Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_785/2008

5A_785/2008

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 25 maggio 2009

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

ricusazione,

ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.

Considerandi

che A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 10 settembre 2008 con cui la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto una domanda di ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

che con decreto presidenziale del 19 novembre 2008 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- e di designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso di inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale;

che con decreto pubblicato nel Foglio federale del 7 aprile 2009 (art. 39 cpv. 3 LTF) al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo;

che il 20 maggio 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese di giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.

Losanna, 25 maggio 2009

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Hohl Piatti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 39, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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