Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 17 decisioni citanti è stata analizzata.

69 III 41

11. Sentenza 11 maggio 1943 nella causa Bernasconi.

Quota pignorabile d’uno stipendio, art. 93 LEF. Non sono indispensabili a’ sensi di questo articolo le spese a dipendenza d'imposte nè quelle per far fare studi superiori ad un figlio maggiorenne.

Loknpfindung, Art. 93 SchKG. Nicht unumgfinglich sind die Aufwendungen a) fiir Steuern, b) fiir héhere Ausbildung eines miindigen Sohnes.

Saisie de salaire, art. 93 LP. Ne sont pas indispensables dans le sens de cette disposition : a) les sommes nécessaires au payement des impòts, b) les dépenses destinées è permettre è un fils majeur de faire des études supérieures.

Riassunto dei fatti :

In un’esecuzione promossa da Bianca Bernasconi contro Ernesto Mariani, l’Ufficio di Locarno pignorava una trattenuta di 40 fr. sullo stipendio mensile di 400 fr. dell’escusso.

La creditrice procedente inoltrava reclamo che l’Autorità cantonale di vigilanza respingeva, osservando che l'ammontare considerato come impignorabile dall’Ufficio di Locarno appare adeguato, in quanto che il Mariani deve sopperire, con uno stipendio mensile netto di 392 fr., a tutte le spese (incluse quelle a dipendenza delle imposte) che sono indispensabili a lui ed alla sua famiglia composta della moglie e di un figlio venticinquenne, studente alla Scuola politecnica di Graz. É Da questa decisione la -Bernasconi si è aggravata alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.

Considerando in diritto :

La determinazione della quota pignorabile di uno stipendio solleva essenzialmente questioni di mero apprezzamento delle circostanze di fatto che come tali sfuggono al sindacato del Tribunale federale. Se nel risolverie si sono però applicati erroneamente dei concetti giuridici, il Tribunale federale può intervenire e rettificare la decisione querelata.

42 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 11, Nel fattispecie questa decisione contiene due errori di diritto.

Anzitutto essa ha ‘incluso a torto nel minimo indispensabile al debitore ed alla sua famigilia una somma destinata a pagare le imposte. Il pagamento di un siffatto onere non è infatti una spesa indispensabile a’ sensi dell’art. 93 LEF che considera come tali solo quelle « assolutamente necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia ». Nel sistema della LEF, il credito del fisco a dipendenza d’imposte non gode, agli effetti del pignoramento d’un salario, alcun privilegio rispetto a qualunque altro credito. Del resto, se si volesse dichiarare impignorabile anche una sommà per solvere le imposte correnti (le sole che potrebbero entrare in linea di conto), mancherebbe pur sempre la garanzia che il debitore la impieghi effettivamente a questo scopo.

La decisione impugnata ha inoltre ritenuto a torto che faccia parte della famiglia del debitore, alle cui spese questi deve sopperire, a’ sensi dell’art. 93 LEF il di lui figlio venticinquenne, studente a Graz. Nelle sue osservazioni al reclamo l’escusso ha dichiarato che suo figlio lavora e guadagna il necessario per vivere. Anche se così non fosse, non si potrebbero considerare come indispensabili a’ sensi dell’art. 93 LEF le spese sostenute dal debitore per far fare studi superiori ad un figlio maggiorenne. .

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è ammesso. La quota pignorabile dello stipendio del debitore nell’esecuzione 78683 dell’Ufficio di Locarno è quindi fissata in 100 fr. al mese.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 93 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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