Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

4A_593/2019

4A_593/2019

Rubrum

Sentenza del 7 gennaio 2020

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Kiss, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________SA,

patrocinata dall'avv. Marco Cereghetti,

opponente.

Oggetto

contratto d'assicurazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2019 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2019.49 (59)).

Considerandi

1.

La B.________SA ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Lugano A.________ per ottenere il pagamento di fr. 17'987.05. Il Pretore ha integralmente accolto la petizione con sentenza 11 gennaio 2019. Ha in particolare considerato data la competenza per territorio della pretura, perché al momento in cui è stata creata la litispendenza con l'inoltro della domanda per il tentativo di conciliazione la convenuta non si era ancora trasferita all'estero, ma era domiciliata a Lugano.

2.

Con sentenza 22 ottobre 2019 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________ e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha pure respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria.

3.

A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 29 novembre 2019 con cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, che " la decisione impugnata è accertata nulla, sub è annullata ".

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

4.1

Nella fattispecie è pacifico che il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. La ricorrente reputa tuttavia tale rimedio di diritto ammissibile, perché la controversia concernerebbe una questione di diritto di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF.

4.2

La nozione di " questione di diritto d'importanza fondamentale " dev'essere interpretata in maniera molto restrittiva (DTF 133 III 493 consid. 1.1). Nella misura in cui si tratta di applicare a un caso concreto i principi sviluppati dalla giurisprudenza non si è in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale. I presupposti dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF sono invece soddisfatti se sussiste un interesse generale e impellente che la massima istanza giudiziaria chiarisca una questione controversa al fine di ottenere un'applicazione e interpretazione uniforme del diritto federale, eliminando così una notevole insicurezza giuridica. Incombe alla parte ricorrente, pena l'inammissibilità del rimedio di diritto, esporre le ragioni per cui le predette condizioni sarebbero realizzate (DTF 140 III 501 consid. 1.3, con rinvii; 134 III 267 consid. 1.2).

La ricorrente ritiene che ci si trovi di fronte all'eccezione prevista dall'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, poiché in concreto, a causa della mancata comparizione personale dell'attrice all'udienza di conciliazione, l'autorizzazione a procedere non sarebbe valida e " si può pure ipotizzare la questione del difetto di giurisdizione della Pretura di Lugano, ovvero del foro del consumatore tutelato da tutte le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera ". La ricorrente non spiega, né è del resto ravvisabile, per quale ragione le predette questioni non potrebbero essere risolte in applicazione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza. A prescindere da quanto precede giova poi osservare che, per quanto attiene all'apparizione del solo patrocinatore dell'attrice all'udienza di conciliazione, l'autorità inferiore - riscontrando un difetto di comparizione, ma ritenendo abusive le lamentele della qui ricorrente - pare non essersi accorta che l'opponente ha la sua sede nel Canton Zurigo e che giusta l'art. 204 cpv. 3 lett. a CPC non è tenuto a presentarsi personalmente all'udienza di conciliazione e può farsi rappresentare chi è domiciliato fuori Cantone. Poiché - a giusta ragione - nemmeno la ricorrente afferma che l'attrice disporrebbe di una succursale in Ticino, non si pone poi del resto nemmeno il quesito di sapere se, come suggerito in dottrina (ALVAREZ/PETER, Berner Kommentar, n. 7 ad art. 204 CPC), l'esistenza di una succursale nel Cantone in cui si svolge il processo non dispenserebbe da una comparsa personale.

5.

Da quanto precede discende che il gravame può unicamente essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel ricorso, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3).

Nella fattispecie il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Innanzi tutto laddove la ricorrente critica a ruota libera la sentenza di primo grado, ella pare non avvedersi che il ricorso può solo essere diretto contro la sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF). Anche quando lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, invocando gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU, la ricorrente omette di mostrare in che modo la Corte di appello, e non il Pretore, avrebbe violato tali norme. Appellandosi poi a un diniego di giustizia materiale e formale, ella pare disconoscere la portata di tali garanzie costituzionali: per prevalersi validamente della prima non è sufficiente semplicemente lagnarsi del mancato accoglimento delle proprie tesi, mentre, per quanto concerne la seconda, ella neppure indica le domande che sarebbero rimaste indecise. Non assurge infine nemmeno a una valida censura d'arbitrio, la semplice lamentela di una - pretesa - violazione di una serie di articoli di legge.

6.

Ne segue che il ricorso si rivela, in ragione della sua motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta caduca. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 gennaio 2020

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 113, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 204 — letto nella versione del 1 gennaio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2020; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 6 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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