Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

60 III 15

5. Sentenza del 15 marzo 1934 in causa Panizza.

Art. 6 della convenzione internazionale dell’Aja del 17 luglio 1905 relativa alla procedura civile. — Questo disposto ha derogato al trattato italo-svizzero del 1868 in merito ai modo di notificazione di atti di procedura. In quali ipotes1 è lecita “ tra gli Stati aderenti la notifica per via postale. A differenza della Germania, l’Italia non ha mai sollevata opposizione contro la notifica & mezzo postale, Art. 6 der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 17. Juli 1905. — Diese Bestimmung hat für die Zustellung von Gerichtsakten zwischen der Schweiz und Italien neues Recht geschaffen und die nach dem Staatsvertrage von 1868 anerkannte Ordnung abgeändert. — Voraussgetzungen, unter denen die unmittelbare Zustellung durch die Post zwischen den der Übereinkunft beigetretenen Staaten zulässig ist. — Im Unterschiede zu Deutschland hat Italien gegen diese Art der Zustellung nie Einspruch erhoben.

Art. 6 de la Convention internationale de La Haye du 17 juillet 1905, concernant la procédure civile. — Cette disposition a modifié le mode de notification des actes de procédure tel qu'il était prévu par le Traité italo-suisse de 1868. — Hypothèses dans lesquelles la notification par la poste est autorisée entre les Etats contractants. — A la différence de l’Allemagne, l’Italie ne s’est jamais opposée à ce mode de notification.

4A. — Nel fallimento di Enrico Colombo, negozio di calzature in Locarno, furono inventariati N° 133 cappelli da uomo portanti la marca di fabbrica « Panizza ». Con ufficio del 2 settembre 1933 ta ditta G. Panizza & C. in Ghiffa rivendicava in proprietà « circa N° 100 » di detti cappelli, che afflrmava essere stati dati soltanto in deposito al fallito.

In data del 5 dicembre 1933 l'Ufficio di Esecuzioni e Fallimenti di Locarno notificava alla ditta Panizza, a mezzo di lettera raccomandata, che la rivendicazione era contestata ed impartiva alla rivendicante un termine di 10 giorni per agire in giudizio a” sens1 dell'art. 246 LEF.

16 Schuldbetreibungs- und Konkurserecht. No 5.

L'azione : non venne introdotta. Ma con ricorso del 29 dicembre 1933 la rivendicante domandava all'Autorità cantonale di Vigilanza di annullare la diffida del 5 dicembre 1933 asserendo che per essere valida avrebbe dovuto essere fatta per via diplomatica.

Sachverhalt

B. — Con decisione del 1° febbraio 1934 lAutorità cantonale di Vigilanza respinse il reclamo : donde l’attuale ricorso inoltrato nei termini e modi di legge.

Considerando in diritto :

1. — La diffida fu spedita per posta da Locarno. il 5 dicembre 1933 all’indirizzo della ditta ricorrente in Ghiffa, la quale, come non è contestato, dovette riceverla il 6 o il 7 dicembre al più tardi.

TI reclamo fu inoltrato presso l’Autorità cantonale di Vigilanza solo il 29 dicembre. La prima obbiezione che si affaccia è quella della sua tardività. Ma non occorre conoscerne, poichè il ricorso è infondato nel merito, la notifica essendo perfettamente regolare.

2 — Come il Tribunale federale ha dichiarato a più riprese (v. ad es. sentenza 17 giugno 1918 in causa Sutter, BRU 44 III p. 75 e seg.), la convenzione internazionale dell’Aja del 17 luglio 1905, cui Svizzera ed Italia hanno aderito, ha derogato alle disposizioni del trattato italosvizzero del 1868 — cui il ricorrente fa capo — in merito al modo di notificare gli atti procedurali, compresi gli atti esecutivi. Giusta il disposto dell’art. 6 della convenzione 17 luglio 1905, la notificazione di tali atti per via postale è lecita in due ipotesì :

a) Ove i due Stati interessati Vabbiano -ammessa Per reciproco accordo ;

b) Ove lo Stato, in cui la notifica dev’essere fatta, non abbia fatto opposizione contro questo modo di notifica.

La prima di queste ipotesi non entra in linea di conto, poichè tale accordo tra la Svizzera e l’Italia non esiste, Entra invece in considerazione la seconda : la mancanza di opposizione da parte dell’Italia. E in merito alla natura di síiffatta opposiìzione, il Tribunale federale (sentenza precitata RU 44 III p. 78) cos1 sì esprime : L'art. 6 della convenzione internazionale dell’Aja non esige una dichiarazione positiva di autorizzazione dello Stato in cui la notifica dev’essere fatta, ma significa s0olo che ogni Stato aderente alla convenzione ha la facoltà di vietare sul suo territorio la notificazione di atti giudiziari per via postale purché faccia una dichiarazione generica di opposizione. Non occorre che lo Stato (nella specie la Svizzera), da cui emana la notificazione per via postale, abbia preventivamente sollecitato lo Stato straniero (nella specie l’Italia) di concederla, e neanche che questo Stato abbia conoscenza positiva di un caso concreto. In altri termini : basta il fatto meramente negativo dell’assenza di opposizione da parte dello Stato estero per rendere valida e regolare una notifica fatta a mezzo postale ad una persona che sì trova in quello Stato. Ora, a differenza della Germania (v. circolare N° 4, 12 giugno 1913, del Tribunale federale alle Autorità di Vigilanza cantonali), P’Italia non ha mai sollevato opposizione contro siffatto modo di notificazione.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.

Citato in