Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 9 decisioni citanti è stata analizzata.

68 III 61

17, Sentenza 29 aprile 1942 nella causa Beer.

Art. 60 cp. 2 LEF : Affinchè quest’articolo sia applicabile, non occorre che i contraenti abbiano pattuito espressamente un foro speciale di esecuzione in Isvizzera, ma basta che, secondo le circostanze e le norme della buona fede, si debba ritenere ch’ essi hanno voluto che, per tutto quanto concerne l’oobl';azione assunta dal debitore, l’adempimento avvenga in Jsviz. ra.

Art. 50 Abs. 2 SchKG ist nicht nur dann anwendbar, wenn die

Parteien

ausdrücklich für die Erfüllung der Verbindlichkeï: ein Spezialdomizil in der Schweiz vereinbart haben. Es genügt ein aus den Umständen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben sich ergebender Parteiwille, dass die Verpflichtung des Schuldners in der Schweiz zu erfüllen sei.

L'art. 50 al. 2 LP est applicable non seulement lorsque les parties sont convenues expressément d’un domicile spécial en Suisse pour l’exéeution d’une obligation, mais aussi lorsque, suivant les circonstances et les règles de la bonne foi, il y a lieu d’admettre leur volonté que l'obligation du débiteur soit exécutée en Suisse, Ritenuto in faito : Co

Faits

A. — Con precetto esecutivo 74615 dell’Uficio di Locarno Anita Margherita Beer chiedeva ad «Emden Hans Erich fu Dr. Max, residente a Rio de Janeiro (Brasile), rappresentato dalla sua mandataria generale Olga Ammann, Porto Ronco » il pagamento della somma di 4800 fchi. pari a sei quote mensili di 800 fchi. ciascuna dovute à titolo di pensione alimentare dal 1 settembre 1941 al 1 febbraio 1942 in virtù della transazione giudiziale conclüsa il 3 séttembre 1940 davanti al Pretore di Locarno. Secorido la cifra 3 di questa transazione, « per gli alitienti futuri dal 1 dicembre p. v. in poi dovuti dal signor Étich Hans Emden alla moglie Margherita nata Beer fa ugtiâlmente stato la suddetta sentenza del Tribunale distr. ungherese di Budapest. fissato perd l’ammontare mensile 62 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 17.

in franchi svizzeri 800 (ottocento) al mese, il 1 dicembre p. v. la prima volta ; pagamento da farsi, nel suddetto importo di franchi svizzeri 800, nelle mani dell’avvocato Piero Gilardi per la creditrice. » Allorchè questa transazione fu conclusa, Emden era domiciliato nel Distretto di Locarno, ove possedeva stabili. Verso la fine di gennaio 1941, egli si trasferiva all’estero e rilasciava poi ad Olga Ammann a Porto Ronco procura generale di amministrare i suoi beni mobili ed immobili in Isvizzera.

B. — L’escusso insorgeva contro la notifica del summenzionato precetto, chiedendone l’annullamento perché egli non era più domiciliato in Isvizzera.

Con decisione 21 marzo 1942 l’Autorità cantonale di vigilanza ammetteva il reclamo, ritenendo che in concreto era stato violato l’art. 46 LEF.

C. — Da questa decisione la creditrice si à aggravata alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.

Considerando in diritto :

La creditrice sostiene inoltre che ci si trova comunque in presenza di un’elezione di domicilio a’ sensi dell’art. 50 cp. 2 LEF.

Affinchè quest’articolo sia applicabile, non occorre che 1 contraenti abbiano pattuito espressamente un foro speciale di esecuzione in Isvizzera, ma basta che, secondo le circostanze e le norme della buona fede, si debba ritenere ch'essi hanno voluto che, per tutto quanto concerne l’obbligazione assunta dal debitore, l’adempimento avvenga in Isvizzera.

Nel fattispecie la transazione giudiziale 3 settembre 1940 designa un luogo di pagamento in Isvizzera (« nelle mani dell’avvocato Piero Gilardi »). Sta bene che, secondo la giurisprudenza, la clausola che prevede un luogo di pagamento non crea, di regola, un domicilio 2° sensi dell’art. 50 cp. 2 LEF, eccetto per i titoli al portatore e per gli effetti di cambio domiciliati (RU 47 III 31 ; 52 III 167 e 53 III 197). In concreto devesi perd tenere conto che questa clausola à stata accettata da un debitore allora domiciliato in Isvizzera, ove poteva quindi essere escusso ope legis per l’adempimento di tutti gli obblighi da lui assunti. In siffatte condizioni essa ha una portata più grande di quella che avrebbe se pattuita da un debitore domiciliato all’estero, non sottoposto normalmente alla giurisdizione svizzera, e puÿ costituire, in mancanza d’indizi contrari, la prova dell’intenzione del debitore di assoggettarsi, anche in futuro e qualunque potrà essere il suo domicilio, alle leggi svizzere per tutto quanto concerne l’adempimento di un’obbligazione contratta in base al diritto svizzero ed eseguibile in Isvizzera. Questa soluzione appare in concreto giustificata tanto più che, come devesi concludere dalla procura generale rilasciata ad Olga Ammann, l’escusso, pur essendosi trasferito all’estero, ha conservato col suo antecedente domicilio di Porto Ronco, ove possiede ancora stabili, stretti rapporti economici e giuridici, e che molto probabilmente la creditrice non avrebbe accettato la transazione giudiziale 3 settembre 1940, se avesse potuto prevedere che non le era assicurato il beneficio di chiederne l’adempimento in Isvizzera. Cosi stando le cose, si à indotti ad ammettere che, per quanto concerne l’adempimento dell’obbligazione assunta in virtù della cifra 3 della transazione giudiziale 3 settembre 1940, Hans Erich Emden è ancora domiciliato nel distretto di Locarno, ov’egli pud quindi essere escusso.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

A IL ricorso à ammesso. Di conseguenza la querelata decisione è annullata e il reclamo respinto.

Citato in