Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

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17. Sentenza 13 maggio 1998 della Ile Sezione civile nella causa Crivelli contro Crivelli.

L’Autorità di vigilanza sui registri di stato civile decide se una . sentenza estera di divorzio può essere iscritta : la sua decisione . è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 133 dell’ordinanza sul servizio dello stato civile ed allegato I cp. 3 della GAD). È escluso l’ex - quatur cantonale.

L’iserizione, una volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della sua inesattezza. Questa prova può essere fornita in un’azione di rettifica secondo l’art. 45 cp. 1 CC ed anche ‘ incidentalmente in ‘un processo che verte su altro oggetto . litigioso.

Presupposti da cui dipende l’applicabilità degli art.7gcp.3e7f della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti...

Fatti

A. — Mario Crivelli e Giuseppina Pujol contraevano matrimonio a Barcellona il 2 ottobre 1907.

Nel 1932 il marito induceva la moglie a raggiungere i due figli che già si trovavano in Isvizzera. Qualche tempo dopo egli inoltrava domand il quale la respingeva Ad insaputa della tembre 1936, una se a di divorzio al Pretore di Mendrisio, con giudizio 18 ottobre 1934. moglie, il marito otteneva, il 28 setntenza di divorzio dal Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona ed il giorno dopo, pure & Barcellona, passav Tanto la sentenza di divorz matrimonio furono inviati per via mento federale di giustizia e polizia che li Direzione di stato civile del data 13 novembre l’iscrizione a a nuove nozze con Juana Usatorre. .

io, quanto l'atto del nuovo 2 diplomatica al Dipartitrasmetteva alla Canton Ticino, la quale, in 1937 e 23 gennaio 19383, ordinava del divorzio e del nuovo matrimonio nei registri di stato civile di Novazzano, comuné di origine dei coniugi Crivelli.

B. — Venuta a conoscenza ‘casualmente di queste iscrizioni, Giuseppina Crivelli lamento con petizi -Pujol ne chiedeva l’annulone 25 maggio 1937 alla Pretura di Mendrisio, sostenendo in sostanza quanto seguo : L’art. 7 g della legge dei dimoranti non creto solo un coniuge, ossia il marito;; all’estero, mentre la moglie è domiciliat 56 II pag. 335 e seg.). IL sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e torna applicabile, poichè nel caso conha. il suo domicilio a in Isvizzera (RO divorzio ed il susseguente matrimonio di Mario Crivelli sono quindi nulli e le iscrizioni radiate in virtù dell’art. 45 cp. 1 CO. ‘. Con risposta 17 settembre il convenuto € rigetto della petizione sia in ordine sia nel gando. l’incompetenza effettuate nei registri di stato civile di Novazzano vanno hiedeva il ‘merito, alledella Pretura di Mendrisio, poichè Tattrice era domiciliata a Barcellona e pretendendo che per far annul lare le iscrizioni di cui si tratta bisognava ottenere l'annullamento della sentenza di divorzio che l’attrice non aveva impugnata.

Con giudizio 7 accoglieva la petizione di caus delle iscrizioni in parola, rit valide soltanto se gennaio 1938 la. Pretura di Mendrisio a ed ordinava l'annullamento enendo: che. esse sarebbero l'interessato avesse chiesto ed ottenuto 76 Familienrecht. No 17, una dichiarazione di exequatur da autorità giudiziaria cantonale.

C. — Da questa sentenza il convenuto sì aggravava alla Camera civile del Tribunale d’appello, la quale, con sentenza 2/14 febbraio 1938, respingeva la domanda di rettifica delle iscrizioni contestate, osservando che la procedura cantonale di exequatur non è applicabile nel fattispecie, poichè il preventivo esame delle sentenze estere di divorzio da iscriversi nei registri di stato civile compete all’Autorità di vigilanza e non al giudice,

D. — Contro questa sentenza Giuseppina Crivelli ha interposto tempestivo appello al Tribunale federale, riconfermandosi nelle conclusioni presentate alle istanze cantonali.

Mario Crivelli ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

parte della competente Considerando in diritto :

1. — A torto il Pretore di Mendrisio ha ritenuto che la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice spagnolo potesse essere iscritta nei registri di stato civile di Novazzano soltanto previo exequatur del Tribunale di appello del Canton Ticino. Giusta l’art. 133 dell’ordinanza sul servizio dello stato civile (del 18 maggio 1928) e l’allegato I cp. 3 della legge federale sulla giurisdizione amministrativa, l'Autorità di vigilanza decide se una sentenza estera di divorzio può essere iscritta, e la sua decisione è impugnabile mediante i ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. ; Con questo ordinamento è venuta meno ogni ragion di sussistere dell’exequatur cantonale richiesto, secondo la pratica anteriore vigente in certi cantoni, per l’iscrizione di sentenze estere di divorzio. L’exequatur cantonale presentava difetti non trascurabili. Infatti la sua efficacia si limitava al territorio del cantone in cui era pronunciato, un cantone non potendo conferire forza legale ad una sentenza estera pel territorio di un altre cantone (RO 54 III Familienrecht., N° 17, IT pag. 169). Inoltre la decisione di exequatur, benchè fosse emanata in applicazione di diritto federale, di regola non poteva essere impugnata davanti al Tribunale federale. L'esclusione dell’exequatur cantonale si giustifica altresì pel fatto che, domandando l’iscrizione di un divorzio pronunciato da un tribunale straniero, si domanda non l'esecuzione, ma soltanto il riconoscimento di una sentenza estera in Isvizzera. Ora è generalmente ammesso che colui il quale fa valere il semplice riconoscimento di una sentenza. estera non abbisogna del previo exequatur (RO 30 I pag. 683; ALEXANDER, Die internationale Volistreckung von Zivilurteilen, ZBJV vol. 67 pag. 4 ; ScaNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechtes, pag. 347 e seg.). 2. — Stabilito che per l’iscrizione nei registri di stato civile il riconoscimento delle sentenze estere di divorzio incombe all’Autorità di vigilanza ed al Tribunale federale come Corte di diritto amministrativo, si pone il quesito di sapere se questo riconoscimento è definitivo oppure se. lascia ancora la possibilità di contestare l'iscrizione effettuata nei registri di stato civile. La soluzione di tale quesito ha importanza pratica specialmente nel caso in cui, come nel fattispecie, la decisione della Autorità di

vigilanza non è stata impugnata davanti al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo. L'Autorità di vigilanza decide sul riconoscimento di una. sentenza estera di divorzio soltanto in quanto il riconoscimento è necessario presupposto dell’iscrizione nei registri di stato civile. Ne segue che l’iscrizione, una volta effettuata, ha il valore proprio di qualsiasi altra iscrizione nei registri di stato civile, vale a dire è ammessa la prova della sua inesattezza. Questa prova può essere fornita in un’azione di rettifica secondo l’art. 45 cp. 1 CC ed anche incidentalmente in un processo che verte su altro oggetto litigioso (RO 55 I pag. 23). Nel fattispecie Giuseppina Crivelli basa la sua azione sull’art. 45 cp. 1 CC, pretendendo che l'iscrizione è errata, poichè la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice 78 Familienrecht, No 17.

spagnolo non. può essere riconosciuta in Isvizzera. Il presente appello è quindi ricevibile.

3. — Il riconoscimento della sentenza in parola è subordinato all’art. 7 g cp. 3 della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti.

Ora, secondo quanto il Tribunale federale ha deciso nella causa Zeller contro Zeller (RO 56 II p. 335 e seg.), il coniuge domiciliato all’estero non può promuovere davanti al giudice del suo domicilio l’azione di divorzio contro l’altro coniuge, se quest’ultimo ha domicilio separato n Isvizzera. In altri termini : l’art. 7 g cp. 3 presuppone che ambedue i coniugi, al momento in cui fu promossa l’azione di divorzio, siano domiciliati all’estero.

Nel fattispecie il marito, allorchè convenne la moglie. davanti al Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona, ‘era domiciliato in Ispagna, ma la moglie aveva il proprio domicilio in Isvizzera. Infatti sin dal 1932, Giuseppina ‘Crivelli aveva raggiunto i figli nel Canton Ticino, col consenso anzi su domanda del marito, il quale, per i motivi venuti in luce nel corso della causa di divorzio da lui promossa davanti alla Pretura di Mendrisio, aveva interesse ad allontanare la moglie da Barcellona. Mario Crivelli, convenendo la moglie davanti al Pretore di Mendrisio, riconosceva il nuovo domicilio di lei. Nè mutava atteggia- ‘mento. dopo che il Pretore di Mendrisio, con sentenza 18 ottobre 1934, respinse l’istanza di divorzio ; in parti- ‘colare nulla faceva affinchè la moglie ritornasse al domicilio coniugale. Del resto, le circostanze apparivano tali da «escludere una ripresa delle relazioni coniugali. La moglie Si si era ormai stabilita definitivamente coi figli nel Canton Nel fattispecie non essendo soddisfatto il requisito del i «domicilio estero di ambedue i coniugi previsto dall’art. 7g cp. 3, la sentenza di divorzio pronunciata dal giudice «spagnolo il 28 settembre 1936 non può essere riconosciuta In Isvizzera. SI Inoltre il riconoscimento dovrebbe essere negato pel Familienrecht. N© 17. 79 ‘fatto che quella sentenza appare contraria all’ordine pubblico. Risulta dagli atti che la moglie convenuta, quantunque il marito attore conoscesse l’indirizzo di lei o . almeno quello del suo legale a Lugano, non ebbe conoscenza della causa di divorzio promossa davanti al giudice di Barcellona, cosicchè non potè procedere alla difesa dei suoi diritti, e nemmeno le fu intimata la sentenza di divorzio, venendo così a trovarsi nell’impossibilità d’impugnarla eventualmente nei modi e termini di legge. La procedura seguita davanti al tribunale spagnolo che ha pronunciato il divorzio presenta lacune e difetti tali da apparire inconciliabile coi principî essenziali del processo civile e viola pertanto l’ordine pubblico. ‘Ci si deve infine chiedere se il divorzio pronunciato dal giudice spagnolo con la sentenza 28 settembre 1936 debba essere ritenuto valido pel fatto che Mario Crivelli è passato a nuove nozze a Barcellona.

Questo nuovo matrimonio non può essere riconosciuto in Isvizzera, nonostante l’art. 7 f della legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti. Sta bene che nel caso concreto il matrimonio con Juana Usatorre non è stato celebrato all’estero nella manifesta intenzione di eludere le cause di nullità previste dal diritto svizzero. Ma l’art. 7 f, benchè non lo dica espressamente, statuisce il riconoscimento dei matrimoni celebrati all’es- ‘ tero soltanto entro i limiti del nostro ordine pubblico. Quest’ultimo risulta violato se, come nel fattispecie, uno svizzero, che secondo il diritto svizzero risulta ammogliato, contrae all’estero un nuovo matrimonio.

Il Tribunale federale pronuncia :

L’appello è ammesso, la querelata sentanza 2/14 febbraio 1938 della Camera civile del Tribunale d’appello del Canton Ticino è annullata e la petizione 25 maggio 1937 è accolta.

Sono quindi annullate le seguenti iscrizioni effettuate dall’Ufficio di stato civile di Novazzano :

80 Familienrecht. N° 18. a) del divorzio di Mario Crivelli da Giuseppina CrivelliPujol a dipendenza da giudizio 28 settembre 1936 del Tribunale speciale dei divorzi di Barcellona ;

b) del matrimonio celebrato a Barcellona il giorno successivo 29 settembre 1936 dal detto Crivelli con Juana Usatorre.

18. Arrèt de la II° Section civile du 20 mai 1938 dans la cause G. contre I.

Dette alimentaire : Obligations de la fille mariée. Art. 328 et 160

C. civ. i

A. — Par exploit du 27 octobre 1936, G., représentant de commerce è Genève, a assigné sa fille Dame J. en payement d’une somme de 100 fr. par mois è titre de pension alimentaire. Il alléguait que, àgé de 65 ans, il n’avait pas d’autres ressources que son gain de 150 fr. par mois, qu'il était atteint en outre d’une affection cardiaque qui rendait son travail d’autant plus pénible et que dans ces conditions il était fondé à réclamer à sa fille, mariée è un fonctionnaire du B.I.T., gagnant au minimum 700 fr. par mois, les secours indispensables è son entretien. Il ajoutait qu’il avait donné à sa fille, lors du mariage, des meubles, de l’argenterie, des bijoux et une fourrure représentant des valeurs qu'elle pouvait - parfaitement affecter au payement de la pension litigieuse.

Dame J. s’est opposée à la demande en faisant valoir que son péère n’était pas è proprement parler dans le besoin, puisqu’'il avait un salaire fixe de 150 fr.; qu’au reste elle n’avait ni fortune ni revenu personnels, qu’elle était à la charge de son mari dont le traitement n’était que de 666 fr. 45 par mois, c’est-à-dire tout juste suffisant pour assurer l’entretien de trois personnes, elle, son mari et Familienrecht. N° iS. 81 son enfant; qu'elle devait consacrer tout son temps à son ménage, et qu'elle était enfin' de santé délicate et hors d’état de toute facon d’exercer une activité lucrative. Quant aux prétendues libéralités de son père, elle expliquait qu’en fait de bijoux, elle ne possédait qu’une bague d’une valeur de 60 fr., que la fourrure avait été achetée en 1924 pour sa mère qui l’avait portée dix ans et qu'elle avait déjà dù la faire réparer à ses frais et que les meubles et l’argenterie étaient sans valeur à cause de leur usure.

B. — Par jugement du 29.avril 1937, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur de ses conclusions, en compensant les dépens.

Sur appel du demandeur, la Cour de justice civile de Genève a confirmé ce jugement et compensé les dépens d’appel. i La Cour a admis que le demandeur était dans une gène extrème assimilable au besoin dont parle l’art. 328 CO, mais que les ressources de la défenderesse n’étaient pas compatibles avec la prestation réclamée. Il n’a pas été contesté, dit-elle, et il faut par conséquent admettre que dame J. n’a ni fortune ni revenu personnels. Comme on ne peut prendre en considération que les ressources personnelles du débiteur de l’obligation alimentaire, et non celles de son conjoint, on doit en conclure que la demande n’est pas recevable. Peu importe que G. ait donné à sa fille, lors du mariage ou auparavant, une fourrure, des meubles, de l’argenterie et un trousseau, car, outre que ces biens sont indispensables è dame J. personnellement, ou è son ménage, il est évident qu’ils ne constituent pas une fortune proprement dite, susceptible d’ètre réalisée pour procurer les moyens de contribuer à l’entretien du demandeur. Tout permet de penser que ces biens sont à peu près démunis de valeur marchande.

C. — G. a recouru en réforme en reprenant ses conclusions. © Dame J. a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 328 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.

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