Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 21 decisioni citanti è stata analizzata.

8C_126/2019

8C_126/2019

8C_126/2019

Sentenza del 5 marzo 2019

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa disoccupazione Cristiano Sociale OCST, Via Serafino Balestra 19, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 gennaio 2019 (38.2018.78).

Visto:

il giudizio del 3 dicembre 2015 (38.2015.10) emesso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che ha confermato le modalità di calcolo del guadagno assicurato operate dalla Cassa di disoccupazione OCST,

il giudizio emesso il 23 gennaio 2019 con cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto la domanda di revisione contro la precedente pronuncia cantonale,

il ricorso del 12 febbraio 2019 (timbro postale) presentato contro il giudizio ticinese,

Considerandi

che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 LTF),

che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati,

che il Tribunale delle assicurazioni ha spiegato lungamente come nella procedura precedente, per il tramite dei propri patrocinatori, avesse sostenuto un'altra tesi per il calcolo degli stipendi (giudizio cantonale, consid. 2.3 pag. 7-9, in modo particolare 9 in basso),

che il ricorrente si limita a evocare il carattere nuovo dei documenti, i quali attesterebbero un impiego presso B.________ Sagl, senza confrontarsi in alcun modo con i considerandi del giudizio cantonale,

che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda da ultimo DTF 143 I 284 e rinvii),

che a titolo abbondanziale si può rilevare come i documenti allora in sequestro penale non possono dirsi nuovi, potendo allora l'assicurato (per lo meno tentare di) chiedere l'accesso agli atti della procedura penale direttamente o per il tramite del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. art. 101 cpv. 2 e 3 CPP),

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che le spese giudiziarie, commisurate all'onere ridotto del caso, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; cfr. sentenza 8C_22/2018 del 27 marzo 2018 consid. 3),

Dispositivo

per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 5 marzo 2019

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Giudice unica: Il Cancelliere:

Viscione Bernasconi

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 101 — letto nella versione del 1 marzo 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 97 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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