Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 63 decisioni citanti è stata analizzata.

99 IV 13

99 IV 13

Rubrum

4. Sentenza 11o gennaio 1973 della Corte di cassazione nella causa X. contro Procuratore pubblico sottocenerino.

Regesto

o Art. 312 CP. 1. L'agente di polizia che durante l'interrogatorio del prevenuto lo percuote è punibile a'sensi dell'art. 312 CP, indipendentemente dal fatto che il suo comportamento sia passibile di pene disciplinari (consid. 1 e 2). 2. Concorso ideale fra gli art. 123 e 312 CP (consid. 3).

Fatti

A.

- Dal 10 al 18 novembre 1971, X., agente di pubblica sicurezza, si è occupato dell'inchiesta preliminare aperta nei confronti di tre cittadini italiani. Nel corso degli interrogatori, svolti separatamente, li percosse tutti e tre.

B.

- Sulla base di questi fatti, la Corte delle Assise correzionali di Mendrisio-Nord l'ha riconosciuto colpevole di lesioni semplici nonchè di abuso di autorità, e l'ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 45 giorni di detenzione.

C.

- Il suo ricorso alla Corte cantonale di cassazione e di revisione penale essendo stato respinto, il condannato ha interposto un ricorso per cassazione al Tribunale federale. Egli contesta unicamente l'applicazione dell'art. 312 CP.

Considerandi

Considerando in diritto:

1.

Il ricorrente non contesta di aver agito in qualità di funzionario. Occorre pertanto stabilire se ha abusato dei poteri della sua carica.

Certo è che non ogni funzionario è investito dei poteri indicati all'art. 312 CP, il cui campo di applicazione è stato limitato dalla giurisprudenza (RU 88 IV 70). Questa disposizione concerne soltanto quei poteri, aventi regolarmente carattere coercitivo, di cui dispone il funzionario per l'esercizio delle sue funzioni (HAFTER, Bes. Teil, p. 831). Tali sono evidentemente quelli dell'agente di polizia quando interroga il prevenuto (HAFTER, p. 831; LOGOZ, n. 3 all'art. 312; ZIMMERLIN, Der Missbrauch der Amtsgewalt im schweiz. Strafrecht, p. 24). Invece, e contrariamente a quanto esposto nel ricorso, poco importa che l'agente disponga degli anzidetti poteri per legge o per regolamento oppure per mandato conferitogli da un magistrato (procuratore pubblico o giudice istruttore): ciò non cambia la sua posizione nè il suo ruolo rispetto alla persona interrogata.

Ne consegue che l'agente di polizia il quale, non avendone diritto, percuote il prevenuto interrogato, abusa della sua autorità (LOGOZ, n. 4 all'art. 312).

X., non essendo stato aggredito nè minacciato, ha percosso senza diritto. Poichè non contesta, nè lo può, che sapeva di nuocere così ad altri, gli elementi del reato di cui all'art. 312 CP sono completamente adempiuti.

2.

E'pertanto indifferente che gli atti commessi da X. siano già passibili di pene disciplinari (HAFTER, p. 289; LOGOZ, osservazioni generali sugli articoli 312 a 322; RU 97 I 835/836, 98 IV 89).

3.

Vero è che, nel corso dei lavori preparatori, è stata esposta l'opinione, secondo cui l'art. 312 CP costituirebbe una norma sussidiaria. Ma tale opinione è erronea: in concreto, l'art. 123 CP, che il ricorrente ritiene il solo applicabile, non assorbe completamente gli atti commessi da X. Con il suo agire, questi non ha conseguito solo delle lesioni corporali ma ha inoltre commesso un abuso di potere, che richiama l'applicazione dell'art. 312 CP. Trattasi di un caso di concorso ideale (THORMANN/OVERBECK, n. 10 all'art. 312; LOGOZ, n. 7 all'art. 312; SCHWANDER, N. 778 cifra 4).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 123 e Art. 312 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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