Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

4D_76/2023

4D_76/2023

Rubrum

Sentenza del 18 gennaio 2024

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Jametti, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

B.________ SA,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 novembre 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.52).

Considerandi

1.

La B.________ SA ha locato alla A.________ SA uno stabile per uso commerciale con contratto di locazione del 9 ottobre 2020. Al punto 24.3 questo prevede una partecipazione di fr. 2'000.-- più IVA, pagabile annualmente in via anticipata e indicizzabile al minimo dell'1 %, della conduttrice al budget pubblicitario del centro commerciale in cui è situato il negozio locato. Dopo aver emesso il 10 gennaio 2022 una fattura di fr. 2'175.55 per "contributo pubblicità anno 2022", la locatrice ha escusso la conduttrice con precetto esecutivo del 13 dicembre 2022 per l'incasso di tale importo, oltre interessi.

Il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha respinto, con decisione 9 maggio 2023, l'istanza di rigetto dell'opposizione interposta dalla debitrice al precetto esecutivo.

2.

Con sentenza 6 novembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone ha invece, in parziale accoglimento di un reclamo presentato dalla creditrice, rigettato l'opposizione della A.________ SA. La Corte cantonale ha ritenuto che il punto 24.3 del contratto di locazione firmato dalle parti costituiva un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 LEF e che le obbiezioni della debitrice erano infondate.

3.

La A.________ SAè insorta al Tribunale federale con ricorso datato 23 dicembre 2023 contro la predetta sentenza.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4.

Poiché nella fattispecie il valore di lite non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è solo suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con tale rimedio di diritto può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il ricorrente deve pertanto indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1).

In concreto la ricorrente ignora la menzionata limitazione dei motivi di impugnazione, quando nel suo gravame lamenta la violazione di una serie di norme di legge. Anche laddove invoca la violazione di un diritto costituzionale (art. 29 Cost.), la ricorrente non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Da un lato, essa omette di spiegare in che occasione durante la procedura di seconda istanza - in cui ha peraltro presentato le proprie osservazioni al reclamo - non avrebbe "avuto alcun modo di esprimersi liberamente" e, dall'altro, si limita in sostanza a riproporre le argomentazioni già respinte dalla Corte cantonale.

5.

Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 gennaio 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jametti

Il Cancelliere: Piatti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 74, Art. 106, Art. 108, Art. 116 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2024; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2024; l’atto è stato nuovamente consolidato il 3 marzo 2024.

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