31.6 Morte di una persona di identità nota sopravvenuta all'estero (rilevamento retroattivo)(15.12.2004; stato: 01.01.2013)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC
n. 31.6 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013)
Morte di una persona di identità nota sopravvenuta all’estero (rilevamento retroattivo)
Operazione Morte
Morte all’estero
n. 31.6 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013) Morte di una persona d’identità nota sopravvenuta all’estero (rilevamento retroattivo)
0 Visione sistematica
1 Documento giustificativo
Partenza
1.1 Atto di morte
1.2 Accertamento della morte da parte di
un’autorità estera Atto di morte estero 1.3 Prova della morte fondata su documenti esteri
Decisione concernente Interruzione, 2 Competenza no l’iscrizione emanata accertamenti 2.1 Competenza per territorio
2.2 Ricusazione
si
Interruzione: in 3 Esame Competente? no caso di recusazione transmissione del caso 3.1 Decisione dell’autorità di vigilanza
3.2 Prova della morte
si
3.2.1 Evento
Esame formale e
3.2.2 Accertamento
Rilevamento materiale retroattivo 3.3 Luogo del decesso delle persone
3.4 Ora del decesso
3.5 Stato civile
Preparazione della 3.6 Dati statistici documentazione
3.7 Comunicazioni particolari
4 Preparazione della documentazione
Mandato di rilevamento Dati disponibili? no retroattivo 4.1 Dati non disponibili
4.2 Dati disponibili
si
Documentare
5 Documentazione
Dati aggiornati? no gli eventi mancanti
6 Comunicazioni ufficiali
Documentazione
7 Rilascio di estratti del registro
7.1 Conferma di un decesso sopravvenuto
all’estero
7.2 Certificato di famiglia
Comunicazioni ufficiali 7.3 Certificato di unione domestica
7.4 Aggiornamento del libretto di famiglia
7.5 Conferma della documentazione
Rilascio di estratti del dell’avvenuto decesso registro
8 Archiviazione dei documenti
giustificativi Archivazione documenti giustificativi
8.1 Atto di morte estero
8.2 Corrispondenza
Fine
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1 Documento giustificativo
1.1 Atto di morte
È stato presentato un documento secondo il quale una persona la cui identità è nota è deceduta all’estero. Fornisce essenzialmente informazioni sull’identità della persona, sulla data e il luogo del decesso.
1.2 Accertamento della morte da parte di un’autorità estera
L’iscrizione nel registro delle morti estero può ugualmente basarsi su una disposizione giudiziaria o amministrativa.
L’autorità di vigilanza decide se la sola costatazione del decesso da parte di un’autorità è sufficiente per la documentazione nel registro dello stato civile anche se il decesso non è stato documentato in alcun registro delle morti straniero (art. 32 cpv. 1 LDIP). Sarebbe opportuno esaminare in particolare se la decisione dell’autorità è una constatazione del decesso anche se nessuno ha visto il cadavere o se si tratta della dichiarazione di scomparsa.
1.3 Prova della morte fondata su documenti esteri
Se il decesso è comprovato da altri documenti esteri (rapporto di polizia, certificato di un ospedale o delle onoranze funebri, carta di passo per cadavere, ecc.) senza che un atto di morte ufficiale sia a disposizione, l’autorità di vigilanza dovrà decidere se la morte può venire documentata nel registro dello stato civile in base ai documenti disponibili o se il decesso della persona in questione deve venir costatato dal tribunale competente in Svizzera (art. 34 e 42 CC; art. 40 cpv. 1 lett. a OSC; art. 43 cpv 1 OSC).
2 Competenza
2.1 Competenza per territorio
La competenza per la documentazione è retta, nel quadro del diritto federale, dalle norme cantonali in materia di organizzazione (art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC).
La morte sopravvenuta all’estero è documentata nel Cantone di attinenza (art. 23 cpv. 1 OSC) della persona deceduta. Se non era in possesso della cittadinanza svizzera, la documentazione compete al Cantone di attinenza del coniuge, rispettivamente del partner superstite, eventualmente di un genitore svizzero (art. 23 cpv. 2 lett. a OSC). Se la persona in questione era in possesso di attinenze comunali in più Cantoni, l’ufficio dello stato civile che ha ricevuto l’atto di morte deve provvedere a documentare l’avvenuto decesso.
Se la persona straniera non ha familiari svizzeri, il decesso è documentato successivamente nel registro dello stato civile in base alla decisione dell’autorità di vigilanza se i dati della
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persona deceduta sono disponibili. La documentazione è effettuata nel Cantone di domicilio della persona deceduta o nel Cantone in cui deve essere effettuato un nuovo atto amministrativo concernente un familiare straniero superstite (art. 23 cpv. 2 lett. b OSC).
2.2 Ricusazione
Le collaboratrici e i collaboratori dell’ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l’obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).
3 Esame
3.1 Decisione dell’autorità di vigilanza
La decisione concernente la documentazione retroattiva della morte in Svizzera compete all’autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona deceduta (art. 23 cpv. 1 OSC). Se si tratta di uno straniero, l’autorità di vigilanza del Cantone di attinenza del coniuge, del partner o di un genitore emana la decisione (art. 23 cpv. 2 lett. a OSC. La decisione può fondarsi sulla valutazione (traduzione sommaria e autenticazione del documento) della rappresentanza svizzera competente per il luogo estero del decesso. Se, applicando la regola citata, sono coinvolti più Cantoni di attinenza, la decisione spetta all’autorità di vigilanza che ha ricevuto l’atto di morte.
Se la persona straniera deceduta non ha rapporti giuridici familiari con un cittadino svizzero, la decisione dell’autorità di vigilanza è obbligatoria se i dati della persona in questione sono disponibili. In questo caso la decisione compete all’autorità di vigilanza dell’ultimo luogo di domicilio della persona straniera interessata oppure a quella del Cantone in cui l’evento è sopravvenuto, se presso un ufficio di stato civile è pendente un nuovo atto amministrativo concernente un familiare straniero superstite (art. 23 cpv. 2 lett. b OSC).
Non è necessario documentare retroattivamente la morte all’estero di una persona straniera domiciliata in Svizzera priva di rapporti giuridici familiari con un cittadino svizzero, se i suoi dati non sono disponibili nel sistema. Di conseguenza, anche la decisione dell’autorità di vigilanza non è più necessaria.
3.2 Prova della morte
3.2.1 Evento
Anche all’estero l’evento della morte è normalmente documentato sulla base di un certificato medico. Di regola l’atto presentato è un estratto del registro dei decessi tenuto in forma ufficiale.
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3.2.2 Accertamento
L’atto di morte rilasciato dall’autorità competente può fondarsi anche su un accertamento amministrativo o giudiziario del decesso, senza che nessuno abbia visto il cadavere (cfr. n. 1.2).
3.3 Luogo del decesso
Il nome dello Stato o, eccezionalmente la denominazione di un territorio riconosciuto dal diritto internazionale, deve essere documentato come luogo del decesso. Seguiranno poi informazioni geografiche complementari (provincia, dipartimento, quartiere, senza tuttavia specificare gli edifici). Queste informazioni si evincono dall’atto di morte. Si riferiscono al momento della morte oppure al rilascio dell’atto (art. 26 lett. b OSC).
3.4 Ora del decesso
Se nell’atto estero non è riportata l’ora del decesso, va documentato il giorno della morte. Se nel documento figura un lasso di tempo nel quale è avvenuta la morte, quest’ultimo va ripreso. Se tuttavia il documento indica soltanto un momento, o un lasso di tempo approssimativo, prima del rinvenimento del cadavere, senza specificarne l’inizio, occorre iscrivere il giorno in cui è stato rinvenuto il cadavere. Documentare come giorno della morte il primo giorno di un lasso di tempo possibile non è una soluzione opportuna sul piano giuridico, poiché si tratta di una mera ipotesi contestabile (diritto successorio).
3.5 Stato civile
Se nell’atto di morte è menzionato lo stato civile della persona deceduta, va chiarito se corrisponde ai dati disponibili nel registro dello stato civile e nel registro delle famiglie (cfr. 4.2).
3.6 Dati statistici
Se la persona defunta, o il coniuge, o il partner superstite erano domiciliati in Svizzera al momento del decesso, i dati statistici prescritti dal diritto federale devono in linea di massima venir rilevati nella loro interezza (art. 52 OSC).
3.7 Avvisi speciali
La conferma della notificazione di morte (modulo 2.2.3) e l’invito a comunicare la causa di morte (modulo 2.2.5) non sono necessari neanche se l’ultimo domicilio della persona deceduta era in Svizzera e l’inumazione è avvenuta in Svizzera.
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4 Preparazione della documentazione
4.1 Dati non disponibili
Se i dati della persona deceduta non sono disponibili, occorre avviare il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 OSC; cfr. processo tecnico n. 30.1 «Rilevamento retroattivo»).
Non è necessario rilevare (art. 15a cpv. 2 OSC) e documentare retroattivamente nel registro dello stato civile la morte all’estero di una persona straniera domiciliata in Svizzera priva di rapporti giuridici familiari con un cittadino svizzero se i dati della persona deceduta non sono disponibili. Vanno invece emanate le comunicazioni ufficiali non supportate dal sistema (cfr. n. 6).
4.2 Dati disponibili
L'autorità dello stato civile esamina se i dati disponibili nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).
Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile della persona in questione non sono aggiornati, il processo deve essere interrotto fino a quando non sono stati comprovati e documentati gli eventi non ancora documentati (art. 15 cpv. 3 OSC).
5 Documentazione
Al momento della documentazione della morte deve essere nel contempo aggiornato lo stato civile del coniuge o del partner superstite.
6 Comunicazioni ufficiali
La trasmissione di dati
– all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona deceduta e, se del caso, del coniuge o del partner registrato superstite (art. 49 cpv. 1 lett. a OSC), – all’Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e – agli organi dell’AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)
avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).
A seconda del caso seguono altre comunicazioni:
– all’ufficio dello stato civile del Comune di attinenza (art. 49a cpv. 2 lett. a OSC),
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– all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio deceduto nel primo anno di vita e i cui genitori non si sono successivamente uniti in matrimonio (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC), – all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio, se la persona deceduta esercitava l’autorità parentale (art. 50 cpv. 1 lett. d OSC), – all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. d OSC).
Eventuali altre comunicazioni necessitano di una base legale cantonale (art. 56 OSC).
7 Rilascio di estratti del registro
7.1 Conferma dell’iscrizione di un decesso sopravvenuto all’estero
Su richiesta, può essere rilasciato un atto che confermi l’iscrizione di una morte avvenuta all’estero (modulo 2.3.2).
7.2 Certificato di famiglia
In caso di decesso della moglie, del marito o di un figlio comune, un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4) è rilasciato gratuitamente dietro restituzione di quello vecchio. Il rilascio del primo certificato di famiglia è a pagamento.
7.3 Certificato di unione domestica
In caso di decesso del partner registrato, un nuovo certificato di unione domestica (modulo 7.12) è rilasciato gratuitamente dietro restituzione di quello vecchio.
7.4 Aggiornamento del libretto di famiglia
Su richiesta, il libretto di famiglia svizzero rilasciato prima dell’introduzione della documentazione elettronica degli eventi è aggiornato gratuitamente. Inoltre, i libretti di famiglia CIEC vanno in ogni momento aggiornati gratuitamente. Non possono invece venire effettuate iscrizioni in un libretto di famiglia straniero.
7.5 Conferma della documentazione dell’avvenuto decesso
Una conferma della documentazione in Svizzera del decesso sopravvenuto all’estero viene spedita alla rappresentanza svizzera all’estero su richiesta.
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8 Archiviazione dei documenti giustificativi
8.1 Atto di morte estero
I documenti originali concernenti il decesso e la decisione di riconoscimento dell’autorità di vigilanza vanno conservati quali giustificativi per la documentazione. Entro i limiti legali è ammesso rilasciare una copia dell'atto di morte e consegnarla agli aventi diritto.
8.2 Corrispondenza
L’eventuale corrispondenza relativa alla documentazione di un decesso va conservata nella misura in cui possa risultare rilevante a fini probatori.
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