34.4 Dichiarazione concernente il cognome(01.01.2013)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
n. 34.4 del 1° gennaio 2013
Dichiarazione concernente il cognome con effetto sul cognome del figlio
Operazione Dichiarazione concernente il cognome
Dichiarazione concernente il cognome
n. 34.4 del 1° gennaio 2013
0 Visione sistematica
1 Esame preliminare
1.1 Competenza
1.1.1 Competenza per territorio
1.1.2 Ricusazione
2 Esame
2.1 Identità
2.2 Documenti
2.3 Requisiti legali
2.3.1 Cognome del figlio di genitori uniti
in matrimonio
2.3.2 Cognome del figlio di genitori non
uniti in matrimonio
2.3.3 Dichiarazione concernente il
cognome secondo l’art. 13d titolo finale CC
2.3.4 Consenso del figlio
2.4 Uso del cognome
2.5 Cittadinanza
3 Preparazione della documentazione
3.1 Dati non disponibili
3.2 Dati disponibili
4 Dichiarazione concernente
il cognome
4.1 Stesura dell’atto
4.2 Rilascio della dichiarazione
4.3 Consenso del figlio di età
superiore a 12 anni
4.4 Rilascio della dichiarazione e del
consenso del figlio di età superiore a 12 anni per il tramite di una rappresentanza svizzera all’estero
5 Documentazione
6 Comunicazioni ufficiali
7 Rilascio di estratti del registro
7.1 Conferma di una dichiarazione
concernente il cognome
7.2 Certificato del cognome
7.3 Conferma di documentazione
7.4 Libretto di famiglia
8 Archiviazione dei documenti
giustificativi
8.1 Documento originale della dichiarazione concernente il cognome
8.2 Corrispondenza
n. 34.4 del 1° gennaio 2013
1 Esame preliminare
1.1 Competenza
1.1.1 Competenza per territorio
Ogni ufficio dello stato civile in Svizzera è competente per documentare la dichiarazione concernente il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio (art. 270a cpv. 2 CC), non uniti in matrimonio (art. 270 cpv. 2 e 3 CC) o secondo l’articolo 13d titolo finale CC (art. 37
La dichiarazione concernente il cognome all’estero può essere rilasciata presso la rappresentanza svizzera.
Il consenso al cambiamento del cognome del figlio di età superiore a 12 anni può essere dato presso qualsiasi ufficio dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero indipendentemente dal luogo in cui è stata rilasciata la summenzionata dichiarazione concernente il cognome (art. 37b cpv. 2 OSC).
1.1.2 Ricusazione
I collaboratori dell’ufficio dello stato civile e della rappresentanza svizzera all’estero sono tenuti a rispettare l’obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC) per la documentazione della dichiarazione concernente il cognome.
2 Esame
2.1 Identità
La persona interessata deve legittimare la sua identità mediante un documento ufficiale (passaporto, carta d’identità) quando si presenta all’ufficio dello stato civile o alla rappresentanza svizzera (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC). Lo stesso vale per quanto concerne il consenso del figlio di età superiore a 12 anni. Va accertato in maniera adeguata che una persona non usi abusivamente i dati (registrati) o i documenti di un'altra persona per occultare o tacere illecitamente la propria identità (domande di controllo, nessuna domanda suggestiva).
2.2 Documenti
Se i dati attuali delle persone interessate sono disponibili nel sistema, non sono necessari altri documenti oltre al certificato di domicilio del figlio (art. 16 cpv. 4 OSC).
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2.3 Requisiti legali
2.3.1 Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio
Se in occasione del matrimonio hanno deciso quale dei loro cognomi da nubile/celibe porterà il figlio, i genitori hanno la possibilità di dichiarare per scritto, entro un anno dalla nascita, che il figlio porterà il cognome da nubile/celibe dell’altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC). Tale dichiarazione può essere effettuata soltanto dai genitori che hanno scelto il cognome dei figli in occasione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 CC). Vale per tutti gli altri figli comuni, se è applicabile il diritto svizzero.
Le firme dei genitori vanno autenticate (art. 37 cpv. 5 OSC).
2.3.2 Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio
Se l’autorità di protezione dei minori ha attribuito l’autorità parentale a entrambi i genitori, questi ultimi possono, entro un anno, dichiarare congiuntamente per scritto che il figlio porterà il cognome da celibe del padre (art. 270a cpv. 2 CC).
Per ogni altro figlio occorre rilasciare una nuova dichiarazione.
Se è il solo detentore dell’autorità parentale, il padre può effettuare la stessa dichiarazione (art. 270a cpv. 3 CC). In questo caso, la madre va informata, per quanto possibile (indirizzo noto), in merito al cambiamento di cognome del figlio mediante una conferma relativa alla dichiarazione concernente il cognome (art. 37a cpv. 3 OSC). Si tratta di un mero obbligo di informazione senza possibilità di impugnazione. In caso di domande, la madre va invitata a rivolgersi all’autorità di protezione dei minori che ha attribuito l’autorità parentale.
L’attribuzione dell’autorità parentale a entrambi i genitori o unicamente al padre va documentata con la decisione aggiornata dell’autorità di protezione dei minori e l’attestazione datata della forza di cosa giudicata (calcolo del termine di un anno).
Le firme dei genitori e, all’occorrenza, del figlio vanno autenticate (art. 37a cpv. 5 e art. 18 cpv. 1 lett. k OSC).
2.3.3 Dichiarazione concernente il cognome secondo l’art. 13d titolo finale CC
Se dopo il 1° gennaio 2013 non portano più un cognome coniugale in virtù di una dichiarazione secondo l’articolo 8a titolo finale CC (se è ancora sposato, il coniuge che in occasione del matrimonio ha cambiato il proprio cognome prima dell’01.01.2013 può riacquistare in qualsiasi momento, mediante dichiarazione, il cognome da nubile/celibe), i genitori possono dichiarare congiuntamente entro il 31 dicembre 2013 che il figlio minorenne assume il cognome da nubile/celibe del genitore che ha effettuato tale dichiarazione (art. 13d cpv. 1 tit. fin. CC).
n. 34.4 del 1° gennaio 2013
Se l’autorità parentale sul figlio di genitori non uniti in matrimonio è stata attribuita a entrambi i genitori o soltanto al padre prima del 1° gennaio 2013, la dichiarazione di cui all’articolo 270a capoversi 2 e 3 CC può essere effettuata fino al 31 dicembre 2013 (art. 13d cpv. 2 tit. fin. CC). L’attribuzione dell’autorità parentale a entrambi i genitori o unicamente al padre va documentata con una conferma aggiornata dell’autorità di protezione dei minori (la decisione potrebbe risalire ad anni prima ed essere nel frattempo stata abrogata).
Le firme vanno autenticate (art. 14b cpv. 2 OSC).
2.3.4 Consenso del figlio
Il cognome del figlio minorenne che ha compiuto 12 anni può essere modificato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC). In caso di una dichiarazione concernente il cognome relativa al figlio, l’ufficiale dello stato civile deve ottenere il consenso del figlio di età superiore a 12 anni. Il cognome del figlio non può essere modificato in assenza di consenso o se quest’ultimo è esplicitamente negato. L’operazione Dichiarazione concernente il cognome va interrotta.
Il figlio deve dare personalmente il suo consenso. È ragionevole pretendere che il figlio che ha compiuto 12 anni si rechi, da solo o accompagnato dai genitori, presso l’ufficio dello stato civile. Siccome a questa età i figli non vivono più necessariamente con i genitori (p. es. perché seguono una formazione), in Svizzera possono comunicare il proprio consenso a ogni ufficiale dello stato civile, all’estero alla rappresentanza svizzera.
La firma del figlio va autenticata (art. 18 cpv. 1 lett. l OSC).
2.4 Uso del cognome
Non è permesso cambiare la grafia ufficiale del cognome in occasione della dichiarazione.
2.5 Cittadinanza
Il figlio minorenne svizzero che acquisisce il cognome dell’altro genitore riceve la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale di quest’ultimo al posto della cittadinanza e attinenza precedenti, se il genitore in questione è cittadino svizzero (art. 271 cpv. 2 CC). I genitori dichiaranti e il figlio di età superiore a 12 anni interessato vanno informati in merito all’eventuale modifica della cittadinanza prima della consegna della dichiarazione concernente il cognome o del consenso.
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3 Preparazione della documentazione
3.1 Dati non disponibili
Se i dati del dichiarante non sono rilevati nel sistema, occorre procedere al rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).
Se la persona dichiarante è straniera e non è rilevata nel registro delle famiglie, va innanzitutto documentato il suo stato civile (cfr. processo n. 30.3 «Rilevamento di cittadini stranieri», art. 15 cpv. 2 OSC).
3.2 Dati disponibili
Va verificato che i dati a disposizione nel sistema siano corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). La persona interessata confermerà per scritto la correttezza dei dati (modulo 8.1).
Se i dati sullo stato civile disponibili (della persona interessata) non risultano corretti, completi o aggiornati, la procedura deve venire interrotta sino a quando gli eventi non documentati non vengono comprovati e documentati.
4 Dichiarazione concernente il cognome
4.1 Stesura dell’atto
Se i dati aggiornati della persona interessata sono disponibili nel sistema, vanno allestiti gli atti (moduli 4.0.1 ed eventualmente 4.0.1.1) e la dichiarazione concernente il cognome può essere ricevuta.
4.2 Rilascio della dichiarazione
L’atto preparato va firmato contemporaneamente dalla persona dichiarante e dall’ufficiale dello stato civile (art. 18 cpv. 1 OSC). La firma del dichiarante non deve essere ottenuta in altro modo; essa deve venire apposta sull’atto in presenza dell’ufficiale dello stato civile. Se non consegnano la dichiarazione allo stesso ufficio dello stato civile, l’atto va trasmesso a tal fine all’ufficio dello stato civile coinvolto. Quest’ultimo attesta con una firma la firma dei dichiaranti e rispedisce l’atto al competente ufficio dello stato civile, che termina l’operazione (la data determinante della dichiarazione è quella dell’ultima firma). Se i dichiaranti si trovano all’estero, la dichiarazione può essere consegnata alla rappresentanza svizzera (cfr. n. 4.4).
4.3 Consenso del figlio di età superiore a 12 anni
Se la dichiarazione riguarda un figlio minorenne che ha già compiuto 12 anni, l’atto preparato deve essere firmato contemporaneamente dal minorenne in questione e dall’ufficiale dello stato civile (art. 18 cpv. 1 OSC). Se del caso, la firma del figlio va ottenuta coinvolgendo un
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altro ufficio dello stato civile (cfr. n. 2.3.4). L’atto firmato dai dichiaranti e dall’ufficiale dello stato civile va trasmesso a tal fine all’ufficio dello stato civile coinvolto. Quest’ultimo attesta con una firma la firma del figlio che ha dato il consenso e rispedisce l’atto al competente ufficio dello stato civile, che termine l’operazione (la data determinante della dichiarazione è quella dell’ultima firma).
In casi motivati la dichiarazione concernente il cognome e il consenso del figlio possono venire accettati anche al di fuori dei locali dell’ufficio dello stato civile (ospedale, prigione).
4.4 Rilascio della dichiarazione e del consenso del figlio di età superiore a 12 anni per il
tramite di una rappresentanza svizzera all’estero
All’estero la dichiarazione e, all’occorrenza, il consenso del figlio minorenne di età superiore a 12 anni possono essere consegnati alla rappresentanza svizzera, la quale elabora il modulo che viene firmato contemporaneamente dai dichiaranti e, all’occorrenza, dal figlio di età superiore a 12 anni, nonché dal collaboratore della rappresentanza svizzera all’estero. Il documento originale è poi trasmesso per il tramite dell’autorità di vigilanza all’ufficio dello stato civile nel Cantone di origine dell’interessato competente per la documentazione.
Il competente ufficio dello stato civile documenta la dichiarazione nell’operazione Dichiarazione concernente il cognome. La data di autenticazione delle firme presso la rappresentanza svizzera e la sede dell’ufficio dello stato civile che procede alla documentazione nel registro dello stato civile vanno indicate rispettivamente come data della dichiarazione o del consenso del figlio di età superiore a 12 anni e luogo della dichiarazione concernente il cognome (annotazione sulla maschera dati supplementari «è stata consegnata presso la rappresentanza svizzera a …»). Non è necessaria una decisione di iscrizione dell’autorità cantonale di vigilanza poiché non si tratta di un documento estero.
5 Documentazione
La dichiarazione concernente il cognome è giuridicamente valida non appena le firme dei dichiaranti e, all’occorrenza, del figlio di età superiore a 12 anni che ha dato il suo consenso sono autenticate dall’ufficiale dello stato civile o dal collaboratore della rappresentanza svizzera all’estero. La documentazione della dichiarazione concernente il cognome e un’eventuale modifica della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale vanno effettuate senza indugio o al più tardi il giorno lavorativo seguente la consegna della dichiarazione o la ricezione dei documenti (in caso di consegna della dichiarazione presso la rappresentanza svizzera all’estero, art. 19 e 28 OSC).
La documentazione non deve obbligatoriamente venire effettuata dalla persona che ha autenticato la firma della dichiarazione concernente il cognome. Le regole concernenti la ricusazione verranno applicate per analogia (cfr. n. 1.1.2).
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6 Comunicazioni ufficiali
La trasmissione di dati
– all’amministrazione comunale del luogo di domicilio del figlio interessato (art. 49 cpv. 1 OSC), – all’Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e – agli organi dell’AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)
avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).
A seconda del caso seguono altre comunicazioni:
– all’ufficio dello stato civile del Comune di attinenza della persona interessata – all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 OSC per analogia). Anche se non esiste una disposizione esplicita, è opportuno comunicare anche le dichiarazioni concernenti il cognome, affinché, ad esempio, i documenti di viaggio di rifugiati riconosciuti possano venire redatti con un’intestazione corretta del cognome.
Se la nascita in Svizzera del figlio minorenne è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, occorre comunicare la dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 270a capoversi 2 e 3 CC nonché secondo l’articolo 13d titolo finale CC anche al luogo di nascita (art. 98 OSC).
Le altre comunicazioni necessitano di una base giuridica cantonale (art. 56 OSC).
7 Rilascio di estratti del registro
7.1 Conferma di una dichiarazione concernente il cognome
Su richiesta può essere rilasciato un documento che confermi la consegna della dichiarazione concernente il cognome (modulo 4.1.2).
7.2 Certificato del cognome
Su richiesta può essere rilasciato un documento attestante l’uso attuale del cognome (modulo 7.8).
Questo documento permette alla persona interessata di provare l’uso del cognome ufficiale attualmente in vigore. Può inoltre giustificare i cognomi usati in precedenza, a condizione che la modifica del cognome sia stata documentata nel registro dello stato civile elettronico.
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7.3 Conferma di documentazione
Su richiesta della rappresentanza svizzera viene confermata la documentazione della modifica del cognome avvenuta all’estero mediante dichiarazione per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio di eventuali documenti d'identità.
7.4 Libretto di famiglia
Un libretto di famiglia rilasciato prima dell’introduzione della documentazione elettronica può venire aggiornato gratuitamente su richiesta. Sono proibite le iscrizioni in un libretto di famiglia estero, eccezion fatta per il libretto di famiglia CIEC.
8 Archiviazione dei documenti giustificativi
8.1 Documento originale della dichiarazione concernente il cognome
La dichiarazione concernente il cognome firmata e autenticata dall’ufficio dello stato civile o dalla rappresentanza svizzera all’estero va archiviata quale documento giustificativo. Questo documento non può essere rilasciato oppure sostituito da una copia.
8.2 Corrispondenza
L’eventuale corrispondenza va conservata se rilevante a fini probatori.