Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_837/2007

9C_837/2007

Rubrum

Sentenza del 20 dicembre 2007

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,

cancelliere Grisanti.

Parti

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,

ricorrente,

contro

D.________,

opponente, patrocinato dall'avv. Carlo Borradori, via Ciseri 6, 6601 Locarno.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 ottobre 2007.

Considerandi

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251),

che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),

che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),

che l'amministrazione ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,

che in tali condizioni l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),

che ad ogni modo le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte,

che in particolare una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuova decisione, non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2; cfr. pure sentenza 9C_218/2007 del 19 novembre 2007, consid. 1.4; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 8 all'art. 93),

che neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenza citata 9C_218/2007 con riferimenti e sentenza 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007),

che per questi motivi, in applicazione degli art. 65 e 66 cpv. 1 LTF e statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2 LTF,

Dispositivo

per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 dicembre 2007

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: p. Il Cancelliere:

Borella Grisanti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 29, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 93 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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