Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

6B_59/2012

6B_59/2012

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 29 marzo 2012

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Schneider, Giudice unico,

Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola e

dall'avv. Valentina Vigezzi Colombo,

ricorrente,

contro

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,

opponente.

Oggetto

Multa (infrazione alle norme della circolazione stradale); arbitrio, diritto di essere sentito, ecc.,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Considerandi

che il 25 gennaio 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza emanata il 5 dicembre 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, con cui è stato respinto il suo appello contro la decisione della Pretura penale che lo ha riconosciuto autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e condannato alla multa di fr. 300.--;

che con decreto del 26 gennaio 2012 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- entro il 16 febbraio 2012;

che, scaduto infruttuoso il termine assegnato, con ulteriore decreto del 22 febbraio 2012 al ricorrente ne è stato fissato uno suppletorio, scadente il 14 marzo 2012, con l'avvertenza che in caso di mancato tempestivo pagamento il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che il 23 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato né pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il gravame, siccome manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 29 marzo 2012

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Schneider

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 48, Art. 62, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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