Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_681/2008

9C_681/2008

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 10 ottobre 2008

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale U. Meyer, Presidente,

cancelliere Grisanti.

Parti

K.________,

ricorrente,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 agosto 2008.

Visto:

il ricorso 26 agosto 2008 (timbro postale) contro il giudizio del 21 agosto 2008 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per una serie di vizi formali (assenza di conclusioni, carente motivazione, trasmissione dell'atto, in lingua tedesca, per mezzo di un telescritto mancante, nonostante l'invito della Corte cantonale a porvi rimedio, della necessaria firma), il gravame presentato da K.________ contro l'operato degli organi dell'AVS e del Cantone Ticino,

Considerandi

che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana,

che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente risiede da anni in Ticino - di redigere questo giudizio in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,

che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,

che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),

che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),

che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno nell'atto completivo, reso il 5 settembre 2008 (timbro postale) - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame,

che in mancanza di chiare conclusioni come pure di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di K.________ non può essere ritenuto ricevibile,

che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili (lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),

che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 10 ottobre 2008

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

p. il Presidente: Il Cancelliere:

Borella Grisanti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 54, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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