Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 9 decisioni citanti è stata analizzata.

8C_543/2016

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8C_543/2016 {T 0/2}

Sentenza del 20 settembre 2016

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Maillard, Presidente,

Cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assistenza sociale (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 agosto 2016.

Visto:

il ricorso del 30 agosto 2016 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 3 agosto 2016,

la comunicazione del 31 agosto 2016 con la quale la ricorrente è stata informata che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio,

l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato,

l'atto complementare del 5 settembre 2016 (timbro postale),

Considerandi

che secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto,

che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,

che, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), la violazione del diritto cantonale, segnatamente della legge ticinese sull'assistenza sociale, non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),

che per motivare l'arbitrio, il quale non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239), il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura questo diritto fondamentale sarebbe stato leso (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),

che la ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e le risultanze dell'udienza, ha spiegato le ragioni per cui la sanzione (decurtazione delle prestazioni assistenziali) era giustificata dal fatto di non essersi rivolta prima ai responsabili dei servizi dell'assistenza, invece di abbandonare improvvisamente la sua occupazione di sua spontanea iniziativa,

che la ricorrente nemmeno spende una parola sulla conclusione dei giudici ticinesi, secondo cui un cittadino in assistenza, analogamente e ancor di più di una persona disoccupata (cfr. art. 16 cpv. 1 LADI), dovrebbe impegnarsi a ridurre il proprio danno, accettando un'attività lavorativa non necessariamente identica al curricolo di studi seguito, se del caso anche al di fuori dalla professione appresa, invece di insistere nelle proprie convinzioni e provocare costi ancora maggiori alla collettività,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 20 settembre 2016

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Maillard

Il Cancelliere: Bernasconi

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 16 — letto nella versione del 1 gennaio 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 96 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 9 — letto nella versione del 1 gennaio 2016; l’atto è stato nuovamente consolidato il 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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