Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 9 decisioni citanti è stata analizzata.

8C_773/2014

8C_773/2014

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 5 novembre 2014

I Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali Leuzinger, Presidente,

cancelliere Bernasconi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2014.

Visto:

il ricorso del 21 ottobre 2014 (timbro postale) con la relativa domanda di assistenza giudiziaria contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 10 settembre 2014;

Considerandi

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),

che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),

che la ricorrente in effetti non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato diffusamente le ragioni per cui la ricorrente non potesse essere riconosciuta idonea al collocamento al 100% dal 1° novembre 2012 e non potesse avvalersi di una lesione del dovere di informazione e consulenza sancito all'art. 27 LPGA,

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,

che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),

che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi priva d'oggetto,

Dispositivo

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Lucerna, 5 novembre 2014

In nome della I Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Leuzinger

Il Cancelliere: Bernasconi

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 97 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.

Citato in

Tribunale federale, 8C_773/2014 (2014) | Lexipedia