Circ. 97.05.01 Decisioni prese dalle Autorità cantonali di sorveglianza: vie di ricorso e trascrizione(22.05.1997)
&LUFRODUHGHOPDJJLR 1 dell'Ufficio federale dello stato civile alle Autorità cantonali di sorveglianza in materia di stato civile
Decisioni prese dalle Autorità cantonali di sorveglianza: vie di ricorso e trascrizione Le decisioni dell’autorità cantonale di sorveglianza in materia di stato civile possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in virtù degli articoli 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione (art. 20 OSC).
Il 4 ottobre 1991 l’OG ha subito una modificazione entrata in vigore il 15 febbraio
1992 Alla scadenza del termine di cinque anni previsto per emanare le disposizioni
cantonali di esecuzione, vale a dire dopo il 15 febbraio 1997, le decisioni dell’autorità cantonale di sorveglianza in materia di stato civile si devono poter deferire a un’autorità giudiziaria cantonale prima del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 98a OG e cap. I cpv. 1 delle disp. fin. della modificazione dell’OG del 4 ottobre 1991).
L'autorità di sorveglianza indica le vie di ricorso conformemente al diritto procedurale cantonale. Vista segnatamente la forza probante accresciuta dei registri dello stato civile (art. 9 CC), essa autorizza la trascrizione nei registri della sua decisione soltanto dopo che quest’ultima è diventata definitiva (cfr. art. 130 cpv. 2 OSC per analogia).
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