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Circ. 97.05.01 Decisioni prese dalle Autorità cantonali di sorveglianza: vie di ricorso e trascrizione(22.05.1997)

BJ B3fNyQjO21sy · Ufficio federale di giustizia (UFG)

Del 22 mag 1997

https://lexipedia.io/it/docs/ch/bj-ofj-ufg/b3fnyqjo21sy/it/circ-97-05-01-decisioni-prese-dalle-autorita-cantonali-di-sorveglianza-vie-di-ricorso-e-trascrizione-22-05-1997

Consultato il 4 set 2026

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Circ. 97.05.01 Decisioni prese dalle Autorità cantonali di sorveglianza: vie di ricorso e trascrizione(22.05.1997)

&LUFRODUHGHOPDJJLR 1 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile

Decisioni prese dalle Autorità cantonali di sorveglianza: vie di ricorso e trascrizione Le decisioni dell’autorità cantonale di sorveglianza in materia di stato civile possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in virtù degli articoli 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione (art. 20 OSC).

Il 4 ottobre 1991 l’OG ha subito una modificazione entrata in vigore il 15 febbraio

1992 Alla scadenza del termine di cinque anni previsto per emanare le disposizioni

cantonali di esecuzione, vale a dire dopo il 15 febbraio 1997, le decisioni dell’autorità cantonale di sorveglianza in materia di stato civile si devono poter deferire a un’autorità giudiziaria cantonale prima del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 98a OG e cap. I cpv. 1 delle disp. fin. della modificazione dell’OG del 4 ottobre 1991).

L'autorità di sorveglianza indica le vie di ricorso conformemente al diritto procedurale cantonale. Vista segnatamente la forza probante accresciuta dei registri dello stato civile (art. 9 CC), essa autorizza la trascrizione nei registri della sua decisione soltanto dopo che quest’ultima è diventata definitiva (cfr. art. 130 cpv. 2 OSC per analogia).

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