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1C_710/2020

Tribunale federale

Del 18 gen 2021

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/1c-710-2020/it/1c-710-2020

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Tribunale federale
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Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

1C_710/2020

1C_710/2020

Rubrum

Sentenza del 18 gennaio 2021

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Kneubühler, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

rappresentato dall'avv. Stefania Talarico,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto

revoca della licenza di condurre veicoli a motore; istanza di restituzione del lasso dei termini,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 novembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino

(inc. n. 52.2020.546).

Considerandi

che con decisione del 30 maggio 2016 la Sezione della circolazione ha revocato ad A.________ la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 12 mesi:

che, adito dall'interessato, con decisione del 2 settembre 2020 il Consiglio di Stato ne ha respinto il ricorso;

che con sentenza del 9 novembre 2020 (n. 52.2020.457) il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, rilevato che l'insorgente non aveva versato il richiesto anticipo delle presunte spese processuali poiché aveva omesso di ritirare la raccomandata intimatagli al recapito di Mendrisio indicato dalla sua patrocinatrice di Varese (Italia), ha dichiarato irricevibile il ricorso;

che con giudizio del 26 novembre 2020, il giudice delegato del Tribunale amministrativo ha respinto in quanto ricevibile una domanda di restituzione del lasso dei termini dell'interessato;

che avverso questa decisione A.________, patrocinato dall'avv. Stefania Talarico del foro di Varese (Italia), la quale ha designato quale recapito in Svizzera un indirizzo a Mendrisio (art. 39 cpv. 3 LTF), ha presentato un ricorso al Tribunale federale;

che secondo l'art. 40 cpv. 2 LTF i patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura;

che con scritto del 22 dicembre 2020, il Tribunale federale, accertato che la procura del 23 settembre 2020 prodotta dalla rappresentante del ricorrente si riferiva unicamente alla procedura avviata dinanzi alla Corte cantonale, l'ha invitata a produrre, entro il 13 gennaio 2021, una procura valida per ricorrere dinanzi al Tribunale federale, con l'esplicita avvertenza che in caso d'inosservanza il rimedio non sarebbe stato preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);

che l'invito a produrre la procura non è stato ritirato dalla rappresentante del ricorrente ed è stato rispedito al Tribunale federale;

che pertanto, come preannunciato, il ricorso inoltrato senza valida procura dall'avv. Stefania Talarico a nome di un terzo dev'essere dichiarato inammissibile e le spese poste a carico della rappresentante (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2aed., 2014, n. 13, 14, 18 e 22 ad art. 40);

che il gravame, manifestamente inammissibile per carenza della necessaria procura, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che le spese sono poste a carico della rappresentante non autorizzata (art. 18 cpv. 3 PC [RS 273] in relazione con l'art. 71 LTF; vedi anche l'art. 66 cpv. 3 LTF secondo cui le spese inutili sono pagate da chi le causa; sentenze 1B_176/2013 del 23 luglio 2013 e 6B_226/2012 del 15 maggio 2012 consid. 1.2);

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'avv. Stefania Talarico.

3.

Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e, per conoscenza, ad A.________.

Losanna, 18 gennaio 2021

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Kneubühler

Il Cancelliere: Crameri

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 39, Art. 40, Art. 42, Art. 66, Art. 71 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2021; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge di procedura civile federale, Art. 18 — letto nella versione del 1 maggio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2023 e 1 luglio 2023.

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