Circ. 20.08.10.01 Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile(01.10.2008; stato: 01.01.2011)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
n. 20.08.10.01 del 1° ottobre 2008 (Stato: 1° gennaio 2011)
Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile
Nascita di un figlio di genitori stranieri
n. 20.08.10.01 del 1° ottobre 2008 (Stato: 1° gennaio 2011) Documentazione della nascita di un figlio di genitori stranieri, in assenza di dati disponibili nel registro dello stato civile
1 Osservazioni preliminari
1.1 Principio fondamentale
Ogni nascita deve essere notificata entro tre giorni all’ufficio dello stato civile competente per la documentazione1. Essa viene documentata dall’ufficio dello stato civile del circondario in cui ha avuto luogo2. L’ufficiale dello stato civile deve effettuare la documentazione senza indugio, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori del figlio la cui nascita va documentata3.
Quando i dati dei genitori sono già registrati nel sistema di documentazione4, la condizione per la documentazione immediata della notificazione della nascita del figlio è adempiuta. In caso contrario, occorre rilevare dapprima nel sistema di documentazione i dati dello stato civile dei genitori5.
Questa circolare stabilisce la procedura di registrazione dei genitori stranieri di un figlio come condizione preliminare, necessaria alla documentazione della nascita e al rilascio di un atto di nascita su richiesta.
1.2 Registrazione della madre e del padre nel registro dello stato civile
Se i dati sullo stato civile delle persone interessate non sono disponibili nel sistema di documentazione, l’ufficiale dello stato civile deve registrare6 i dati
della madre e, se ella è coniugata,
di suo marito (in quanto padre giuridico7 del figlio) o
del padre che vuole fare un riconoscimento, quando la madre non è sposata al momento della nascita del figlio.
Art. 35 cpv. 1 OSC. Art. 20 cpv. 1 OSC. Se il figlio è di filiazione ignota, occorre iscriverlo nel registro dello stato civile come trovatello, cfr. art. 15 cpv. 2 OSC. Ad es. perché i genitori si sono sposati in Svizzera o perché la nascita del figlio era già stata documentata in precedenza. Art. 15a cpv. 2 OSC. L’introduzione del registro informatizzato dello stato civile Infostar non ha modificato la prassi (cfr. nota 7) prevista anche dal diritto anteriore, quando il registro dello stato civile (registro delle nascite e registro delle famiglie) era tenuto in forma cartacea. L’art. 7 cpv. 2 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS 0.107) non garantisce soltanto il diritto del fanciullo alla registrazione immediata della sua nascita in un registro, ma anche il diritto a ricevere un nome e una cittadinanza nonché, in particolare, a conoscere i suoi genitori e quindi la sua filiazione. Il diritto a conoscere la propria filiazione non presuppone soltanto la documentazione della nascita del figlio, ma anche l’accertamento dell’identità dei genitori e la successiva registrazione della stessa nel registro dello stato civile (oggi: “Infostar”). In virtù della presunzione legale, il marito della madre è presunto essere il padre del figlio; art. 255 cpv. 1 CC.
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prima di documentare la nascita del figlio nel registro dello stato civile8. Al momento della registrazione dei dati dei genitori nel registro dello stato civile l’ufficiale dello stato civile9 assoggetta questi ultimi a un obbligo di collaborazione10.
Questo obbligo di collaborazione comprende l’acquisizione, l’eventuale traduzione11, la messa a disposizione di tutti i documenti necessari e la relativa presa a carico delle spese12.
1.3 Difficoltà
La registrazione dei genitori causa ad esempio difficoltà quando entrambi, o solo la madre, non producono in tempo utile i documenti che comprovano:
l’identità della madre e, qualora lei dichiari di essere sposata,
l’avvenuto matrimonio, nonché
l’identità del marito e padre giuridico del figlio13.
Problemi insorgono soprattutto quando i genitori del figlio hanno difficoltà a procurarsi i documenti all’estero14 o quando non rispettano a sufficienza l’obbligo di collaborazione15. Nella prassi può quindi accadere che la documentazione delle nascite di figli stranieri subisca ritardi.
Registro elettronico o informatizzato dello stato civile Infostar, art. 39 cpv. 1 CC, in vigore dal primo luglio 2004 (RU 2004, 2911 2913). Gli interessati devono adempiere l’obbligo di collaborazione entro un tempo utile. Di norma la relativa domanda viene trasmessa ai genitori del figlio dall’ufficiale dello stato civile per iscritto e, se necessario, sotto forma di raccomandata. Tale domanda può comminare la pena prevista all’articolo 292 CP («Disobbedienza a decisioni dell’autorità: chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa»), ma la comminatoria deve riferirsi esclusivamente a questa disposizione e citarla alla lettera. Art. 16 cpv. 5 e anche cpv. 2 OSC. I traduttori sono designati dall’ufficio dello stato civile. Ad es. documenti di stato civile o di viaggio. Di regola i genitori devono procurarsi i documenti originali. In presenza di copie di documenti rilasciate da altre autorità (ad es. da quelle preposte alla migrazione), l’ufficiale dello stato civile deve accertarsi che le stesse sono effettivamente in possesso dei documenti originali. Se i genitori provano di non disporre di risorse sufficienti per prendersi a carico le spese di traduzione, possono rivolgersi all’assistenza giudiziaria (art. 29 cpv. 3 Cost., art. 13 cpv. 1 lett. a OESC) richiedendo il condono. In particolare nel caso in cui la legge è applicabile per analogia a quella del CC che definisce il marito della madre padre giuridico del figlio (cfr. nota 6). Secondo l’art. 68 e seg. LDIP sono fatti salvi i disciplinamenti derogativi nel rispetto del diritto applicabile straniero. Cfr. nota 12. Cfr. nota 10.
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1.4 Procedura
Sono previste tre fasi:
la prima fase prevede il rilevamento retroattivo dei genitori nel registro informatizzato dei genitori con i dati sullo stato civile completi (cfr. punto 2);
se questa procedura non è possibile, si passa alla seconda fase che consiste nel rilevamento retroattivo preliminare dei genitori con i loro dati di stato civile incompleti (cfr. punto 3);
se, entro un lasso di tempo ragionevole, fallisce anche la seconda fase, nei casi urgenti non resta che procedere alla terza fase, vale a dire al rilascio, da parte dell’ufficiale dello stato civile, di una conferma ufficiale di notificazione della nascita, limitata nel tempo e vincolata allo scopo (cfr. punto 4).
1.5 Documentazione della nascita
In seguito alla registrazione dei genitori nel registro dello stato civile con i loro dati inerenti lo stato civile completi (fine della prima fase) o, in via eccezionale, con i loro dati dello stato civile incompleti (fine della seconda fase) nulla si oppone alla documentazione immediata della nascita del figlio e al rilascio di un atto di nascita.
2 Registrazione dei genitori con i dati sullo stato civile completi
2.1 Stato civile della madre
I genitori che dichiarano di essere sposati devono esibire la prova della loro unione. Una volta comprovato il loro matrimonio, madre e marito devono venir rilevati nel registro dello stato civile e collegati tra loro prima della documentazione della nascita del figlio. Il marito della madre è presunto essere il padre (cfr. regola sulla presunzione legale16). Se, al momento della nascita del figlio, la madre non è sposata o se i genitori non riescono a comprovare il loro matrimonio, il figlio va documentato come giuridicamente privo di padre. Egli può tuttavia venir riconosciuto dal padre biologico.
La madre deve essere rilevata nel registro dello stato civile sulla base dei documenti di stato civile che è tenuta a produrre. Qualora i dati sul suo stato civile fossero incompleti, occorre procedere secondo il punto 3.
2.2 Registrazione del marito rispettivamente del padre autore del riconoscimento
Se il matrimonio è comprovato, occorre registrare anche il marito nel registro dello stato civile. Tuttavia se la madre al momento della nascita del figlio non è sposata, o se non riesce
Cfr. note 6 e 13.
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a comprovare il suo matrimonio, il padre che vuole effettuare il riconoscimento del figlio viene rilevato nel registro dello stato civile. Questo permetterà di documentare senza indugio sia la nascita sia il riconoscimento del figlio.
Il marito o il padre che vuole riconoscere il figlio verrà rilevato nel registro dello stato civile in base ai certificati che era tenuto a produrre esaurientemente. Qualora i dati del suo stato civile fossero incompleti si dovrà seguire la procedura descritta al punto 3 che segue.
3 Registrazione dei genitori con i dati dello stato civile incompleti
3.1 Principio fondamentale
In assenza di documenti e qualora l’acquisizione di quest’ultimi apparisse impossibile o inesigibile entro un termine ragionevole, è possibile, in via eccezionale, garantirne la registrazione impiegando i dati in base ai quali la donna è nota alle autorità svizzere, in virtù del principio della sicurezza dei dati. Se la donna dichiara di essere sposata, i dati del marito straniero vanno registrati alle stesse condizioni. In linea di principio la celebrazione del matrimonio deve essere comprovata. Se non è possibile documentarla direttamente o indirettamente, il figlio resta legalmente privo di padre. In questo caso è possibile procedere al riconoscimento dopo la nascita o all’accertamento giudiziale della paternità.
3.2 Dati minimi richiesti
I genitori sottoposti all’obbligo di collaborazione che non producono i dati necessari alla registrazione nel registro dello stato civile entro il termine stabilito17, vengono eccezionalmente registrati con i dati inerenti lo stato civile incompleti18.
Tutti i dati documentati sui genitori del figlio devono essere rilevati nel registro dello stato civile. Per la documentazione della nascita di un figlio legalmente privo di padre la madre deve essere registrata almeno in base ai seguenti dati sul suo stato civile:
Cognome: …;
Nome: …;
Sesso: «femminile»;
Luogo di nascita: «non noto»;
Stato civile: «non noto»;
Data di nascita: anno di nascita (se la data di nascita esatta non è comprovata);
Filiazione: da lasciare in bianco;
Cittadinanza: «non accertata».
Cfr. note 9 e 10. Art. 15a cpv. 4 OSC.
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Se il matrimonio della madre è comprovato, anche il marito deve essere rilevato nel registro dello stato civile; in via eccezionale soltanto con i dati sul suo stato civile incompleti. Se solo il suo cognome è noto19, occorre procedere eccezionalmente nel modo seguente:
rilevare la madre nel registro dello stato civile20;
documentare la nascita del figlio;
aggiornare la filiazione paterna nell’operazione «Persona» servendosi della funzione «Nuova registrazione».
4 Conferma di stato civile della notificazione della nascita
4.1 Principio fondamentale
L’ufficiale dello stato civile rilascia, su richiesta degli interessati, la conferma dell’avvenuta notificazione della nascita, vincolata allo scopo precipuo21.
Egli deve tenere in considerazione i seguenti principi fondamentali:
la conferma della notificazione della nascita può venir redatta solo se la procedura di registrazione della nascita di cui ai punti 2 o 3 non permette ancora la documentazione della nascita stessa22;
la conferma può venir rilasciata solo se il figlio, o i rispettivi genitori possono rendere verosimile un interesse degno di protezione23;
la conferma deve essere redatta solo se il ritardo nella documentazione della nascita secondo le procedure di cui ai punti 2 o 3 supera un certo lasso di tempo24 e se è giustificabile25;
la conferma si riferisce unicamente alla notificazione della nascita ricevuta dall’ufficiale dello stato civile e lascia pertanto inevasi tutti i quesiti inerenti, in special modo quelli
Anche se la prova del matrimonio è stata presentata, i dati comprovati riguardanti il marito non bastano alla sua registrazione nel registro dello stato civile. Secondo l’art. 15° cpv. 3 OSC lo stato civile e la data del matrimonio della madre possono emergere da una dichiarazione secondo l’art. 41 CC («sposata da:...»). Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC. Nonostante sia rilasciata al di fuori del registro dello stato civile conformemente all’art. 39 cpv. 1 CC, si tratta di un pubblico documento ai sensi dell’art. 9 CC. Una copia di questo atto fa parte dei documenti giustificativi da custodire. Carattere sussidiario della conferma di stato civile per la documentazione vera e propria della nascita nel registro dello stato civile. Ad es. la prova della nascita del figlio per le assicurazioni sociali, le autorità o i datori di lavoro. I ritardi brevi non giustificano la conferma dello stato civile come eccezione alla regola della documentazione della nascita. I genitori devono rispettare l’obbligo di collaborazione; cfr. note 9 e 10. Altrimenti la conferma di stato civile non è l’eccezione, ma la regola è la registrazione della madre (e del padre) e la documentazione successiva della nascita in conformità alle procedure di cui al punto 2 o 3.
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della documentazione dei genitori nel registro dello stato civile e la registrazione effettiva della nascita del figlio secondo le procedure di cui al punto 2 o 326; • la stesura della conferma non dispensa l’ufficiale dello stato civile dal portare avanti senza indugio la procedura di documentazione della nascita secondo il punto 2 o 327.
4.2 Procedura
L’ufficiale dello stato civile redige la conferma dello stato civile previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza28; non è opportuno mettere in circolazione, senza necessità urgenti, più documenti identici o dal contenuto analogo29.
4.3 Contenuto
La conferma di stato civile contiene almeno30 le seguenti indicazioni:
il titolo «Conferma di stato civile sulla notificazione della nascita»;
la costatazione e la data della notificazione della nascita all’ufficio dello stato civile nonché l’autorità o la persona che ha effettuato l’annuncio e la sua funzione31;
il luogo e la data della notificazione della nascita;
i nomi propri e il nome di famiglia notificati e così pure il sesso del nascituro;
i dati sui nomi propri, i nomi di famiglia, e sul domicilio della madre e del marito o dell’autore del riconoscimento del figlio;
la menzione della mancata documentazione della nascita nel registro dello stato civile da parte dell’ufficio preposto e la motivazione giustificativa;
l’esposizione della finalità concreta dell’utilizzazione32;
il luogo e la data della stesura del documento, nonché il nome e la funzione del pubblico ufficiale compreso il bollo dell’ufficio.
La stesura della conferma dello stato civile non pregiudica la registrazione (contenuto e portata) dei dati dei genitori e del figlio che vanno documentati in un secondo tempo nel registro dello stato civile. Alla condizione che i genitori adempiano al loro obbligo di collaborazione; cfr. note 9 e 10. Art. 45 OSC Se ciò dovesse rivelarsi necessario, ad esempio in seguito a smarrimento, il fatto dell’ulteriore rilascio e il suo motivo vanno annotati sugli ulteriori esemplari delle conferme dello stato civile, cfr. nota 30. Sono ipotizzabili altre indicazioni quali ad es. la menzione del fatto e il motivo alla base del rilascio di un’ulteriore conferma; cfr. nota 29. Amministrazione dell’ospedale, medico, allevatrice, parenti e altri. Ad es.: «Per presentarla alla cassa di compensazione AVS». Il rilascio della conferma di stato civile non sostituisce la documentazione vera e propria della nascita nel registro dello stato civile (previa registrazione della madre ed eventualmente del padre giuridico). Per evitare che nelle relazioni giuridiche alla conferma dello stato civile non venga riconosciuta la qualità di documento puramente ausiliare e che tale conferma venga eventualmente impiegata a tempo indeterminato e praticamente come sostituto di un documento di nascita vero e proprio, occorre munirla di una data di scadenza adeguata.
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4.4 Modello di documento
La conferma di stato civile va redatta in base al modello illustrato in allegato. È opportuno assicurasi che il suo utilizzo escluda ogni possibile confusione con l’atto di nascita ufficiale, anche in presenza di un esame frettoloso33.
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE
Mario Massa
Allegato Modello di conferma di stato civile sulla notificazione della nascita
R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\20 Kreisschreiben\20.08.10.01 Geburt eines Kindes ausländischer Eltern\
La conferma di stato civile va stampata sulla carta di sicurezza.
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Allegato
Conferma dello stato civile della notifica di una nascita
L'ufficio dello stato civile del circondario di conferma che la nascita di un infante i cui dati sono riportati qui di seguito è stata annunciata:
Cognome: Nome: Sesso: M
Data di nascita: Ora della nascita: Luogo di nascita:
Cognome e nomi della madre: Cognome e nomi del padre: Domicilio della madre:
Domicilio del padre:
Ufficio o persona che annuncia la nascita:
Data dell’annuncio della nascita:
La nascita non ha potuto essere documentata finora nel sistema informatizzato perchè l’identità dei genitori non è ancora stata provata. Attualmente quindi il certificato di nascita non può venir emesso.
Questa conferma serve come presentazione a ed è valida fino al .
Luogo e data: Ufficio dello stato civile Distretto
Nome e cognome Ufficiale dello stato civile