Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 15 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_54/2007

9C_54/2007

Rubrum

{T 0/2}

Decreto del 4 maggio 2007

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

B.________,ricorrente,

contro

Atupri Cassa Malati, Zieglerstrasse 29, 3000 Berna 65,

opponente.

Oggetto

Assicurazione contro le malattie,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° febbraio 2007.

Visto

che per atto del 7 marzo 2007 B.________ ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico avverso il giudizio pronunciato il 1° febbraio 2007 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nella causa che la oppone alla Atupri Cassa malati,

che per ordinanza dell'8 marzo 2007 il Presidente della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato la ricorrente a versare un anticipo spese di fr. 500.-,

che mediante scritto del 4 aprile 2007 B.________ ha ritirato il proprio ricorso,

che di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli, senza spese (art. 66 cpv. 1, seconda frase in fine, e cpv. 2 LTF),

Dispositivo

per questi motivi, giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF, il Giudice delegato decide:

1.

La causa è stralciata in seguito al ritiro del ricorso.

2.

Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.

Il presente decreto sarà intimato alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 4 maggio 2007

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 32 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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