Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_576/2007

9C_576/2007

Rubrum

Sentenza dell'8 settembre 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali U. Meyer, Presidente,

Borella, Kernen,

cancelliere Grisanti.

Parti

T.________, Italia,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Lisi, Via Stampacchia 21, 73100 Lecce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 29 agosto 2007.

Considerandi

che non avendo l'interessata, entro il termine impartito, versato l'anticipo delle spese processuali richiesto, per pronuncia del 29 agosto 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da T.________, cittadina italiana residente in Italia, contro la decisione 25 ottobre 2006 con la quale l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero le aveva denegato il diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,

che l'interessata ha pagato l'anticipo spese successivamente alla resa del giudizio del TAF,

che essa ha quindi interposto ricorso al Tribunale federale contro la pronuncia del 29 agosto 2007, facendo valere di avere mal interpretato il senso della richiesta di anticipo spese formulata dal TAF e di averla intesa nel senso che l'importo andava pagato solo "dopo la decisione della causa qualora l'esito si fosse per lei rivelato negativo",

che in tali condizioni chiede di considerare scusabile l'errore in cui è incorsa e di revocare la decisione di inammissibilità del TAF,

che anche potendo ammettere la competenza di questa Corte a statuire in concreto sulla domanda di restituzione del termine omesso (cfr. per analogia le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 477/00 del 4 febbraio 2002 e C 366/00 del 28 agosto 2001), la richiesta si rivela comunque manifestamente infondata,

che infatti per l'art. 24 PA (applicabile in concreto in virtù del rinvio disposto dall'art. 37 LTAF), come peraltro pure per l'art. 50 LTF, di analogo tenore, un termine è restituito unicamente se il richiedente o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito,

che per giurisprudenza la mancata conoscenza (di una parte o del suo patrocinatore) delle regole procedurali non può in alcun modo valere quale impedimento non colposo (v. ad esempio la sentenza 2C_429/2007 del 4 ottobre 2007, consid. 2.2.2),

che oltretutto spettava al patrocinatore della ricorrente, cui era stato notificato il decreto per il pagamento dell'anticipo, istruire correttamente la propria cliente,

che in tali condizioni il ricorso, al limite della temerarietà, si avvera manifestamente infondato e dev'essere respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF),

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),

Dispositivo

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 settembre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 50, Art. 66 e Art. 109 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge sul Tribunale amministrativo federale, Art. 37 — letto nella versione del 1 febbraio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 16 luglio 2012, 1 dicembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2015, 1 novembre 2015, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 marzo 2021, 1 settembre 2023, 15 maggio 2025, 15 giugno 2025 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 24 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

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