenza 11 settembre, intimata alle parti il 22 dicembre 1926. In seguito di che, con petizione 5 gennaio 1927, il debitore promuoveva davanti il Pretore di Locarno l’azione di disconoscimento del debito prevista: dall’art. 83 cap. 2 LEF.

Il 27 febbraio u. s., trascorso nel frattempo il termine di sei mesi di cui all’art. 116 LEF, il creditore chiese all'Ufficio di procedere alla realizzazione del pegno e contro il di cui rifiuto, basato sull’esistenza dell’azione predetta di disconoscimento del debito, ricorse all’Autorità cantonale di Vigilanza allegando, che quell’azione era inefficace a sospendere l’esecuzione perché tardiva, essendo stata inoltrata dal debitore 14 giorni (il 5 gennaio 1927) dopo la notificazione della sentenza di rigetto (22 dicembre 1926).

B. — Colla decisione querelata l'Autorità di Vigilanza respinse il reclamo dichiarandosi incompetente a statuire, se l’azione inoltrata dal debitore fosse tardiva :

68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17.

esser questo compito del giudice. Ma l’esecuzione dover rimanere sospesa sino a giudizio definitivo sull’azione introdotta.

Donde il ricorso attuale inoltrato dal creditore nei termini e nei modi di legge.

Considerando in diritto ‘ 1. — N giudizio sull’eccezione di litependenza dell’azione di inesistenza del debito spetta, per principio, alle Autorità du Vigilanza, le quali però, come questa Corte ha ammesso a più riprese, potranno ignorare quell’azione e ritenere quindi definitivo il rigetto dell'opposizione solo quando sia palese, che essa non è stata proposta validamente giusta l’art. 83 cap. 2 LEF. Ove invece questa questione sia dubbia, le Autorità di Vigilanza dovranno rinviare la decisione al giudice e respingere intanto la domanda di vendita (RU 28 I N° 66: JAEGER, comm. N° 7 all’art. 83).

Quest’ultima soluzione è indubbiamente giustificata «quando si tratta di sapere, se l’introduzione dell’azione è valida di fronte a disposti di diritto procedurale o di competenza. Invece non lo è, se, come nel caso in esame, il litigio porta unicamente sull’osservanza del termine di 10 giorni previsto dall’art. 83 cap. 2 LEF : e appare infondata specialmente nel caso, in cui l’azione non potrebbe venir ritenuta tempestiva se non misconoscendo le disposizioni dell’art. 31 LEF sul modo di computare i termini o quelle degli art. 56 e seguenti, che trattano delle ferie e delle sospensioni. In queste ipotesi ed altre analoghe (conf. 23 II N° 171 p. 1280; 38 I N° 102; 49 III N° 15 e la sentenza, non pubblicata, 13 dicembre 1922 della IIa Sezione civile nella causa Sonorus c. Tschumi), in cui il litigio verte sull’interpretazione di disposti di diritto esecutivo, non vi ha nessuna ragione per sottrarlo al giudizio della Autorità di Vigilanza.

Da quanto precede risulta che a torto l’istanza cantonale si è dichiarata incompetente a statuire sull’eccezione di caducità dell’azione in disconoscimento del debito, per inosservanza del termine previsto dall’art. 83 cap. 2 LEF.

2..— Il decreto di rigetto provvisorio dell’opposizione fu notificato al debitore il 22 dicembre 1926, cioè durante le ferie di Natale.

Quantunque non sia stata fatta dall’Ufficio, questa notifica non costituisce meno atto di esecuzione, cui, secondo l’art. 56 LEF, non può essere proceduto durante le ferie (JAEGER, comm. 3 all’art. 56 LEF). Quel provvedimento però, compiuto da autorità dell’ordine giudiziario, non può da quelle di Vigilanza venir annullato o ignorato : ma perchè avvenuto in violazione dell’art. 56 cif. 3 LEF, non potrà spiegare effetti esecutivi durante le ferie e quindi neanche dar inizio ad un termine previsto da un disposto di diritto esecutivo (art. 83 LEF). Questa soluzione, accolta per le notifiche postali fatte durante le ferie, dev'essere estesa all’ipotesi della specie ed occorre quindi dichiarare, che l’inosservanza dell’art. 56 cif. 3 rinvia gli effetti dell’atto notificato alla fine delle ferie, come se esso fosse stato comunicato al debitore il primo giorno utile dopo di esse (RU 49 III N° 15).

Ne segue, che, nella fattispecie, il termine per proporre l’azione di disconoscimento del debito non è cominciato a decorrere che col 2 gennaio (dies a quo) e che l’azione, promossa con petizione 5 gennaio 1927 essendo quiridi tempestiva, ha sospeso l’esecuzione in discorso.

Indarno il ricorrente fa capo in contrario all’art. 63 LEF. Questo disposto è applicabile all’ipotesi in cui un termine, il cui inizio è caduto in giorno anteriore alle ferie, sia venuto a scadere in pendenza di esse, non al caso, in cui, come in quelio in esame, l’atto iniziatore del termine à stato compiuto durante le ferie in manifesta violazione dell’art. 56 LEF.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : Il} ricorso è respinto.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 31, Art. 56, Art. 63, Art. 83 e Art. 116 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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