Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 13 decisioni citanti è stata analizzata.

99 IV 145

99 IV 145

Rubrum

29. Estratto della sentenza 18 settembre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa Zocchi contro Sormani

Regeste

Sachbeschädigung; Art. 145 Stgb. Das Anbringen eines Klebezettels auf der Windschutzscheibe eines Automobils, der nur mit Hilfe Dritter entfernt werden kann und der dem Lenker die normale Sicht nimmt, ist Sachbeschädigung im Sinne von Art. 145 StGB.

Sachverhalt

A.

- Il 14 novembre 1972, Zocchi, amministratore del condominio City, a Lugano, costatava che una vettura era posteggiata davanti all'accesso dell'autorimessa sotterranea dello stabile. Prese un cartello autoadesivo (cm 43 x 30) con la scritta "Posteggio vietato" e lo incollò sul parabrezza dell'autovettura.

La detentrice di questa, Luigia Sormani, non riusci a levare il cartello e dovette valersi all'uopo di una carrozzeria.

Su querela dell'anzidetta, il Pretore ritenne Zocchi colpevole di trasgressione dell'art. 145 CP e lo condannò a una multa di fr. 30.-, nonchè al risarcimento del danno di fr. 25.-.

B.

- Il condannato si aggravò alla Corte di cassazione e di revisione penale, che respinse il ricorso con sentenza 21 agosto 1973.

C.

- Zocchi ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della decisione cantonale.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1.

Zocchi non si è limitato a esprimere la sua protesta, incollando il cartello su una parte qualsiasi della carrozzeria, indifferente per la guida. L'autorità cantonale ha accertato che egli lo ha disposto in modo da compromettere la visibilità necessaria per condurre e, quindi, in guisa da impedire l'uso normale del veicolo. È inoltre accertato che Luigia Sormani non è stata personalmente capace di togliere l'impedimento ma ha dovuto far ricorso ad un carrozziere.

Ciò stante, il ricorrente ha impedito che il veicolo fosse utilizzato conformemente alla sua destinazione, vale a dire l'ha reso inservibile nel senso dello art. 145 CP (GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, p. 272; LOGOZ, Commentaire I p. 141; SJZ 1967 p. 245). Il fatto che la querelante sia nondimeno riuscita a condurre la sua macchina ad una carrozzeria - che il ricorrente asserisce distante di km 5 - non annulla l'infrazione, perchè la conducente ha dovuto assumere dei rischi incompatibili con la normale condotta di un veicolo a motore. Le ragioni che l'hanno distolta dal valersi di una più vicina stazione di servizio sono irrilevanti.

È accertato, e peraltro evidente, che Zocchi ha agito con piena coscienza e volontà.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 145 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.

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