Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 36 decisioni citanti è stata analizzata.

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3. Sentenza 12 marzo 1951 nella causa Chemetalpharm S. A.

Proseguimento dell’esecuzione.

TI creditore che ha concesso al debitore escusso delle dilazioni pel pagamento rateale del debito può chiedere in caso d’inadempimento che l’esecuzione venga proseguita per una rata dopo l’altra, alla loro rispettiva scadenza.

Fortsetzung der Betreibung.

Hat der Gläubiger dem Schuldner Abschlagszahlungen bewilligt, go steht ihm frei, für eine Rate nach der andern, wenn sie bei Verfall nicht bezahlt worden sind, die Betreibung fortzusetzen.

Continuation de la poursuíîte.

Le créancier qui a consenti à ce que le débiteur s’acquitte de sa dette par acomptes peut, en cas d’inexécution, demander que la poursuite soit continuée pour chaque acompte SUCCESSIVOment, au fur et à mesure de leur échéance.

4A. — Con l’esecuzione n° 7132 la ricorrente procedeva contro la S.A. Garage Varisco a Lugano-Paradiso per la riscossione di un credito di 6199 fr. 35 oltre accessori. La debitrice faceva opposizione, ma la ritirava poi in Pretura all’udienza del 5 settembre 1950, impegnandosi di estinguere il debito mediante versamenti mensili di 1000 fr. La mora della debitrice al pagamento della seconda rata induceva la creditrice a chiedere il proseguimento dell’esecuzione per la so0mma di 1000 fr. L'Ufficio di Lugano staccava in data 17 novembre 1950 una comminatoria di fallimento per detto importo. La debitrice non avendo pagato un’altra rata, la creditrice le faceva intimare l’undici gennaio 1951 una seconda comminatoria di fallimento per la somma di 5199 fr. 35.

Nel frattempo il debito era stato ridotto a 4199 fr. 35 in seguito al pagamento di acconti per complessivi 2000 fr.

Sachverhalt

B. — Contro la nuova comminatoria di fallimento la debitrice interponeva reclamo all’Autorità cantonale di vigilanza, adducendo che l’esecuzione avrebbe ‘dovuto essere proseguita per l’intero importo del credito in base ad una sola comminatoria di fallimento, atteso che o le dilazioni di pagamento convenute all’udienza del 5 set-

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