Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

65 III 89

27. Sentenza 5 settembre 1939 in causa Emden, Eisecuzione concernente un credito garantito da pegno : Se il pegno sí trova all’estero, il debitore pignoratizio, contro 1l quale è stata promossa in Isvizzera esecuzione ordinaria, può invocare, aggravandosií all’Autorità di vigilanza, il beneficium excussionis realis, purchè il diritto estero preveda tale eccezione analogamente a quanto sancisce l’art. 41 cp. 1 LEF.

Betreibung für pfandwversicherte Forderungen : Auch wenn Sich die Pfandsache im Auslande befindet, kann der in der Schweiz mit gewöhnlicher Betreibung belangte Schuldner dieses Verfahren auf dem Beschwerdeweg anfechten, vorausgesetzt dass das betreffende ausländische Recht ein beneficium ezcussionts realis entsprechend Art. 41 Abs. 1 SchKG gleichfalls vorsieht.

Poursuite du chef d’une créance garantie par gage : Le débiteur qui a donné un gage et qui est poursuivi en Buisse par la voie d’une poursuite ordinaire est fondé à porter plainte contre cette poursuite même sì le gage se trouve à l’étranger, pour peu seulement que le droit étranger admette Île bénéfice de discussion, c’est-à-dire une exception analogue à l’art. 41 al. 1 LP.

Sachverhalt

A. — Con precetti esecutivi 58216/17 dell’Ufficio di Locarno Else Nathan Rubinski ed Alfredo Rubinski promovevano esecuzione ordinaria contro Max Emden, domiciliato a Brissago.

L’escusso inoltrava reclamo, domandando che i precetti fossero annullati essenzialmente per i seguenti motivi : Le somme in escussione non gono dovute da Max Emden, ma dalla ditta M. J. Emden Söhne avente la propria sede in Germania. Inoltre sí tratta di crediti garantiti da ipoteche su immobili situati in Germania : l'esecuzione per via ordinaria è quindi esclusa in virtù dell’art. 41 cp. 1 LEF.

Con decisione 6 giugno 1939 l’Autorità cantonale di vigilanza respingeva il reclamo, osservando in sostanza quanto segue : Nello stendere i due precetti l'Ufficio di Locarno sí è attenuto esattamente alle relative domande di esecuzione che non indicano l’esistenza di pegni immobiliari o mobiliari a garanzia del credito in escussione. D'altra parte, dai documenti in atti non appare dimostrata l’esistenza di un pegno. Le questioni sollevate dal reclamante non sono di competenza dell’Autorità di vigilanza.

B. — Con tempestivo ricorso al Tribunale federale Max Emden sí è riconfermato nelle sue conclusioni.

Considerando in diritto : 1. — TI ricorrente fa valere anzitutto che egli non è debitore del credito in escussione, ma che debitrice è la ditta M. J. Emden Söhne ad Amburgo.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 41 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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