Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 21 decisioni citanti è stata analizzata.

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48. Sentenza 2 novembre 1945 della II Corte civile nella causa Marconi c. Parrocchia e Comune di Comologno.

Art. 603 CC. La reasponsabilità solidale degli eredi per i debiti della successiíione è prevista soltanto nell’interesse dei creditori estranei all’eredità, per facilitare l’incasso dei loro crediti. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità.

Art. 603 ZGB. Die solidarische Haftung der Erben für die Schulden des . Erblassers, zur Erleichterung der Einforderung, besteht nur Zu ten von Gläubigern, die nicht ihrerseits Erben gind. Unter den Erben gehört die Verteilung der Schulden zur Auseinandersetzung über die Erbschaft.

Art. 603 CC : La responsabilité solidaire des héritiers pour des dettes du défunt n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers étrangers à la succession, en vue de faciliter le recouvrement des créances. Entre héritiers, la liquidation de Ia succession comprend aussi la répartition des dettes.

Ritenuto in faito : 4. — 1 31 maggio 1916, moriva a- Comologno Rosíina Marconi, lasciando quali eredi la figlia Fiorina vedova 220 Erbrecht. N° 48, Gamboni ed i figli Silvio e Gerolamo. L’eredità rimase indivisa e la figlia continuò a vivere nella casa materna.

Il 18 dicembre 1938, decedeva a Ginevra Gerolamo Marconi, lasciando quali eredi la sorella Fiorina ed il fratello Silvio.

Il 9 novembre 1941, moriva Fiorina ved. Gamboni, disponendo per testamento di alcuni legati ed istituendo eredi della sua rimanente sostanza il Comune e la Parrocchia di Comologno.

Silvio Marconi, da una parte, ed il Comune e la Parrocchia di Comologno, dall’altra, avendo deciso di procedere alla divisione dei beni relitti dalla defunta Rosina Marconi, incaricavano dei relativi incombenti il notaio Gianatelli, il quale, in data 28 aprile 1943, allestiva l’inventario della successione.

Sorte contestazioni tra gli interessati, il notaio rimetteva l'inventario al Pretore di Locarno, il quale assegnava a Silvio Marconi il termine per promuovere causa.

E infatti, con petizione 25 maggio 1943, Silvio Marconi chiedeva che nell’inventario della ‘successíone di Rosina Marconi fosse isgcritto, tra l’altro, un credito di fr. 8177 per spese di manutenzione della casa materna sino al 31 maggio 1916, credito a favore dei fratelli Silvio e Gerolamo Marconi.

Sachverhalt

B. — Con sentenza 10 agosto 1944 Il Pretore respingeva questa domanda,

C. — Statuendo in data 25 gennáio 1945, la Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino confermava, su questo punto, il giudizio pretoriale.

D. — Silvio Marconi ha interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo, tra l’altro, l’iscrizione di detto credito.

Consiîiderando in diritto :

1. — Il credito di fr. 8177 dipende da spese concernenti la casa materna, sopportate dall’attore e da suo dizione cantonale, pur ammettendo che queste spese 800 Provate, ha tuttavia dichiarato che il credito è prescritto poichè non era stato fatto valere nei confronti di Rosina Marconi allorchè era in vita, nè nei confronti della successione di lei.

Si deve riconoscere che questo modo di vedere della seconda giurisdizione cantonale è senz’altro fondato per quanto concerne le spese che risalgono a dieci anni prima del 31 maggio 1916, giorno della morte della madre (art. 127 CO). Secondo la distinta in atti, queste spese 80NO state fatte negli anni 1904 e 1905 e ammontano a fr. 255,25.

Resta da indagare come stiano le cose per le spese posteriori al 31 maggio 1906.

L’attore opina che con la devoluzione dell’eredità il debito è stato estinto mediante confusione : egli e suo fratello sono diventati senz’altro, in forza della morte della madre, anche debitori dei loro propri crediti, ossia s0Nn0 diventati creditori e debitori nello stess0 tempo.

Questa tesíi non sì concilia con la domanda d’iscrizione del credito di fr. 8177 nell’inventario della successíione : questa domanda implica il riconoscimento che la devolazione dell'eredità ha lasciato sussistere il credito e non l’ha quindi estinto per confusiíione. o Ma anche prescindendo da questa considerazione, la tesi del ricorrente non può essere accolta. Un’obbligazione si estingue Per confusíone, quando la sostanza del creditore venga ad unirsi alla sostanza del debitore. In concreto questa condizione non è però soddisfatta pel fatto della devoluzione della successione materna : i creditori non erano i soli eredi della madre, poichè con loro ereditò anche la sorella Florina che non era creditrice. La sostanza della de cuius pertoccò a questa comunione ereditaria, non ai creditori del credito contestato e formerà sino alla divisione una sostanza a sò, Una confusíone di- questa s0stähiza con quella dei creditori non poteva aver luogo ; essa divétiterà possibile soltanto con la divisione dell’eredità, nella misura in cui il debito sarà attribuito ai credi- 222 Erbrecht. N° 48.

tori (cfr. la nota 32 del: Commento di ESCHER all'art. 602 CC. e la nota 35 del Commento di TUoR allo stess0 articolo). Sta bene che, in forza della devoluzione dell’eredità, i creditori non s0n0 diventati debitori in comune, ma debitori solidali (art. 603 CC), e OSER /SCHÖNENBERGER, nella nota 5 del loro Commento all’art. 118 CO, osservano che nel caso in cui la qualità di creditore e quella di: debitore solidale vengono a trovarsìi riunite nella stessa persona, l’obbligazione sí estingue per confusione nella misura in cui esiste un diritto di regress0 verso0 questo debitore, ossía, in mancanza di altri elementi, nella misura d’una quota. Ma questa regola non vale se sí tratta di un debitore solidale a’ sensi dell’art. 603 CC. In questo caso la legge prevede la responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione (invece della responsabilità in comune, come dovrebb’essgere logicamente) soltanto nell’interesse dei creditori estranei all’eredità, per facilitare I’incass0 del loro credito. Nei rapporti interni, ossía tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità : soltanto la divisione dell'eredità stabilisce quali síano gli eredi che debbono in definitiva s0pportare i singoli debiti della comunione ereditaria.

Così stando le cose, e siccome i fratelli Silvio e Gerolamo Marconi sono rimasti inattivi nei confronti della successione materna, 11 loro credito, anche in quanto dipende dalle sPese posteriori al 31 maggio 1906, è prescritto. _ Si può chiedersi se non sí giustificherebbe il principio che la prescrizione del credito d’un erede nei confronti dell’eredità è sospesa durante l’indivisione. Ma, prescindendo dal fatto che non esiste un disposto legale in tale Sens0, devesi riconoscere che la ratio della Pprescrizione vale in linea di massima anche nel campo successorio ; anche qui può esistere il pericolo che dopo molto tempo, sgpecialmente in caso di differita divisione, sía fatto valere un credito, di cui non sí possa- più provare l’eventuale estinzione. BResta tuttavia riservata la questione 8e cCircostanze Particolarmente gravi potrebbero giustificare l'eccezione della mala fede (art. 2 CC) nei confronti dell’erede che invochi la prescrizione, 2 —

1 Tribunale federale pronuncia : I] ricorso è respinto.

IV. OBLIGATIONENRECHT mne Y DROIT DES OBLIGATIONS

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 118 e Art. 127 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 2, Art. 602 e Art. 603 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.

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