Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

74 I 465

80. Urteil vom 10. Dezember 1948 i. S. Steiner gegen Militärdirektion des Kantons Zürieh.

Milütärpfiichtersatz.

1. Ersatzbeträge, die auf Grund rechtskräftiger Veraniagungen entrichtet worden sind, künnen nur zurückerstattet werden, wenn die Voraussetzungen für eine Revision jener Veranlagungen gegeben sind.

2. Revision einer Veranlagung, wenn aus militäramtlichen Akten, welche die Steuerbehôürde von Amtes wegen hätte beiziehen sollen, hervorgeht, dass nach Art. 2 lit. b MStG keine Ersatzpflicht besteht, Taxe d'exemption du service militaire.

1. Les taxes d’exemption qui ont été perçues sur la base d’une taxation passée en force ne peuvent être remboursées que si les conditions pour une revision de cette taxation sont réunies.

2. Revision d’une taxation dans le cas où les actes du dossier militaire, que l'autorité fiscale aurait dû prendre d'office en considération, établissent que le contribuable devait être exonéré du paiement de la taxe en vertu de l’art. 2 lit. b LTM.

Tassa d'esenzione dal servizio militare.

1. Le tasse d’esenzione che sono state percepite in base ad una tassazione divenuta definitiva possono essere restituite soltanto se ricorrano i presupposti per la revisione della tassazione.

2. Revisione di una tassazione nel caso in cui l’esonero dalla tassa militare a norma dell’art. 2 lett. b LTM risulti dagli atti dell'inserto militare che l’autorità fiscale avrebbe dovuto prendere in considerazione d’ufficio.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale militare, Art. 2 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 gennaio 2007, 1 febbraio 2007, 1 marzo 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2019, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 25 settembre 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 giugno 2026 e 8 giugno 2026.
  • Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia, per idrovia e con impianti a fune, Art. 2 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2013, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 luglio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2026.

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