Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 6 decisioni citanti è stata analizzata.

8C_64/2023

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Sentenza del 22 febbraio 2023

IV Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Wirthlin, Presidente,

Cancelliere Colombi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, piazza Giuseppe Buffi 4, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione

(presupposto processuale),

ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 dicembre 2022 (38.2022.67).

Fatti

A. Con decisione del 31 marzo 2022, confermata su opposizione il 27 giugno 2022, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino ha negato le indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2022 ad A.________, non avendo egli comprovato un periodo di contribuzione minimo di 12 mesi, né un motivo di esonero.

B. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con sentenza del 14 dicembre 2022 il ricorso contro la decisione su opposizione.

C. A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza.

Considerandi

1.

1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 con riferimenti).

1.2 L'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF stabilisce che il ricorso al Tribunale federale, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.

2.

2.1 Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha constatato che nell'ultimo termine quadro per il periodo di contribuzione, a decorrere dal 1° luglio 2019 fino al 31 marzo 2022 (termine prolungato conformemente all'art. 8a dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione [RS 837.033]), il ricorrente aveva lavorato in qualità di dipendente per soltanto 11 mesi, ovvero da luglio 2019 fino a maggio 2020. Non essendo stato raggiunto il periodo minimo di contribuzione di 12 mesi ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI, e in assenza di motivi di esonero secondo l'art. 14 LADI, la Corte cantonale ha confermato la decisione su opposizione dell'opponente. Essa ha inoltre rilevato che le condizioni dell'art. 9a LADI non fossero adempiute, poiché da un lato il ricorrente esercitava l'attività da indipendente già da un trentennio, e dall'altro non l'aveva definitivamente interrotta durante il termine quadro.

2.2 Il ricorrente postula la concessione di un nuovo termine quadro affinché possa "ben strutturare la nuova attività indipendente a titolo principale", oltre che il conferimento di indennità per perdita di guadagno per coronavirus. Egli omette tuttavia di indicare in che modo il giudizio impugnato sia lesivo del diritto, limitandosi a contrapporre i propri calcoli a quelli dell'istanza inferiore e chiedendone una revisione. Oltre a ciò, il ricorrente solleva pretese relative a prestazioni che neppure sono state oggetto della sentenza cantonale.

2.3 Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 22 febbraio 2023

In nome della IV Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Wirthlin

Il Cancelliere: Colombi

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 29, Art. 42 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2022; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 9a, Art. 13 e Art. 14 — letto nella versione del 1 gennaio 2023; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.

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