Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_801/2013

9C_801/2013

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 14 novembre 2013

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Partecipanti al procedimento

M.________, Spagna,

ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 29 agosto 2013.

Visto:

il ricorso del 9 ottobre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 29 agosto 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,

Considerandi

che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,

che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),

che l'accertamento - qui controverso - del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale, come pure di un loro eventuale peggioramento nell'ambito di una procedura di revisione (cfr. fra le tante sentenza 9C_464/2011 del 18 maggio 2012 consid. 4.2), costituisce una questione di fatto che può dunque essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),

che nel caso di specie il ricorso - lecitamente redatto in spagnolo benché ciò non comporti per la Corte giudicante l'obbligo di emanare la sentenza in una lingua diversa da quella della decisione impugnata (art. 54 LTF; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 260/03 del 24 dicembre 2003) - non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),

che in effetti il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione, senza confrontarsi con le ragioni che hanno indotto i giudici di prime cure a negare - sulla base delle conclusioni peritali del Centro X.________ e del servizio medico dell'AI - una modifica sostanziale nella capacità lavorativa dalla data di assegnazione di un quarto di rendita, e dunque senza spiegare perché tale accertamento sarebbe insostenibile,

che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,

che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),

che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 14 novembre 2013

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 54, Art. 95, Art. 97 e Art. 108 — letto nella versione del 1 luglio 2013; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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