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9C_587/2015

Tribunale federale

Del 15 set 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bger-tf-tf/9c-587-2015/it/9c-587-2015

Consultato il 30 ago 2026

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  3. Tribunale federale
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9C_587/2015

9C_587/2015

Rubrum

Sentenza del 15 settembre 2015

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico,

Cancelliera Cometta Rizzi.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione,

Ufficio delle prestazioni,

via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 giugno 2015.

Visto:

il giudizio del 9 giugno 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il gravame presentato da A.________ in materia di rendita AVS, segnatamente per la mancata trasmissione della decisione impugnata, l'assenza di firma sul gravame e l'omessa motivazione adeguata,

il ricorso del 26 agosto 2015 (timbro postale) di A.________ al Tribunale federale contro il giudizio cantonale di irricevibilità,

Considerandi

che, conformemente all'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione,

che il termine è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF),

che il giudizio cantonale, stando all'attestazione postale, è stato consegnato al ricorrente il 15 giugno 2015,

che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere il 16 giugno 2015ed è scaduto il 17 agosto 2015, considerata la sospensione dei termini nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e il riporto al primo giorno feriale previsto all'art. 45 cpv. 1 LTF,

che il gravame, consegnato alla Posta svizzera il 26 agosto 2015, è di conseguenza tardivo e sfugge a ogni altro esame,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso tardivo deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile,

che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 settembre 2015

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Parrino

La Cancelliera: Cometta Rizzi

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 45, Art. 46, Art. 48, Art. 66, Art. 100 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2014; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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