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43. Sentenza del 20 ottobre 1932 nella causa Rima contro Dipartimento federale di Giustizia e Polizia.
Competenza del Tribunale federale a giudicare i FICcorsi diretti contro le multe inflitte dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in virtà degli art. 9 e 10 della legge 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assìcurazione (consid. 1).
Diritto del Consiglio federale di vietare la concessione di favori agli assicurati sulla vita (consìd. 3 e 4). * La rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e Senza nessuna controprestazione Pprecissa detll’asgsicurato, all’incasso d’un premio d’assicurazione sulla vita costituisce un favore vietato dai decreti 23 maggio 1930 e 11 settembre 1931 del Consiglio federale (consìid. 5).
Ii fatto che questo favore venne accordato quando il contratto (l’assicurazione sulla vita era già stato stipulato,. non lo rende lecito (cons1d. 6), À. — Pel tramite dell’ispettore d’assicurazioni Luigi Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931 un contratto d’assicurazione sulla- vita colla Compagnia anonima d’assicurazioni « La Ginevrina ». In data 22 luglio la polizza veniva spedita dal Rima aïll’assicurato. Il premio interinale destinato a coprire il rischio di morte fino al pagamento del primo premio contrattuale, era di fr. 27,50. T1 24 luglio l’assicurato mandava al Rima una lettera, che non figura in atti. in cw (a giudicare dal tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni circa questo premio. Il 31 luglio l’ispettore gli rispondeva infatti quanto segue : « Riferendomi alla di lei pregiata del 24 corr. mese, mi preme comunicarle che il premio di risgchio indicato nella gquitanza inserita nella polizza Serve Per coprire 11 rischio di morte fino all’epoca in cui lei comincerà a pagare i premi regolari. À titolo di deferenza le bonifico il premio di rischio e la prego di volerm! versare, mediante !’acclusa Polizza di versamento, la s80mma di fr. 5.— per spese di polizza. »
Faits
B. — Con lettera 20 giugno 1932 la Società svizzera d’assicurazioni generali ‘gulla vita denunciava il Rima all’Ufficio federale delle assicurazioni per aver contravvenuto col summenzionato bonifico al divieto d’accordare dei favori agli assicurati sulla vita, sancito dal decreto 23 maggio 1930 del Consiglio federale.
Invitato a spiegarsì, 1 Rima addusse che la proposta d’assicurazione era stata fatta dal Forni senza che sì fosse parlato d’una promessa di condono del premio. Solo dopo avere ricevuto la polizza, Fassicurato dichiarò di non esasere disposto a versare 1 fr. 32,50 (fr. 27,50 premio di frischio finterinale e fr. 5 spese di polizza) d1 cui gli era stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a procedere in via esecutiva, egli gli serisse allora [che gli avrebbe bonificato l’importo del premio di rischio, intendendo cosî ricompensare in anticipo il lavoro d° propaganda a favore della Compagnia ‘da lui rappresentata, che gli era stato promesso dall’assicurato.
C. — Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una multa di franchi cento per aver accordato, mediante la rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato dal decreto 23 maggio 1930. La circostanza che il vantaggio era stato concess80 dopo la conclhusione del contratto non lo rendeva lecito.
D. — Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-