Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 9 decisioni citanti è stata analizzata.

65 II 242

53. Urteil der IL Zivilabteilung vom 21. Dezember 1939 L S. Schmid gegen Kirchgemeinde Waollishofen.

Gegen ein kantonales Endurteil über eine sich auf Bundeszivilrecht berufende Zivilklage ist, bei vorhandenem Streitwert, für die Rüge der Anwendung kantonalen anstatt eidgenüssischen Bechts die Berufung, nicht die zivilrechtliche Beschwerde nach Art. 87 Ziff. 1 OrgG, das gegebene Rechtsmittel.

Lorsque l’une des parties estime que le juge cantonal de dernière instance à appliqué à tort le droit cantonal au heu du droit fédéral et lorsque la valeur litigieuse le permet, c'est par la voie du recours en réforme qu'elle devra saisir le Tribunal fédéral et non par celle du recours de droit civil (art. 87 ch. 1 OJ).

Una sentenza dell’ultima istanza cantonale in una causa civile, che abbia applicato a torto à diritto cantonale invece del diritio federale, va impugnata, se il valore litigioso lo permette, mediante appello e non mediante ricorso di diritto civile a’ sensi dell’art. 87 cifra 1 OGF.

À. — Der Beschwerdeführer als Eigentümer einer Villa in der Nähe der neuen Kirche Zürich-Wollishofen erhob gegen die Kirchgemeinde Wollishofen als Eigentümerin der Kirche unter Berufung auf Art. 684 ZGB Klage mit

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 684 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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