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BGE 67 III 100

67 III 100 · Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Bundesgerichts

Del 1 gen 1941

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bge-atf-dtf/67-iii-100/de/bge-67-iii-100

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

67 III 100

32. Sentenza 13 giugno 1941 nella causa Bulloni.

Non solo i termini che il debitore deve OSSerVare, ma anche quelli impost1 al creditore s0n0 prorogati dalle ferie a’ sensi dell’art.. 63 LEF (cambiamento di giurisprudenza).

Nicht nur die vom Schuldner, sondern auch die vom Gläubiger einzuhaltenden Fristen werden durch die Betreibungsferien nach Massgabe von Art. 63 SchKG verlängert (Anderung der _ Rechtsprechung).

Les féries de poursuites visées à l’art. 63 LP prolongent non seulement les délais que le débiteur doit observer, mais encore ceux que le créancier est tenu de respecter (changement de jurisprudence).

Estratto dai considerandi :

La querelata decisione dell’Autorità cantonale di vigilanza è stata intimata al Bulloni il 21 maggio 1941. Il creditore ricorrente pretende che il termine per ricorrere non spirava il 31 maggio, ma il 10 giugno, giorno in cui egli inoltrò 1] ricorso. Infatti, così argomenta, il 31 maggio cadeva nelle ferie di Pentecoste e, 1n virtù dell’art. 63 LEF, il termine di ricorso restava prorogato sino all’undici giugno. Y Secondo l’attuale giurisprudenza (RU 54 III 118: 51 ITI 139), solo i termini che il debitore deve osservare e non quelli imposti al creditore s0no prorogati dalle ferie

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 63 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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