Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_1239/2012

2C_1239/2012

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 15 dicembre 2012

II Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Zünd, Presidente,

Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento

1. A.________ e B.________,

2. Fondazione C.________,

tutti patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,

ricorrenti,

contro

Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa,

6500 Bellinzona.

Oggetto

Pretese nei confronti dello Stato,

ricorso contro la risoluzione emanata il 6 novembre 2012 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Fatti

A.

In seguito ad un iter procedurale che non occorre qui rievocare, gli avvocati A.________ e B.________ hanno presentato, il 25 luglio 2012, come privati, come studio legale e notarile, per sé e in rappresentanza della Fondazione C.________ di X.________, una domanda di risarcimento nei confronti dello Stato del Cantone Ticino, motivata con la violazione del segreto fiscale da parte di un agente pubblico.

B.

Con risoluzione del 6 novembre 2012 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di risarcimento osservando che la stessa, in virtù dell'art. 25 cpv. 1 della legge cantonale del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp; RL/TI 2.6.1.1), era perente.

C.

L'8 dicembre 2012 gli avvocati A.________ e B.________ e la Fondazione C.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia civile da trattare, in via subordinata, come ricorso in materia di diritto pubblico rispettivamente, quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Instano affinché sia concesso l'effetto sospensivo al loro gravame e che si proceda ad una conciliazione.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Considerandi

1.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).

2.

2.1

La pretesa di risarcimento dei ricorrenti è fondata sulla responsabilità dello Stato. In tale ambito, per consolidata prassi, è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico - salvo per quanto attiene alla responsabilità dello Stato per attività medica da fare valere mediante ricorso in materia civile (cfr. art. 72 cpv. 2 lett. b LTF; art. 31 cpv. 1 lett. d RTF [RS 173.110.131]; DTF 135 III 329 consid. 1.1; sentenza 4A_580/2008 del 17 marzo 2009 pubblicata in RtiD 2009 II pag. 615 consid. 1.1) - se il valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 85 lett. a LTF), ciò che è il caso in concreto, la pretesa dei ricorrenti essendo perlomeno di fr. 100'000.--. Occorre poi aggiungere che il tipo di procedimento (civile o amministrativo) adottato in sede cantonale e il diritto (privato o pubblico) applicato dall'istanza precedente non sono determinanti (causa 2C_443/2012 del 27 novembre 2012 consid. 1.2 e riferimenti), essendo unicamente di rilievo la natura giuridica dell'oggetto del litigio.

Da quel che precede discende che il ricorso, trattato come ricorso in materia civile, rispettivamente come ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

2.2

Giusta l'art. 86 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza con natura di tribunale superiore. In concreto giusta l'art. 19 LResp. chi pretende il risarcimento del danno o la riparazione morale, prima di promuovere l'azione, deve notificare la propria pretesa, brevemente motivata (cpv. 1), all'ente pubblico il quale deve pronunciarsi entro tre mesi, ritenuto che il silenzio vale quale risposta negativa (cpv. 2). Poi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 22 cpv. 1 LResp, l'azione contro l'ente pubblico dev'essere inoltrata, entro sei mesi dalla riposta dell'autorità competente (art. 25 cpv. 2 LResp), al giudice civile ordinario, il quale applica il Codice di procedura civile. Altrimenti detto, ci si deve rivolgere in prima istanza alla Pretura e poi, se del caso, alla competente Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il presente gravame, esperito contro la decisione su notifica dell'ente pubblico, senza che sia stata presentata l'azione al giudice civile ordinario, non rispetta pertanto il requisito dell'esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali posto dall'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF e sfugge quindi ad un esame di merito.

2.3

Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

3.

3.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

4.

Vista la soccombenza, i ricorrenti sopporteranno con responsabilità solidale le spese giudiziarie (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.

3.

Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti e al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 15 dicembre 2012

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Zünd

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 5, Art. 29, Art. 65, Art. 66, Art. 68, Art. 72, Art. 85, Art. 86 e Art. 108 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Regolamento del Tribunale federale, Art. 31 — letto nella versione del 3 luglio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 17 marzo 2014, 1 febbraio 2018, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 gennaio 2024, 13 febbraio 2024 e 1 febbraio 2026.
  • Legge federale su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, Art. 19, Art. 22 e Art. 25 — letto nella versione del 5 dicembre 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020 e 15 giugno 2025.

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