Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

56 III 221

55. Sentenza 8 dicembre 1930 nella causa Banca Credito Svizzero.

L’art. 34 b RRF obbliga l'Ufficio a verificare, se l’insinuazione di un credito ipotecario concordi coll’estratto del registro fondiari. ed a iscrivere nell’elenco il contenuto dell’estratto, ove porti su somma maggiore o su grado diverso (consid. 1). — L'omissione di sifatta iscrizione non investe l’elenco-oneri di vizio radicale ed insanabile e non dà agli interessati il diritto di chiederne in ogni tempo l’annullamento o la rettifica per la via del reclamo (consid. 2).

L’art. 34 litt. b de l’ord. sur la réalis. foreée des imm. oblige l’office à vérifier si l’inscription d’une créance hypothécaire concorde avec l’extrait du registre foncier et à inserire è l’état des charges le contenu dudit extrait s’il mentionne une somme plus élevée ou indique un autre rang (consid. 1).

La non-inscription du contenu de l’extrait ne rend toutefois pas nul l’état des charges et ne donne pas aux intéressés le droit d’en demander en tout temps par voie de plainte l’annulation ou la rectification (consid. 2).

Art. 34 lit. b VZG verpflichtet das Betreibungsami zur Prifung, ob die Anmeldung einer grundversicherten ‘Forderung mit dem Grundbuchauszug iibereinstimmt und im Lastenverzeichnis den Inhalt des Grundbuchauszuges anzugeben, wenn sie auf einen h6hern Betrag oder einen andern Rang lautet. (Erw. 1). — Die Nichtangabe des Grundbuchinhaltes macht indessen das Lastenverzeichnis nicht nichtig und gibt den Beteiligten kein Recht, jederzeit auf dem Beschwerdeweg die Aufhebung oder Berichtigung des Lastenverzeichnisses zu verlangen. (Erw. 2.) A.— Nell’elenco oneri dell’esecuzione N. 57788 figura al N.4un credito ipotecario convenzionale di 110 005 fchi 20, di primo grado, a favore del Credito Svizzero in Lugano, cosi specificato : « Costituzione di ipoteca a garanzia di 222 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 55.

Cto. Cte. 13 settembre 1919 per la somma complessiva al 31 dicembre 1929 di 110 005 fchi, 20 oltre interessi dal 1° gennaio 1930. Iscrizione ipotecaria N. 96 del 13 settembre 1919 sui beni immobili ed accessori posti in vendita. » L'estratto dal registro fondiario, registro pegni e pignoramenti immobiliari, indica invece sotto «titolo e somma » : « Costituzione d’ipoteca a garanzia di Cto. Cie.

30 agosto 1919 — dichiarazione 13 settembre 1919, per la somma ora ridotta a 100 000 fchi. ».

Sachverhalt

B. — L'elenco oneri fu pubblicato e communicato alle parti il 25 marzo 1930. Ma si è soltanto il 29 agosto 1930 che una creditrice ipotecaria collocata per 50 000 fchi. in secondo grado, la Banca Popolare Svizzera in Locarno, ricorse all'Autorità cantonale di Vigilanza, allegando che l'iscrizione in favore del Credito Svizzero era erronea, l’ipoteca stessa essendo stata ridotta nel registro dei pegni immobiliari a 100 000 fchi. Conchiudeva domandando che l'elenco oneri venisse annullato.

Nel frattempo e cioè entro il termine di contestazione di dieci giorni, altra creditrice ipotecaria, la ditta Vela e Casetta, in Locarno, contestava giudizialmente l’ipoteca del Credito Svizzero per l'importo oltrepassante i 100 000 fchi. (art. 140 al. 2 e 3 LEF ; RKF art. 37). La causa è pendente presso la Pretura di Locarno.

C. — Con decisione del 27 settembre 1930, l'Autorità cantonale di Vigilanza asseriva : l'Ufficio di Locarno ha benst menzionato parzialmente il contenuto dell'iscrizione nel registro (v. più sopra, sotto lett. A), ma ha omessso d’indicare che l'ammontare dell’iscrizione ipotecaria risultante dal registro pegni e pignoramenti immobiliari, è solo di 100 000 fchi. La Bance ricorrente si è accorta dell’errore solo quando ha potuto prendere visione dell’estratto del registro fondiario. Il ricorso non è tardivo. Il termine di dieci giorni previsto dallo art. 17 LEF non ha incominciato a decorrere, perchè la Banca ricorrente non ha potuto accorgersi dell’errore insito nell’elenco oneri, questo essendo apparentemente corretto. © In base a questi motivi, il ricorso fu ammesso nel senso, che l'Autorità di Vigilanza ordinava all’Ufficio di Locarno di completare l’iscrizione in discorso colla trascrizione integrale delle risultanze del registro fondiario di Locarno all’iscrizione N. 96.

D. — Contro questa decisione è diretto l’attuale ricorso inoltrato dal Credito Svizzero in Lugano entro i termini e modi di legge.

Considerando mm diritto :

1. — È fuori di dubbio che l'Ufficio di Locarno non ha ossequiato al disposto dell’art. 34 lett. b RRF, il quale lo obbligava a verificare, se l’insinuazione del Credito Svizzero di un capitale ipotecario di 110 000 fchi. concordasse coll'estratto dal registro fondiario e ad inscrivere nell’elenco oneri il contenuto di quest’ultimo ove l’insinuazione portasse su somma maggiore o su grado ipotecario diverso Non bastava dunque, come erroneamente ritiene l'Ufficio, che esso si limitasse ad indicare nell’elenco il numero dell’iscrizione (N. 96) e la sua data, poiché, evidentemente, lo scopo del disposto dell’art. 34 b è d’attirare l’attenzione dei creditori sulle insinuazioni che, dirimpetto alle iscrizioni dél Registro fondiario, potrebbero essere contestate. L’Ufficio essendo obbligato di fornire ai creditori quest’elemento di informazione, i creditori potevano dedurre dalla mancanza di menzione speciale, che l’insinuazione del Credito Svizzero concordasse colle iscrizioni nel Registro fondiario.

2. — Da ciò non consegue però che siffatta omissione costituisca un vizio radicale dell’elenco oneri e tale da giustificarne, in ogni tempo, l’annullamento. Esso può, invero, essere pronunciato e la sua rettificazione ordinata d’officio quando è redatto in modo così imperfetto da non poter servire di base ad una realizzazione e ad un riparto regolari : ove, ad esempio, non contenga le indicazioni indispensabili perchè gl’interessati si formino un concetto della fondatezza di una contestazione. Ma quest’ipotesi 224 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 56.

non si verifica nella fattispecie. L’omissione non concerne un'indicazione indispensabile dell’elenco oneri : in ispecial modo, non concerne un'indicazione necessaria nè per la designazione dei diritti insinuati come gravanti lo stabile, nè per contestarli. Gl’interessati vigilanti potevano consultare essi stessi i registri, come hanno fatto nella fattispecie i creditori Vela e Casetta, e, accorgendosi del l’omissione, contestare l’insinuazione in tempo utile in conformità dell'art. 140 LEF, 37 e 39 RRF. Questo termine di contestazione è fatale. Se dunque un creditore ha omesso .di contestare l’elenco oneri tempestivamente non potrà rimediare all’omissione per via indiretta, domandando, per mezzo di reclamo, all'Autorità cantonale di Vigilanza, che l’elenco, diventato intanto definitivo, sia annullato o rettificato e di nuovo deposto.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è ammesso.

56. Estratto della sentenza 9 dicombre 1930. in causa Volonterio.

Il termine per contestare la graduatoria comincia a decorrere dal giorno in cui essa fu effettivamente messa dall’ ufficio a disposizione degli interessati per l’esame (consid. 2).

Non è leeito di collocare un credito non insinuato o insinuato solo a titolo eventuale ; ove ciò sia nondimeno avvenuto, gli interessati possono impugnare la graduateria col mezzo del ricorso all’ Autorità di Vigilanza (consid. 3 e 4).

Per il modo di procedere in confronto delle rivendicazioni in base a riserva di proprietà, fanno stato i disposti degli art. 242 LEF e 34 RAF (consid. 5).

Die Frist zur Anfechtung des Kollokationsplanes sauch durch Besechwerde) beginnt nicht vor dem Tage zu laufen, an dem er tats&chlich beim Konkursamte zur Einsicht der Beteiligten aufgelegt wurde (Erw. 2). i Unstatthaft ist die Zulassung einer gar nicht oder nur bedingt (vgl. Konkursverordnung Art. 59 Abs. 2) eingegebenen Forderung ; dagegen kann von den Beteiligten Beschwerde gefiihrt werden (Erw. 3 und 4).

Eigentumsansprachen, auch auf Eigentumsvorbehalt gestiitzte, sind nach SchKG Art. 242 und Konkursverordnung Art. 34,45 ff. zu behandeln (Erw. 3 und 5).

Le délai de contestation de l’état de collocation (mème par voie

de plainte) ne commence de courir que le jour où cet état est effectivement déposé è l’office des faillites et peut étre consulté par les intéressés (consid. 2).

Ne doit pas étre colloquée une eréance non produite cu produite sous condition (art. 59 al. 2 ord. adm. off. de faill.) ; les intéressés sont recevables è porter plainte si la collocation est néanmoins opérée (consid. 3 et 4).

Les revendications de propriété, mème celles qui se fondent sur un pacte de réserve de propriété, seront traitées selon l’art. 242 LP et les art. 34 et 45 et sv. ord. adm. off. faill. (consid. 3 et 5).

A. — Nel fallimento della ditta Fratelli Bader in Locarno, il Dr. Max Emden in Brissago insinuava le sue pretese come segue : « Il Sig. Max Emden ha venduto .

ai Fratelli Bader il battellino « Traviata » per il prezzo di 51 000 fchi. con diritto di riserva di proprietà .....

Il Sig. Dr. Emden non ha mai ricevuto acconto qualsiasi sull’indicato prezzo di vendita. Egli dichiara quindi di recedere dal contratto rivendicando la proprietà del battellino e chiedendone l’immediata restituzione, oltre ad una indennità di 20000 fchi. per uso e deprezzamento del battellino stesso anteriormente alla dichiarazione di fallimento ». Nella graduatoria, il cui deposito fu pubblicato nel foglio svizzero di commercio il 30 agosto 1930 con termine di contestazione al 9 settembre, ma che effettivamente non fu messa a disposizione degl’interessati che il 10 settembre, le pretese del Sig. Emden furono annotate come segue : a) sotto i crediti garantiti da pegno Somma No. 2 bis : notificata 3) « Emden Dr. Max, Ascona : prezzo di vendita del battellino «Traviata» Fr. 51 000 — Deprezzamento materiale ............ » 20000 — Diritto diriserva di proprietà come a contratto 26 ottobre 1926. Sotto la rubrica «somma ammessa» » 51000 —

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