Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

54 II 138

138 Obligationenrecht. N° 27.

27. Estratto della sentenza 6 marzo 1928 della I° Sezione civile nella causa Arrigoni contro Zarifi.

Infortunio automobilistico. — Negata colpa concomitante della vittima per mancanza di discernimento. Riduzione delVindennizzo tuttavia ammessa in base agli art. 43 e 54 CO (Consid. 2).

Gli elementi del danno risarcibile sono enumerati limitativamenti dagli art. 45 e 47 CO. Entrano solo in linea di conto i danni che stanno in relazione immediata e diretta col l'infortunio (Consid. 3).

Ritenuto in linea di fatto :

A.-— Il 4 ottobre 1926 l’automobile di Costantino Zarifi da Atene, da lui stesso condotta, mentre percorreva la strada cantonale che per il borgo di Massagno conduce a Lugano, investiva ed uccideva nei pressi della Cappella delle due Mani, il giovinetto novenne Giulio Arrigoni, che, uscito improvvisamente dal cancello della casa paterna, attraversava correndo la strada.

Il padre della vittima, Alfredo Arrigoni in Massagno, conveniva lo Zarifi davanti al Tribunale di Appello del Cantone Ticino in Lugano per farlo condannare al pagamento di 15,000 fchi. cogli accessori e cioè : a 1500 fchi. per le spese funerarie (art. 45 CO), nonchè di cura e d’assistenza della propria moglie, che dal luttuoso avvenimento avrebbe riportato una grave scossa nervosa, e a 13,050 fchi. per perdita di un futuro sostegno della famiglia (art. 45, cap. 3 CO) e per riparazione morale (art. 47 CO).

Fatti

B. — Con sentenza del 27 ottobre 1927 il Tribunale di Appello ammetteva l’azione limitatamente alla somma di 6000 fchi : 1500 fchi. per spese funerarie ecc., 3500 franchi in base all’art. 45, cap. 3, e 1000 fchi. per riparazione morale.

Consideranto in diritto :

1. — Riconoscendo davanti a quest’istanza, come d’altronde già nella sua allegazione conelusionale al Tribunale d’appello, che l’azione contro di lui promossa da Arrigoni è fondata a concorrenza di 3000 [chi., Zarifi ammette implicitamente che la sua responsabilità aquiliana è coinvolta nell’infortunio, di cui è rimasto vittima il figlio dell’attore. Che l'investimento debba farsi risalire a colpa, ed a colpa grave del convenuto, risulta d'altronde in modo evidente dalle circostanze di fatto, che l’istanza cantonale ha accertato, che non sono state impugnate a stregua dell’art. 64 cap. 2 OGF e che vincolano pertanto la Corte del diritto (art. 81 cp. 1 OGF). Procedendo nel tratto di strada tra la Cappella delle due mani ed il luogo della disgrazia — tratto di 400 m. circa, fiancheggiato a destra da ben nove case ed a sinistra da cinque ad una velocità di molto superiore ai 18 chilometri, nonostante l’avvertimento «al passo » dato da un cartello posto presso la cappella, il convenuto ha violato infatti, commettendo un’imprudenza civilmente inescusabile, l’art. 35 del concordato intercantonale del 7 aprile 1914 sulla circolazione dei veicoli a motore, secondo cui « nell’attraversare città, villaggi o borgate la velocità non può in nessun caso superare l’andatura d’un cavallo al trotto (18 chilometri l’ora) », e, più generalmente, la norma che vieta di mettere a repentaglio l’incolumità altrui. Quanto al nesso causale, se Zarifi avesse proceduto alla velocità regolamentare, egli avrebbe indubbiamente potuto, alla vista del ragazzo che attraversava la strada, fermarsi, prima d’investirlo : il piccolo Arrgoni fu infatti travolto a 9,45 m. dal punto in cui il convenuto aveva serrato i freni, trovati dal perito Morel potenti, in perfetto ordine e tali da fermar prontamente l’automobile, mentre risulta d’altra parte che il suolo era asciutto e che la cantonale ha, nel rettilineo dopo la Cappella delle due mani verso Lugano, una pendenza del 3,79% soltanto. 0 2. — Più delicata appare la questione se ed in quale misura l’evento dannoso debba essere fatto risalire a colpa concomitante della vittima, colpa che, secondo 140 Obligationenrecht. N° 27.

l’art. 44 cp. 1 CO, comporterebbe una riduzione del risarcimento. La colpa presuppone la capacità di discernimento (von TuHgr, Obligationenrecht, p. 342 e sentenza 21 settembre 1927 del Tribunale federale in causa Blum-Gurtner c. Gallay), la quale è esclusa nelle persone che, per effetto dell’età infantile, son prive della facoltà d’agire ragionevolmente (art. 16 CCS): « Le »manque de cette faculté, soit l’excuse d’un acte qui, » dans le cas concret, se révéle irraisonnable, ne doit » pas s'apprécier uniquement d’après la faculté intel- » lectuelle de discerner de l’auteur, mais encore d’aprés » son pouvoir de se conformer à ce qu'il discerne comme » étant raisonnable. Appliqué aux dangers de la circula- » lation, cela revient à dire que la faculté de se comporter » raisonnablement suppose non seulement qu’on dis- » cerne ces dangers et spécialement celui de traverser . » une route où circulent des automobiles, mais aussi » qu’on ait le pourvoir d’y adapter sa conduite au moment » voulu, ce qui n’ira pas sans qu'on en prenne l’habitude » laquelle ne s’acquiert que peu à peu. » Benchè il piccolo Arrigoni fosse, per concorde ammissione delle parti, un ragazzo sveglio, lVesperienza della vita insegna ch'egli non poteva, a nove anni, aver acquisito l’abi- ‘ tudine di conformarsi alle misure di prudenza, consigliate dalla conoscenza dei pericoli della strada.

Vero è che il giudice, valendosi della facoltà che l’art. 43 cp. 1 CO gli conferisce di determinare il modo e la misura del risarcimento con equo apprezzamento delle circostanze ed applicando ex analogia l’art. 54 CO, può, qualora l’equità lo esiga, assimilare, come fattore di riduzione dell’indennità, alla colpa concomitante la condotta della vittima incapace di discernimento, quand’essa abbia contribuito a cagionare o ad aggravare il danno (RO SI II p. 523), specie quando il risarcimento sia chiesto dalle persone cui incombeva la sorveglianza della vittima e che con una più stretta vigilanza avrebbere potuto impedire l’evento dannoso. Nella fattispecie tuttavia, benchè il ragazzo Arrigoni abbia indubbiamente contribuito a provocare l'infortunio, sboccando a corsa dal giardino nella strada, quotidianamente percorsa da numerosi veicoli a motore, ed attraversandola, senz’accertarsi che fosse libera, non si giustificherebbe una riduzione maggiore di quella, assai piccola, che l’istanza cantonale ha operato, sull’indennità per perdita d’un sostegno e per torto morale, applicando erroneamente l’art. 44 cp. 1 CO: mentre infatti la colpa di Zarifi appare grave, il contegno della vittima, anche se potesse esserle imputato a colpa, sarebbe in parte spiegato dalla circostanza ch’essa non aveva udito nè il rumore del motore dell'automobile, che avanzava silenziosa, nè i segnali, che non erano stati dati.

a 0 è è. 0 «e » £ e » »s » »s 3. — In caso di morte, la legge non prevede un risarcimento integrale dell’interesse, che i terzi avrebbero avuto a che la vittima dell’atto illecito sopravvivesse : gli elementi di danno risarcibile sono enunciati in modo limitativo dagli art. 45 e 47 CO, che regolano la questione ad esclusione dell’art. 41 CO (RO 53 II p. 124 le e sentenze ivi citate). Non entrano pertanto in linea di conto le spese che i parenti della vittima hanno dovuto sopportare per curarsi delle conseguenze della scossa morale da essi risentita in occasione dell'infortunio o per la morte del congiunto : le spese, di cui parla l'art. 45 cp. 1 CO, comprendono unicamente quelle che stanno in relazione immediata e diretta col decesso. Nella fattispecie tuttavia il convenuto non ha contestato, nella forma voluta dal diritto cantonale, la cifra di 1500 fchi. quale ammontare delle spese risarcibili a’ sensi dell'art. 45 cp. 1 CO e tale riconoscimento lo vincola. dA. Lisi cecicirir eri eric 0000000000 eiie to Il Tribunale federale pronuncia :. I ricorsi sono respinti.

Citato in