Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

1C_352/2011

1C_352/2011

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 18 ottobre 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice unico,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

patrocinate dall'avv. Emanuele Verda,

ricorrenti,

contro

Comune di Agno,

patrocinato dall'avv. Ilario Bernasconi,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,

rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, viale Franscini 17, 6500 Bellinzona.

Oggetto

ritardata giustizia in merito alla pianificazione del comparto riva lago del Comune di Agno,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2011

dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerandi

che con giudizio del 10 giugno 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso per ritardata giustizia in materia pianificatoria sottopostogli da A.________ e da B.________;

che avverso questo giudizio A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale;

che con decreto presidenziale del 26 agosto 2011 le ricorrenti sono state invitate a fornire, entro il 12 settembre successivo, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- (art. 62 cpv. 1 LTF);

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 30 settembre 2011 alle ricorrenti è stato fissato un termine suppletorio, scadente l'11 ottobre 2011, per versare l'anticipo richiesto;

che le ricorrenti hanno versato l'anticipo litigioso soltanto il 12 ottobre successivo e, quindi, tardivamente;

che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF);

che le spese inutili, visto che nel frattempo il Tribunale federale ha proceduto a uno scambio di scritti, sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili ai comuni che agiscono nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 134 II 117);

richiamato l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Non si accordano ripetibili della sede federale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 18 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 62, Art. 66, Art. 68 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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