Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

55 I 346

69. Sentenza 11 dicembre 1923 della le seziono civile nella causa Mantegazza c. Utficio federale del rezistro di commercio.

Ricorso in materia di iscrizione nel registro di commereio. — Limiti di cognizione del Tribunale federale nell’esame dei fattie del loro apprezzamento. — Interpretazione dell’ art. 10, cap. 1° delle legge federale sulla giuridizione amministrativa, e dell” art, 5 dell’ ordinanza IT del 16 dicembre 1918 concernente il registro di commercio.

Sachverhalt

A. — L'art. 5 dell’ordinanza 11 16 dicembre 1918 che completa il regolamento 6 maggio 1890 sul registro di commercio dispone :

« Una ditta non deve contenere designazioni nazionali, Si fatte designazioni possono essere consentite in via eccezionale, qualora motivi speciali ne giustifichino l’ammissione. »

B. — La ditta A. Mantegazza, « garage in Lugano con servizio di automobili », à dal 1926 inscritta al registro di commercio. Gerisce, inoltre, un « Ufficio Viaggi », pure inscritto a registro. Il 4 settembre 1929 faceva istanza presso l’Ufficio federale del registro di commercio — per il tramite di quello di Lugano — perchè le fosse permesso di completare l’indicazione 4 Ufficio Viaggi » colla qualifica « svizzero » (Ufficio svizzero di viaggi, Schweizer Reisebureau). Dietro preavviso negativo dell’Unione svizzera di commercio e d’industria, direzione generale in Zurigo,

Citato in