Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

71 IV 233

54, Sentenza 14 dicembre 1945 della Corte di cassazione penale nella causa Alberti contro Corti.

Portata dell’art. 72 ep. 2 CP.

Il ricorso col quale l’imputato, facendo uso d’un diritto accorda»

togli dalla legge, deferisce all’autorità superiore la sentenza di condanna, dev'essere equiparato ad un interrogatorio ai sensi dell’art. 72 cp. 2 CP e ha quindi forza interruttiva della prescrizione.

T'raqweite des Art. 72 Abs. 2 StGB.

Die Beschwerde, mit welcher der Beschuldigte, von einem gesetzlichen Rechte Gebrauch machend, einen verurteilenden Entscheid an die obere Instanz weiterzieht, ist einer Einvernahmeo im Sinne des Art. 72 Abs. 2 StGB gleichzustellen und unterbricht daher die Verjé&hrung. .

Portée de l’art. 72 al. 2 CP.

Le recours par lequel l’inculpé fait usage de la faculté que lui donne la loi de porter un jugement de condamnation devant la juridietion supérieure doit étre assimilé è un interrogatoire au sens de l'art. 72 al. 2 CP et interrompt par conséquent la preseription.

234 Strafgesetzbuch. N° 54.

Ritenuto in fatto :

Sachverhalt

A. — In data 5 novembre 1944, il guardiacaccia Virginio Alberti denunciava Giacomo Corti per contravvenzione agli art. 42 cp. 2 e 55 della legge federale sulla caccia.

Nelle osservazioni dell’undici novembre 1944 il denunciato contestava la contravvenzione.

Con risoluzione 22 febbraio 1945 il Dipartimento cantonale forestale infliggeva al Corti una multa di 50 fr.

Contro questa risoluzione il Corti interponeva ricorso al Consiglio di Stato in data 15 marzo 1945.

Statuendo il 14 agosto 1945, il Consiglio di Stato confermava la multa.

Il 14 settembre 1945, il Corti insorgeva davanti alla Camera dei ricorsi penali, la quale, con decreto 17 ottobre . 1945, annullava la multa, osservando che dal 22 (recte 11) novembre 1944 non era stato compiuto alcun atto d’istruttoria, cosicchè il termine di sei mesi per definire l’azione penale in corso era già spirato allorchè la causa pendeva davanti al Consiglio di Stato.

B. — Tempestivamente il denunciante ha deferito questo decreto alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, adducendo in sostanza quanto segue : Tanto il ricorso al Consiglio di Stato, quanto il gravame alla Camera dei ricorsi penali sono atti interruttivi della prescrizione a’ sensi dell’art. 72 cifra 2 CP. Se così non fosse, le multe inflitte in materia di contravvenzioni dalle autorità ticinesi sarebbero prescritte, nella maggior parte dei casi, pel semplice fatto che il denunciato ha adito tutte le giurisdizioni cantonali. La Camera dei ricorsi penali ha annullato, per prescrizione dell’azione penale, quasi tutte le multe inflitte da un anno in qua.

Il denunciato ha concluso pel rigetto del ricorso, Considerando in diritto :

L’art. 72 ep. 2 CP enumera esaurientemente gli atti interruttivi della prescrizione : la citazione dell’imputato davanti ad un giudice istruttore o ad un tribunale svizzero, come pure l'interrogatorio dell'imputato nel corso dell’istruzione.

Il legislatore ha limitato a queste due categorie di atti l'efficacia d’interrompere la prescrizione, affinchè l’azione penale non diventasse praticamente imprescrittibile. Di questa ratio si deve quindi tener conto nell’interpretazione del concetto d’interrogatorio a’ sensi dell’art. 72 cp. 2 CP. Non appare contrario a questa reizo che quale interrogatorio dell'imputato s’intenda non soltanto l’interrogatorio in senso stretto, sotto forma di domande e risposte davanti al funzionario inquirente, ma anche l’interrogatorio in senso più lato, ossia anche quello fatto per iscritto su ordine del giudice o in virtù della legge. In tale senso si ‘è già pronunciato il Tribunale federale per quanto concerne la risposta presentata dall’imputato su ordine del giudice (RU 69 IV 156). Lo stesso deve valere per l’esposto che l’imputato rivolge sua sponte al giudice, facendo uso d’un diritto accordatogli dalla legge. Un siffatto esposto è l'allegato col quale l'imputato deferisce alla giurisdizione superiore la sentenza di condanna, ossia il ricorso dell’imputato.. D’altra parte è chiaro che, data ia sua. natura, il ricorso dell’imputato non può essere considerato altrimenti che la sua risposta al ricorso del denunciante : supposto che in concreto l’imputato fosse stato assolto in tutto o in parte e che il denunciante avesse ricorso contro questa decisione, la risposta che l’imputato, su invito del giudice, avrebbe data al ricorso costituirebbe indubbia. mente un «interrogatorio dell'imputato nel corso dell'istruzione » a’ sensi dell’art. 72 cp. 2 CP. Il negare al ricorso dell’imputato l’efficacia interruttiva della preserizione, the possiede la sua risposta al ricorso del denunciante, porterebbe seéd un grave inconveniente : l’interrogatorio dell'imputato sotto forma di ricorso diventerebbe, in quei Cantoni che prevedono più giurisdizioni in materia di contravvenzioni (il Cantone Ticino ne prevede tre), un mezzo sicuro per ottenere la prescrizione dell’azione penale 236 Strafgesetzbuch. N° 54. nel caso in cui le giurisdizioni inferiori hanno pronunciato una sentenza di condanna.

Del resto, un altro motivo induce ad equiparare il ricorso dell’ imputato al suo interrogatorio. Col ricorso egli mira ad ottenere un nuovo giudizio più favorevole ; prolunga l’azione penale, invece di adagiarsi all'esecuzione della sentenza. Sarebbe quindi una contradictio in adjecto l’ammettere che col ricorso l'imputato possa ottenere la prescrizione dell’azione penale.

Ne segue che in concreto il ricorso, che il Corti ha interposto il 15 marzo 1945 al Consiglio di Stato contro la risoluzione dipartimentale, interruppe la prescrizione. Allorchè il Consiglio di Stato giudicò, ossia il 14 agosto 1945, il nuovo termine di prescrizione di sei mesi non era ancora spirato, ma continuò tuttavia a decorrere, poichè il giudizio non era esecutivo, dato il diritto di deferirlo alla Camera dei ricorsi penali. Col ricorso inoltrato il 14 settembre 1945 alla Camera dei ricorsi la prescrizione dell’azione penale venne nuovamente interrotta e, il 17 ottobre 1945, allorchè detta camera si pronunciò, non era ancora acquisita. Ma prima che gli atti giungessero alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale, ossia prima del 5 novembre 1945, si è verificata la prescrizione assoluta di un anno a contare dal giorno del reato, conformemente all’art. 72 cp. 3 combinato con l’art. 109 CP. Così stando le cose, un rinvio degli atti alla Camera dei ricorsi penali sarebbe senza scopo, poichè essa non potrebbe pronunciare un nuovo giudizio di condanna.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto a’ sensi dei considerandi.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 72 e Art. 109 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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